Superbonus e compensi professionali: aver lavorato non basta per ottenere la parcella
Il Superbonus ha dato vita a strutture operative spesso molto articolate, nelle quali accanto al committente hanno operato general contractor, imprese, progettisti, coordinatori, advisor, amministratori di condominio e consulenti di diversa natura. In questo intreccio di rapporti può diventare difficile stabilire non tanto se un professionista abbia effettivamente lavorato, quanto chi gli abbia conferito l’incarico e, soprattutto, chi sia tenuto a pagarne il compenso.
È proprio su questo aspetto che interviene il Tribunale di Roma con la sentenza n. 12127 del 17/08/2026, relativa alla richiesta di pagamento formulata da un professionista e dalla società da lui rappresentata per attività tecniche e di coordinamento svolte nell’ambito di una complessa operazione Superbonus.
La vicenda presenta numeri rilevanti. Secondo la ricostruzione degli attori, la loro attività non si sarebbe limitata a un singolo intervento, ma avrebbe riguardato un sistema composto da 97 pratiche Superbonus distribuite sul territorio nazionale, per un valore complessivo dei cantieri indicato in circa 117 milioni di euro. Le attività avrebbero compreso il coordinamento di amministratori, condomìni, studi di progettazione e altre professionalità tecniche, oltre ai rapporti con l’advisor incaricato delle due diligence e alla gestione della documentazione necessaria allo sviluppo delle operazioni.
La controversia riguardava però una specifica pratica relativa a un condominio di Foiano della Chiana, del valore di circa 670 mila euro. Per questa attività gli attori chiedevano 18.772 euro, sostenendo che il professionista avesse svolto il ruolo di coordinatore del progetto Superbonus e che la società avesse operato come consulente tecnico e organizzativo.
Molti documenti non bastano a provare l’incarico
La documentazione prodotta era particolarmente ampia. Gli attori richiamavano, tra l’altro, autorizzazioni relative alle CILAS, comunicazioni, attività di coordinamento, rapporti con i soggetti coinvolti nelle due diligence e documenti relativi alle numerose operazioni Superbonus gestite. Secondo la loro prospettazione, tutto ciò avrebbe dimostrato l’attività svolta nell’interesse della società convenuta e, conseguentemente, il diritto al compenso.
La società chiamata in giudizio contestava invece proprio il presupposto della richiesta: sosteneva di non avere mai conferito ai ricorrenti uno specifico incarico professionale relativo alla pratica oggetto della controversia e rilevava come buona parte dei documenti prodotti riguardasse rapporti con soggetti terzi o altre operazioni Superbonus.
È su questo terreno che si concentra la decisione del Tribunale. Il giudice ha infatti ritenuto che la copiosa produzione documentale non fosse sufficiente a dimostrare lo specifico rapporto professionale posto a fondamento della richiesta economica. In particolare, non era emersa la prova dell’incarico ricevuto dalla società convenuta in relazione alla pratica del condominio per la quale venivano chiesti i 18.772 euro.
La distinzione è importante. Una cosa è provare di avere partecipato a un’operazione, intrattenuto rapporti con i soggetti coinvolti, trasmesso documentazione o svolto attività tecniche e organizzative; altra cosa è dimostrare che quelle attività siano state eseguite sulla base di un incarico conferito proprio dal soggetto al quale viene successivamente richiesta la parcella.
Ed è proprio la dimensione dell’operazione a rendere particolarmente significativo il caso. Secondo il Tribunale, i documenti prodotti dimostravano l’esistenza di rapporti complessi intercorsi fra numerosi soggetti nell’ambito di un’operazione commerciale che gli stessi attori quantificavano in circa 117 milioni di euro. Ma non dimostravano ciò che serviva nella specifica controversia: l’esistenza di un accordo in forza del quale i ricorrenti avrebbero dovuto svolgere attività professionale nell’interesse della convenuta dietro pagamento di un compenso.
La domanda è stata quindi integralmente rigettata, con condanna degli attori alle spese di giudizio.
La lezione per i tecnici: provare incarico, prestazioni e compenso
Il tema è particolarmente delicato nelle operazioni Superbonus, dove la presenza di molti soggetti ha favorito modalità operative meno lineari rispetto al tradizionale rapporto diretto tra committente e professionista. Il tecnico può essere stato coinvolto da un general contractor, essersi interfacciato con un altro progettista, avere operato direttamente con il condominio oppure essere entrato in una struttura organizzativa nella quale incarichi e competenze si sovrappongono.
Proprio per questo, email, CILAS, elaborati, comunicazioni e documenti tecnici possono essere fondamentali per ricostruire il rapporto, ma la loro quantità non sostituisce la necessità di individuare il titolo del credito. La sentenza di Roma lo dimostra in maniera particolarmente efficace: anche una documentazione relativa a decine di pratiche e a un’operazione da oltre milioni di euro può non essere sufficiente se non consente di collegare lo specifico incarico al soggetto dal quale si pretende il pagamento.
Dalla pronuncia emerge quindi una sorta di percorso probatorio in tre passaggi: occorre dimostrare chi ha conferito l’incarico, quali prestazioni erano comprese nell’incarico e quale compenso è dovuto per quelle prestazioni.
Il punto, dunque, non è soltanto dimostrare di avere lavorato, ma dimostrare per chi si è lavorato, per fare cosa e sulla base di quale incarico. Ed è proprio su questi passaggi che, una volta esaurita la stagione operativa del Superbonus, sembra oggi concentrarsi una parte significativa del contenzioso sui compensi dei tecnici.
