Compenso professionale, provare l’incarico non basta per ottenere la parcella
Un professionista può avere ricevuto un incarico, avere prodotto elaborati e documentazione e, nonostante questo, non riuscire a ottenere il pagamento di quanto richiede. È quanto emerge dalla sentenza n. 798 del 06/08/2026 della Corte d’Appello di Genova, che affronta una questione particolarmente significativa per i tecnici coinvolti negli interventi edilizi complessi e, in particolare, nelle operazioni legate al Superbonus.
La controversia nasce dalla richiesta di un ingegnere che aveva domandato la condanna dei committenti al pagamento di oltre 110 mila euro per attività professionali che sosteneva di avere svolto nell’ambito di un intervento finalizzato all’accesso alle agevolazioni del Superbonus 110%. I committenti contestavano però alla radice la pretesa, sostenendo di non avere mai conferito alcun incarico al professionista e di non avere mai ricevuto né un preventivo né un disciplinare.
Il caso presenta una dinamica tutt’altro che insolita nei cantieri: l’ingegnere aveva intrattenuto i rapporti professionali prevalentemente con l’architetto che seguiva l’operazione e al quale aveva trasmesso studi e documentazione. I contatti diretti con i committenti erano stati invece assai più limitati.
Il Tribunale di Genova aveva respinto la domanda ritenendo non dimostrata l’esistenza stessa del contratto d’opera professionale. Da qui l’appello dell’ingegnere e la questione sottoposta alla Corte: in assenza di un disciplinare firmato, le comunicazioni intercorse tra i soggetti coinvolti nell’intervento possono dimostrare che il committente aveva effettivamente incaricato il tecnico?
La risposta della Corte è affermativa. Ma, ed è questo l’aspetto più interessante della decisione, provare l’esistenza dell’incarico non significa avere automaticamente provato il diritto alla parcella richiesta.
Le email possono provare il conferimento dell’incarico
La Corte d’Appello parte da un principio consolidato: il contratto d’opera professionale non richiede necessariamente la forma scritta. L’incarico può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare in maniera chiara e inequivocabile la volontà del cliente di avvalersi dell’attività del professionista. E la relativa prova può essere raggiunta anche attraverso presunzioni.
È proprio su questo punto che i giudici genovesi correggono la decisione di primo grado.
Decisiva diventa una email del 4 novembre 2022 inviata dal committente ai professionisti coinvolti nel progetto Superbonus. Nella comunicazione venivano rappresentate le difficoltà sopravvenute nell’operazione e l’impossibilità di sostenere i costi senza l’ottenimento dell’agevolazione. Ai professionisti veniva quindi chiesta una partecipazione al rischio della futura realizzazione del progetto, proponendo nell’immediato un “gettone monetario” a parziale ristoro del tempo già impiegato nelle pratiche.
Per la Corte questa comunicazione, letta insieme al successivo scambio di email, non è affatto generica. Al contrario, consente di ritenere provato, attraverso un ragionamento presuntivo, che l’ingegnere avesse ricevuto un incarico dal committente per lo svolgimento di uno studio sulle opere necessarie a ottenere i benefici del Superbonus 110%.
Email, comportamenti e interlocuzioni tra le parti possono dunque dimostrare che un incarico è stato effettivamente conferito. Nel caso esaminato, la Corte arriva espressamente a riconoscere che tra le parti era stato raggiunto un accordo, seppure verbale, per lo svolgimento di prestazioni relative alla procedura Superbonus.
Sembrerebbe il presupposto per riconoscere il compenso. Non è così.
Provare l’incarico non significa provare la parcella
È su questo secondo livello che la domanda del professionista si arresta.
Una volta accertato che un incarico era stato effettivamente conferito, occorreva stabilire quali attività ne costituissero l’oggetto e se quelle per le quali l’ingegnere chiedeva il pagamento fossero state realmente commissionate dai clienti.
La distinzione è fondamentale. Il professionista che agisce per ottenere il compenso non deve dimostrare soltanto l’esistenza del rapporto, ma anche di avere eseguito le opere oggetto di quello specifico incarico e deve fornire gli elementi necessari alla determinazione dell’onorario.
Nel caso esaminato dalla Corte, questo collegamento non è stato provato.
Dalla documentazione emergeva che l’ingegnere aveva avuto sin dall’inizio rapporti prevalentemente con l’architetto. A quest’ultimo aveva trasmesso lo studio di fattibilità e ulteriore materiale destinato all’istruzione della pratica, mentre i rapporti diretti con i committenti si erano sostanzialmente limitati ad alcuni sopralluoghi. Non risultava, inoltre, che in quelle occasioni fosse intervenuta l’accettazione del disciplinare precedentemente inviato all’architetto, né che vi fossero stati scambi diretti con la committenza capaci di definire la natura e l’estensione delle prestazioni richieste.
Qui emerge il vero rischio dell’incarico “mediato” da un altro professionista.
Il tecnico può avere concretamente svolto studi, elaborati e attività preparatorie, ma deve essere in grado di dimostrare che quelle specifiche prestazioni gli erano state commissionate dal soggetto dal quale pretende il pagamento. Il semplice fatto che il lavoro sia stato svolto, o che sia stato richiesto nell’ambito della filiera professionale da un altro tecnico, non consente automaticamente di attribuirlo all’incarico ricevuto dal committente.
La Corte rileva infatti che non era stata fornita la prova che le lavorazioni progettate o in parte avviate dall’ingegnere rappresentassero proprio le opere oggetto dell’accordo. Non era quindi possibile stabilire se esse fossero state realizzate in adempimento del mandato ricevuto oppure se il professionista fosse andato, di propria iniziativa, oltre il lavoro preparatorio commissionato.
E se non è possibile individuare con precisione il lavoro commissionato, diventa impossibile anche verificare quale compenso sia effettivamente dovuto.
Il rischio degli incarichi “a catena” nei lavori complessi
La sentenza offre quindi un’indicazione pratica che va oltre il contenzioso sul Superbonus.
Negli interventi complessi è frequente che il rapporto tra committente e singoli specialisti non sia sempre diretto. Il progettista, il direttore dei lavori o il professionista che coordina l’operazione può coinvolgere altri tecnici, trasmettere documenti, chiedere approfondimenti e fare da tramite con la proprietà. Questa organizzazione può essere funzionale allo svolgimento dell’intervento, ma diventa problematica quando occorre stabilire chi abbia effettivamente commissionato una determinata prestazione e a quali condizioni.
La sentenza della Corte d’Appello di Genova mostra che, sul piano probatorio, occorre tenere distinti almeno tre elementi: il conferimento dell’incarico, il suo concreto perimetro e la determinazione del compenso.
Nel caso deciso, le email sono state sufficienti per superare il primo ostacolo, consentendo di riconoscere l’esistenza di un accordo verbale. Non sono state invece sufficienti a dimostrare che tutte le prestazioni per le quali venivano richiesti oltre 110 mila euro rientrassero nell’incarico conferito.
La Corte aggiunge un ulteriore elemento. Anche l’eventuale utilizzo da parte dei committenti delle prestazioni eseguite avrebbe potuto, al più, giustificare una domanda di arricchimento senza causa. Domanda che, però, il professionista non aveva proposto.
L’appello viene così respinto e la decisione di primo grado confermata, nonostante la Corte abbia riconosciuto, diversamente dal Tribunale, che un incarico professionale era effettivamente esistito.
