Ponteggi e cantierizzazione nel Superbonus, nessuna percentuale massima ma spese tutte da giustificare
Domanda – Ho realizzato un intervento di Superbonus e oggi, anche seguendo le indicazioni spesso pubblicate su questo portale, mi sono deciso a predisporre quello che avete più volte definito un “fascicolo predifensivo”, iniziando quindi a raccogliere tutta la documentazione che potrebbe risultare utile in caso di futuri controlli fiscali.
Sono partito dai documenti più facilmente reperibili, come contratti d’appalto e fatture, mentre per la documentazione progettuale, contabile e asseverativa, che in parte dovrò acquisire anche mediante accesso agli atti, intendo farmi assistere da un consulente esperto.
Esaminando le fatture mi è però saltato agli occhi un dato che mi preoccupa: l’elevata incidenza delle opere preparatorie rispetto ai lavori veri e propri. A fronte di un appalto complessivo di circa 400.000 euro, infatti, quasi 200.000 euro sembrerebbero riferibili a cantierizzazione, ponteggi, baracche, recinzioni e opere analoghe.
Esiste una percentuale massima entro la quale queste spese possono essere considerate ammissibili al Superbonus? In altre parole, può essere contestato dall’Agenzia delle Entrate il fatto che ponteggi e opere preparatorie rappresentino, ad esempio, il 40 o il 50% del costo complessivo dell’intervento? Gradirei un parere dell’ing. Angeli.
Esiste una percentuale massima per ponteggi e cantierizzazione nel Superbonus?
Conviene partire dal punto che interessa maggiormente il lettore. Non risulta esistere una disposizione normativa o un documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate che stabilisca un rapporto percentuale massimo tra il costo delle opere principali e quello delle opere provvisionali, preparatorie o comunque accessorie necessarie alla loro realizzazione.
La stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, ha espressamente ricompreso tra gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolati le spese relative all’installazione dei ponteggi e allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori. Con due precisazioni che pesano, perché tali spese sono ammesse a condizione che l’intervento cui accedono sia stato effettivamente realizzato e restano comunque assorbite nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento. Il principio, quindi, non è quello di distinguere aprioristicamente tra opere che “rimangono” nell’edificio e opere temporanee, ma di verificare la loro effettiva correlazione con l’intervento agevolato.
Il punto fondamentale, però, è che l’assenza di un limite percentuale non significa assenza di limiti.
Una spesa per ponteggi, recinzioni, apprestamenti o altre opere provvisionali deve innanzitutto essere realmente necessaria all’esecuzione dell’intervento e deve trovare riscontro nella documentazione tecnica e contabile del cantiere, tenendo presente che le voci non seguono tutte la stessa strada, perché i ponteggi si leggono nel computo e nei noli mentre gli apprestamenti e gli oneri della sicurezza discendono dal piano di sicurezza e dall’Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008. Soprattutto, il relativo importo deve essere giustificabile.
Ed è qui che il semplice dato percentuale perde gran parte del proprio significato.
Pensiamo, ad esempio, a un edificio di notevoli dimensioni sul quale debbano essere eseguiti interventi relativamente circoscritti sulla facciata. Il costo delle lavorazioni materiali potrebbe essere modesto, mentre potrebbe risultare necessario installare un ponteggio esteso all’intero prospetto, mantenerlo per un certo periodo, dotarlo delle necessarie protezioni e sostenere tutti gli ulteriori costi connessi alla sua installazione e gestione.
In un caso del genere l’incidenza percentuale del ponteggio potrebbe risultare molto elevata senza che ciò rappresenti, di per sé, un’anomalia.
La situazione potrebbe essere completamente diversa per un piccolo edificio, facilmente accessibile, sul quale vengono eseguite opere molto rilevanti e costose. In quel caso una identica percentuale potrebbe essere assai più difficile da spiegare.
Congruità dei costi di ponteggio tra prezzari e costi massimi
Naturalmente, soprattutto nell’ambito del Superbonus, occorre poi considerare il tema della congruità delle spese, che per gli interventi ormai conclusi resta il terreno principale su cui si giocheranno le verifiche.
L’importo contabilizzato deve poter essere ricostruito attraverso il computo metrico e la documentazione di contabilità e deve risultare coerente con le quantità effettivamente necessarie e con i prezzi unitari applicabili a quel determinato cantiere.
Il riferimento va calibrato con attenzione, perché il D.M. 14 febbraio 2022 sui costi massimi specifici si applica ai soli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessaria, sia stata presentata dopo la sua entrata in vigore, il 15 aprile 2022. Per i cantieri avviati prima la congruità continua a misurarsi sui massimali dell’Allegato I del D.M. 6 agosto 2020 e sui prezzari regionali o DEI.
Sulle opere provvisionali, comunque, il quadro non cambia nemmeno per i cantieri più recenti. La tabella dell’Allegato A riguarda le forniture di beni ed espone valori al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative all’installazione e manodopera, mentre per le tipologie di intervento che non vi rientrano lo stesso decreto rinvia ai prezzari. Che i ponteggi vadano collocati fra le opere di installazione escluse dalla tabella, insieme alle opere connesse ai costi della sicurezza, lo hanno poi precisato le FAQ del Ministero della transizione ecologica pubblicate sul portale ENEA il 12 aprile 2022.
Sui ponteggi, quindi, non esiste un tetto unitario predeterminato e tutto si gioca sulla ricostruibilità della quantità e del prezzo.
In termini molto semplici, se sono stati contabilizzati 2.000 metri quadrati di ponteggio, occorrerà poter comprendere perché ne servissero 2.000; se il ponteggio è stato mantenuto per un determinato periodo, dovrà esserci una ragione tecnica collegata all’andamento dei lavori; se sono presenti particolari apprestamenti, maggiorazioni o lavorazioni accessorie, anch’essi dovranno trovare una spiegazione nella configurazione effettiva del cantiere.
Congruità e capienza restano peraltro due verifiche distinte, e vale per qualunque annualità. L’art. 3 del decreto costi massimi lo dice apertamente, facendo salvi l’ammontare massimo delle detrazioni concedibili e quello della spesa massima ammissibile. Un importo di cantierizzazione anche perfettamente giustificato può quindi non trovare spazio nel massimale dell’intervento cui accede, perché le opere provvisionali non hanno un plafond proprio ma consumano quello dei lavori che servono. Va aggiunto, per completezza, che il superamento dei costi massimi non travolge l’intera spesa, dato che in quel caso la detrazione è applicata entro i limiti massimi ammissibili.
Durata del cantiere e noli, quando il tempo diventa un costo da spiegare
Un ragionamento analogo deve essere fatto con riferimento alla durata dei lavori, soprattutto quando il costo delle opere provvisionali o dei noli dipende proprio dal tempo per il quale essi sono rimasti in cantiere.
Anche sotto questo profilo non esiste una durata “massima” dell’intervento, né può individuarsi una tempistica standard oltre la quale la relativa spesa diventi automaticamente anomala. È evidente, però, che una durata macroscopicamente sproporzionata rispetto alla natura e all’entità delle lavorazioni eseguite può costituire un elemento meritevole di particolare attenzione.
Si pensi, ad esempio, a un intervento di isolamento a cappotto che avrebbe ragionevolmente richiesto alcuni mesi e che invece si è protratto per anni, con il corrispondente incremento dei costi di ponteggio, dei noli e degli altri apprestamenti. Nulla di automaticamente irregolare, perché un cantiere può subire sospensioni, ritardi o proroghe per le ragioni più diverse. Ma quanto più la durata incide sul costo agevolato e si discosta da quella riconducibile alle lavorazioni eseguite, tanto più diventa importante poterne spiegare e documentare le cause.
È proprio in una prospettiva “predifensiva”, quindi, che eventuali sospensioni dei lavori, impedimenti, varianti, difficoltà di approvvigionamento, eventi meteorologici, interferenze con altre lavorazioni o ulteriori circostanze che abbiano determinato il prolungamento del cantiere dovrebbero essere ricostruiti e, ove possibile, documentati.
Fascicolo predifensivo, i documenti da recuperare sui costi di cantierizzazione
Nel caso prospettato, dunque, la presenza di circa 200.000 euro di costi di cantierizzazione e opere provvisionali su un appalto di circa 400.000 euro costituisce certamente un dato che merita approfondimento, ma non consente, da solo, di affermare che la spesa sia irregolare o non agevolabile.
Anzi, aver individuato oggi questa apparente anomalia è esattamente una delle utilità di un fascicolo predisposto prima dell’eventuale controllo.
Occorrerebbe recuperare il computo metrico estimativo, la contabilità dei lavori e gli eventuali SAL, verificare le voci relative a ponteggi e apprestamenti, individuare i prezzari utilizzati, confrontare le quantità contabilizzate con le caratteristiche geometriche dell’edificio e, soprattutto, ricostruire quali interventi siano stati effettivamente eseguiti servendosi di quelle opere provvisionali.
Quest’ultimo passaggio diventa il più delicato quando il ponteggio ha servito anche lavorazioni estranee all’agevolazione, perché in quel caso il costo va ripartito pro quota e la parte riferibile alle opere non agevolate resta fuori dalla detrazione. Nello stesso fascicolo andrebbero infine collocate l’asseverazione di congruità delle spese e il quadro economico che ne costituisce il presupposto, che sono i documenti sui quali un eventuale controllo si appunta per primi.
