General Contractor insolvente nei lavori Superbonus: le possibili tutele per i tecnici
Il tecnico non può chiedere il pagamento del proprio compenso direttamente al committente quando tra quest’ultimo e il General Contractor intercorre un mandato senza rappresentanza.
In qualità di tecnico, ho fornito alcune prestazioni professionali nell’ambito di un intervento Superbonus eseguito in un condominio. L’incarico mi è stato affidato dal General Contractor, che però non ha ancora saldato la mia parcella. Al momento non riesco a rintracciarlo e non so come procedere; mi chiedo se esista la possibilità di richiedere il pagamento direttamente ai condòmini, visto che il mio lavoro è stato svolto in loro favore.
L’Esperto risponde
I cantieri in cui vengono eseguiti interventi edilizi agevolati dal Superbonus presentano un elevato grado di complessità. Non si tratta tanto della realizzazione materiale delle opere, quanto dell’insieme di adempimenti che le accompagnano: pratiche edilizie e fiscali, progettazione, affidamento degli incarichi ai diversi professionisti coinvolti. Proprio per questo, nel periodo del Superbonus, molti committenti hanno scelto di rivolgersi a un General Contractor, ossia un’impresa che si occupa di gestire l’intero processo, inclusi i rapporti con i tecnici e i professionisti, sollevando il committente da tali incombenze.
Il problema, però, è che la presenza del General Contractor può generare ulteriore complessità, venendosi a creare un intreccio di rapporti giuridici che legano tutti i soggetti coinvolti (committente, GC, imprese e professionisti).
In sostanza, il GC riceve il suo incarico dal committente, e a sua volta coinvolge altri soggetti, che non sempre hanno un rapporto diretto con quest’ultimo.
È proprio in questo passaggio che spesso si è generata confusione: i professionisti si sono trovati a operare all’interno di una filiera in cui non è sempre chiaro chi sia, in ultima analisi, il soggetto obbligato al pagamento delle loro prestazioni. La mancanza di chiarezza nei contratti e la complessità dei rapporti giuridici tipici del Superbonus hanno infatti reso frequenti i casi di insolvenza o di rimpallo di responsabilità tra General Contractor e committente.
Ma non è neanche escluso che lo svolgersi del rapporto tra committente e GC, come vedremo, costituisca nei fatti un mandato con rappresentanza, tale per cui i rapporti conclusi dal GC impegnano direttamente il committente.
Dalla qualificazione del rapporto tra il condominio (committente) e il GC, in particolare, che può comprendersi la posizione del gentile lettore.
Il rapporto tra GC e condominio
Solitamente, tra committente dei lavori e General Contractor intercorre un mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.), nel senso che il GC opera negli interessi del committente, ma in nome proprio.
Dal punto di vista civilistico, a tale configurazione consegue che gli obblighi derivanti dai contratti di appalto e di opera professionale stipulati dal General Contractor con imprese e professionisti impegnano solo quest’ultimo. Se questo è il caso, il gentile lettore non potrà rivalersi nei confronti del condominio, ma solo nei confronti del GC, e avrà dunque la possibilità di rivolgersi a un Tribunale per far emanare un decreto ingiuntivo, qualora quest’ultimo risulti latitante.
Il primo passo, dunque, è verificare la reale natura del mandato caso per caso, poiché solo se dovesse risultare sussistente un mandato con rappresentanza si aprirebbe, per il professionista, la strada della richiesta del corrispettivo alla compagine condominiale da egli prefigurata.
È chiaro che di tutto ciò dovrebbe essere data evidenza nei contratti, e la correttezza dovrebbe reggere l’intero intreccio di rapporti. Ad esempio, è buona norma (ma non sempre messa in pratica) che il GC fornisca ai condòmini un’informativa che esplicita i dettagli del loro rapporto, in modo tale che anch’essi sappiano compiutamente a cosa vanno incontro, e se, ad esempio, sarebbero tenuti a pagare i tecnici in caso di insolvenza dell’impresa che gestisce la pratica Superbonus.
I professionisti devono essere pagati
Non è detto, però, che il contratto stipulato tra GC e condominio sia esplicito sulla natura del mandato. In tal caso, in un certo senso sarebbe anche meglio per il gentile lettore, poiché egli avrebbe modo di dimostrare che nei fatti ha svolto una prestazione professionale a vantaggio del condominio, che va pagata. Sul tema, in base a un orientamento abbastanza condiviso, neanche l’eventuale assenza di un contratto scritto tra il professionista e il condominio farebbe venire meno il suo diritto al compenso.
Ad esempio, con la sentenza n. 185/2021, il Tribunale di La Spezia ha ragionato come segue: “non esiste un contratto scritto di tale accordo di prestazione d’opera professionale; l’incarico, però, è pacifico oltre che provato da copiosa documentazione che è espressione della sua attuazione, quale, in primis, le molteplici tavole progettuali”.
Dunque, per quanto la chiarezza contrattuale sia fondamentale quando in gioco c’è il Superbonus e in campo c’è un General Contractor, è bene ricordare aspetti simili e racimolare quante più evidenze possibili della propria prestazione. A tal proposito, un buon punto puó essere rappresentato dal fatto che il rapporto tra professionista e committente è “sancito”, in caso di Superbonus, dalla firma del committente sul modulo CILAS e sulla documentazione progettuale.