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Bonus mobili, raggio ridotto


La detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non è fruibile se l’intervento cui è collegata non è qualificato nel suo complesso come “ristrutturazione edilizia”. Nessun dubbio sulla cumulabilità del c.d. bonus mobili al Sismabonus.

La detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (dl 63/2013, art. 16, co. 2) non è fruibile se l’intervento cui è collegata non è qualificato nel suo complesso come “ristrutturazione edilizia”. Nessun dubbio sulla cumulabilità del c.d. bonus mobili al Sismabonus, compresa la sua versione riservata agli acquirenti di case antisismiche, ma le porte dell’agevolazione sugli arredi sono chiuse se i lavori rientrano anche solo in parte nella categoria della “nuova costruzione”.

È quanto emerge da una risposta a interpello non ancora pubblicata e di cui ItaliaOggi è venuta a conoscenza, emanata dall’Agenzia delle entrate l’11 settembre scorso.

L’istante è il promissario acquirente di un’unità immobiliare che sorgerà a seguito di demolizione e ricostruzione di un complesso, per l’acquisto della quale fruirà del Sismabonus-acquisti (dl 63/2013, art. 16, co. 1 septies), agevolazione che consente a chi compra case antisismiche di ottenere una detrazione dal 75% all’85% (in base al salto di classe di rischio sismico conseguito) fino a un massimo di 96mila euro, sul prezzo di vendita.

Tra i vari quesiti proposti dal contribuente nell’interpello, uno in particolare riguarda la possibilità di fruire anche della detrazione c.d. bonus mobili “nonostante l’intervento edilizio in esame sia definito, almeno in parte, come nuova costruzione”.

La qualificazione dei lavori richiamata dall’istante si riferisce a una delle categorie descritte dal TUE (Testo unico dell’edilizia, dpr 380/2001) il cui art. 3 distingue, tra gli altri, gli interventi di ristrutturazione edilizia (lett. d) da quelli di nuova costruzione (lett. e). Ripercorrendo suoi precedenti orientamenti già espressi in altri documenti di prassi (risposte a interpello n. 515 e 558 del 2020) l’Agenzia risponde all’istante innanzitutto ribadendo la legittimità di un accesso al Sismabonus-acquisti unito al bonus mobili. Infatti, essendo l’agevolazione per gli arredi fruibile da chi usa la detrazione per l’acquisto di un immobile c.d. bonus casa (Tuir, art. 16 bis) e “considerato che per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico il citato articolo 16bis costituisce la disciplina generale di riferimento”, è chiaro che “all’acquirente di una casa antisismica […] non è preclusa la possibilità di usufruire del bonus mobili per l’arredo dell’abitazione”.

Tuttavia, la spettanza del bonus mobili è legata a stretto giro alla tipologia di intervento edilizio da cui sorge la detrazione “primaria”, nel caso di specie il Sismabonus in versione acquisti. Nel dettaglio, spiegano le Entrate, “per accedere al bonus mobili, è necessario che siano effettuati sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (TUE, ndr.)”.

Le lettere della disposizione, nello specifico, descrivono rispettivamente le caratteristiche tecniche degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia, casi all’infuori dei quali l’acquisto di mobili e elettrodomestici non può essere agevolato. Ciò vale anche nel caso in cui i lavori ricadano solo in parte in una categoria esclusa, come appunto la “nuova costruzione”. L’istante, infatti, chiedeva se a fronte di un’attenta separazione tra opere inquadrabili come ricostruzione e opere consistenti in nuova costruzione, potesse comunque accedere al bonus mobili. Tuttavia, l’Agenzia a riguardo sottolinea che il contribuente potrà detrarre il prezzo di acquisto degli arredi “solo ed esclusivamente qualora il descritto intervento sia qualificato, nel suo complesso, dalle competenti autorità comunali come intervento di ristrutturazione edilizia”.

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