Un SAL (stato avanzamento lavori) non può certificare lavori ancora da eseguire, poiché l’asseverazione del tecnico deve trovare riscontro nell’effettiva realizzazione delle opere e, in caso di controllo, la consistenza dei lavori può essere verificata attraverso sopralluoghi, fotografie e perfino immagini tratte da applicazioni digitali come Google maps.

È quanto si apprende dalla lettura della sentenza della Corte di cassazione, sezione III penale, n. 33224 del 10 settembre 2026, depositata nell’ambito di un procedimento riguardante crediti d’imposta connessi al Superbonus 110%.

La pronuncia, pur intervenendo in materia penale e cautelare, contiene alcuni passaggi di particolare interesse anche per i professionisti tecnici chiamati ad asseverare gli stati di avanzamento dei lavori.

I controlli e le prove investigative nei cantieri

Nel caso esaminato, le risultanze investigative comprendevano, tra l’altro, «schede di trasmissione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) falsamente asseverati», sopralluoghi effettuati all’esterno degli immobili, rilievi fotografici realizzati dai contribuenti all’interno e all’esterno degli edifici e immagini acquisite da Google maps. Elementi utilizzati per ricostruire l’effettivo andamento degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica agevolati.

Il passaggio di maggiore interesse tecnico arriva però quando la Suprema Corte affronta la tesi difensiva secondo la quale sarebbe stato possibile asseverare lavori non ancora effettuati. Una possibilità che i giudici escludono nettamente, ritenendola in contrasto con la stessa ratio della normativa agevolativa.

L’obbligo di riscontro tra progetto ed effettiva realizzazione

La Corte richiama infatti l’art. 119 del dl 34/2020 e, in particolare, il comma 13-bis, secondo il quale l’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento e il tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici «sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione». La disposizione assume particolare rilievo proprio perché affianca due elementi distinti: il progetto, che definisce ciò che deve essere realizzato, e l’effettiva realizzazione, che attiene invece a ciò che, al momento dell’asseverazione, risulta concretamente eseguito. Ne deriva una considerazione importante sul piano operativo: il SAL non rappresenta una previsione delle lavorazioni future e neppure può essere fatto coincidere con la sola contabilizzazione o fatturazione delle opere. Deve trovare corrispondenza nello stato reale del cantiere alla data cui l’asseverazione si riferisce.

Per il Superbonus, inoltre, l’art. 121, comma 1-bis, richiamato dalla stessa sentenza, prevedeva non più di due SAL per ciascun intervento complessivo e stabiliva che ciascuno dovesse riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.

La documentazione fotografica e la tutela del professionista

La pronuncia offre così uno spunto che va oltre la specifica vicenda giudiziaria: come può il tecnico dimostrare, magari a distanza di anni, quale fosse l’effettivo avanzamento del cantiere al momento dell’asseverazione? Proprio gli elementi richiamati nell’attività investigativa suggeriscono l’importanza di costruire contestualmente al SAL un corredo documentale capace di fotografare lo stato delle opere: contabilità e misure, elaborati tecnici, documentazione fotografica riconducibile alle lavorazioni eseguite e ogni altro elemento utile a creare una corrispondenza verificabile tra percentuale dichiarata e consistenza reale dei lavori.

Non si tratta di adempimenti ulteriori indicati dalla sentenza, ma di una cautela professionale che emerge dalla lettura tecnica della vicenda. Del resto, l’art. 119, comma 13, attribuiva ai tecnici abilitati il compito di asseverare il rispetto dei requisiti tecnici e la corrispondente congruità delle spese sostenute.