Superbonus e crediti KO: il rischio d’impresa resta al General Contractor
In materia di Superbonus 110%, l’operatore economico che abbia strutturato rapporti contrattuali confidando nella stabilità di una normativa eccezionale e temporanea assume consapevolmente il rischio delle successive modifiche legislative; ne consegue che le difficoltà o l’impossibilità di monetizzazione dei crediti fiscali rientrano nel rischio d’impresa del General Contractor e non possono essere trasferite sui professionisti che abbiano regolarmente eseguito le prestazioni loro affidate.
È questo il principio che si ricava dall’interessante sentenza del Tribunale di Avellino n. 57 del 14 gennaio 2026, riguardante un contenzioso tra una società appaltatrice e una professionista, la quale si è rivolta al giudice per vedere riconosciuti i propri compensi per una progettazione svolta a favore dell’impresa e rimasta ineseguita sotto il profilo del pagamento.
Il contesto giurisprudenziale e i fatti di causa
La sentenza n. 57/2026 del Tribunale di Avellino si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai sempre più consolidato, ma lo fa con una chiarezza argomentativa che merita particolare attenzione. Il tema è quello, notissimo agli operatori del settore, delle conseguenze economiche del blocco – o quantomeno della drastica difficoltà – nella monetizzazione dei crediti fiscali derivanti dal Superbonus 110%, e della tentazione, spesso emersa nella prassi, di trasferire tali conseguenze sui professionisti tecnici coinvolti nelle operazioni.
Il caso trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una società operante come General Contractor, destinataria di un’ingiunzione di pagamento per oltre 46.000 euro a titolo di compensi professionali dovuti a un’ingegnera che aveva svolto incarichi di Energy Manager nell’ambito di interventi di riqualificazione energetica. La società opponente sosteneva che il credito non fosse esigibile, in quanto i contratti collegavano il pagamento dei compensi alla previa monetizzazione dei crediti fiscali, divenuta nel frattempo estremamente difficoltosa a causa delle modifiche normative intervenute in materia di cessione e circolazione dei crediti d’imposta.
La difesa dell’impresa e la valutazione del giudice
Secondo la tesi difensiva, il mutato quadro legislativo avrebbe determinato una situazione di eccessiva onerosità sopravvenuta, tale da giustificare non solo il mancato pagamento, ma addirittura una riduzione dei compensi professionali nella misura del 30-35%. Una ricostruzione che il Tribunale di Avellino respinge integralmente, sia sul piano fattuale sia su quello giuridico.
Il giudice accerta innanzitutto un dato spesso trascurato nel dibattito: le prestazioni professionali erano state integralmente svolte, i lavori completati e le fatture emesse non erano mai state contestate né nell’an né nel quantum. Il credito, dunque, risultava “certo, liquido ed esigibile”, provato documentalmente ai sensi dell’art. 633 c.p.c. Ma è soprattutto nella motivazione in diritto che la sentenza assume un valore che va oltre il singolo caso.
Il rischio normativo e i limiti alla sua traslazione
Uno dei passaggi centrali è il richiamo espresso a un orientamento già affermato da altra giurisprudenza di merito, secondo cui “l’operatore economico che abbia continuato ad assumere obbligazioni confidando nella stabilità di una normativa eccezionale e temporanea, si espone consapevolmente al rischio di modifiche legislative” (Trib. Roma, sez. XVII, 27 settembre 2023). Il Tribunale di Avellino fa propria questa affermazione e la utilizza come chiave di lettura dell’intera vicenda.
Il messaggio è inequivocabile: il Superbonus 110% ha rappresentato una misura straordinaria, eccezionale e temporalmente limitata. Proprio per questo, chi ha scelto di costruire modelli contrattuali fondati sullo sconto in fattura e sulla successiva cessione dei crediti fiscali ha assunto un rischio imprenditoriale ben preciso. Non si trattava di un rischio ignoto o imprevedibile. Già a partire dal Decreto Antifrodi del novembre 2021, e poi con i successivi interventi normativi, erano emerse chiare avvisaglie delle difficoltà imminenti nella gestione e nella circolazione dei crediti.
L’imprenditore “doveva immaginare”
In altri termini, come sembra suggerire il giudice, l’imprenditore “doveva immaginare” come le cose sarebbero potute andare a finire. Continuare a contrattualizzare lavori confidando nella stabilità di un sistema normativo dichiaratamente provvisorio non può oggi legittimare pretese riequilibratrici scaricate su soggetti diversi, tanto meno sui professionisti tecnici.
Da questa premessa discende il secondo principio cardine affermato dalla sentenza: nel Superbonus, il rischio della mancata o difficile monetizzazione dei crediti fiscali non può essere trasferito sui professionisti che hanno regolarmente svolto la loro prestazione. Il Tribunale sottolinea come il rapporto tra General Contractor e tecnico incaricato sia autonomo rispetto ai contratti di appalto stipulati con i proprietari-committenti. Il professionista è “estraneo ai rapporti di appalto” e non partecipa né alle scelte finanziarie né alla gestione del credito fiscale.
Particolarmente significativo è il passaggio in cui il giudice osserva che eventuali tentativi di pagamento mediante cessione di crediti fiscali configurano una datio in solutum ai sensi dell’art. 1197 c.c., possibile solo con il consenso del creditore, consenso che nel caso di specie era stato espressamente negato. Né può soccorrere l’invocazione dell’eccessiva onerosità sopravvenuta, poiché l’art. 1664 c.c. opera esclusivamente nei rapporti tra appaltatore e committente, non nei confronti di soggetti terzi che abbiano già integralmente adempiuto.
La progressiva restrizione della cedibilità dei crediti era prevedibile
Il Tribunale chiarisce inoltre che il mutamento normativo non può essere qualificato come evento straordinario e imprevedibile. Al contrario, la progressiva restrizione della cedibilità dei crediti era un’evoluzione nota e, per certi versi, annunciata. La scelta di operare come General Contractor accettando i crediti d’imposta quale corrispettivo dei lavori implica, secondo il giudice, l’assunzione piena del rischio economico dell’operazione.
La portata della sentenza va dunque oltre il singolo decreto ingiuntivo confermato. Il Tribunale di Avellino ribadisce un principio di sistema: le difficoltà generate dal Superbonus non possono essere risolte riscrivendo retroattivamente gli equilibri contrattuali a danno dei professionisti. In un contesto in cui il contenzioso resta elevato, questa pronuncia contribuisce a delineare un confine netto tra rischio d’impresa e tutela delle prestazioni professionali già eseguite.
