Il tecnico che firma il modello B deve dotarsi di una polizza con massimale dedicato, ma solo se l'intervento accede al Superbonus. Negli altri casi, basta la polizza “normale”.
Se il contratto d'appalto prevede un corrispettivo “a corpo”, l'impresa incaricata di realizzare le opere non può pretendere ulteriori versamenti da parte del committente.
La detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non è fruibile se l’intervento cui è collegata non è qualificato nel suo complesso come “ristrutturazione edilizia”. Nessun dubbio sulla cumulabilità del c.d. bonus mobili al Sismabonus.