Il Conto Termico, disciplinato dal D.M. 16 febbraio 2016, individua con precisione le condizioni di accesso agli incentivi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Tra queste, la necessità che l’intervento consista nella sostituzione integrale del generatore esistente con uno nuovo, realizzato “esclusivamente con apparecchi e componenti di nuova costruzione”.

Un recente pronunciamento del TAR Lazio ribadisce tale principio, confermando che la sola sostituzione delle unità esterne di un impianto a pompa di calore non è sufficiente a integrare i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa incentivante.

La questione tecnica: unità esterne e interne come parti inscindibili

Il caso sottoposto all’esame del giudice amministrativo riguardava un intervento di riqualificazione impiantistica in una struttura ricettiva, in cui erano state sostituite le sole unità esterne (motocondensanti) di un sistema di climatizzazione aria-aria, mantenendo in esercizio le unità interne di diffusione dell’aria.
La società richiedente aveva motivato tale scelta con ragioni di efficienza e di buon funzionamento degli apparati esistenti, sostenendo che le unità interne non incidessero in modo determinante sulle prestazioni energetiche dell’impianto complessivo. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), tuttavia, aveva respinto l’istanza, ritenendo che la sostituzione parziale non potesse qualificarsi come “sostituzione del generatore” ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016.

Il punto di frizione tecnico è rappresentato dalla qualificazione delle unità interne: meri terminali di emissione secondo la tesi della ricorrente, componenti essenziali del generatore secondo l’amministrazione. È su questo nodo definitorio che si è concentrata la motivazione del giudice.

Il principio affermato dal TAR

Il TAR Lazio (Sezione Terza Ter, sentenza 27 giugno 2025) ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del diniego del GSE e chiarendo la portata dell’obbligo di sostituzione integrale.

Il Collegio ha richiamato l’art. 4, comma 2, lett. a), del D.M. 16 febbraio 2016, che consente l’erogazione degli incentivi in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con nuovi impianti a pompe di calore, precisando al comma 3 che devono essere utilizzati “esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione”.

Secondo il giudice, la disposizione non lascia spazio a interpretazioni estensive: la sostituzione deve riguardare l’intero generatore, comprensivo delle unità di condensazione e di evaporazione. Poiché le unità interne fanno parte integrante di quest’ultimo, la loro mancata sostituzione comporta l’assenza dei requisiti minimi per l’accesso al beneficio.

Ragioni di infondatezza del ricorso

La società ricorrente aveva invocato, tra le altre censure, la violazione del principio di proporzionalità e del legittimo affidamento, sostenendo che il GSE avrebbe dovuto riconoscere almeno una quota ridotta dell’incentivo, ovvero mantenere la precedente prassi interpretativa più flessibile.
Il TAR ha escluso entrambe le doglianze. Da un lato, la regolazione in materia di incentivi pubblici deve essere interpretata in modo tassativo, non potendo ammettere applicazioni parziali o analogiche. Dall’altro, la parte non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l’esistenza di precedenti favorevoli né la modifica sopravvenuta delle FAQ in un momento successivo alla presentazione della propria domanda.

Il giudice ha inoltre osservato che l’amministrazione aveva dato puntuale contezza delle carenze dell’intervento già nella fase istruttoria, invitando il proponente a fornire chiarimenti e documentazione integrativa. In tal modo, è stato ritenuto rispettato anche l’onere partecipativo di cui all’art. 10-bis della legge 241/1990, essendo evidente che il GSE aveva valutato le osservazioni presentate, pur non accogliendole.

La ratio della sostituzione integrale

L’obbligo di sostituire tutte le componenti dell’impianto trova la sua giustificazione nella finalità del Conto Termico, orientato al massimo efficientamento energetico. Solo la sostituzione completa del sistema consente di garantire che il nuovo impianto risponda ai requisiti di prestazione, sicurezza e compatibilità tecnica previsti dalle norme UNI e dalle linee guida del GSE.

Il TAR sottolinea la coerenza di questa impostazione con l’art. 1, comma 1, del D.M. 16 febbraio 2016, che individua nell’efficienza e nella riduzione dei consumi l’obiettivo prioritario della misura. L’intervento parziale, anche se teoricamente idoneo a migliorare le prestazioni complessive, non soddisfa il requisito formale di sostituzione del generatore esistente con uno “nuovo”, inteso come sistema unitario e completo di tutte le sue parti costitutive.

Interpretazione restrittiva e applicazioni pratiche

Richiamando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (TAR Lazio, Sez. III stralcio, 27 giugno 2024, n. 12926; 28 giugno 2024, nn. 13051 e 13052), la sentenza riafferma che le previsioni relative all’attribuzione di incentivi economici devono essere interpretate restrittivamente.
Ne consegue che qualsiasi intervento che non rispetti in modo puntuale le condizioni tecniche fissate dal decreto e dalle regole applicative non può essere ammesso, neppure in presenza di finalità migliorative o di buona fede del richiedente.

La decisione si pone quindi nel solco di una linea interpretativa rigorosa, che tende a evitare applicazioni discrezionali o deroghe in materia di agevolazioni pubbliche.

In concreto, ciò comporta che, per accedere al Conto Termico in caso di sostituzione di pompe di calore aria-aria o aria-acqua, occorre procedere alla sostituzione sia delle unità esterne sia di quelle interne, garantendo la totale rinnovazione del sistema generatore.