Il cappotto può incidere sulle parti private solo per interferenze minime e tollerabili; quando l’incidenza è strutturale e significativa, serve il consenso dei proprietari interessati, non è sufficiente la maggioranza, anche se l’intervento è finanziato dal Superbonus.

È questa, in estrema sintesi, la regola che emerge dalla sentenza n. 29/2026 del Tribunale di Pesaro, pubblicata il 14 gennaio 2026, che affronta uno dei temi più controversi della stagione del Superbonus: il rapporto tra interventi di efficientamento energetico e tutela della proprietà esclusiva all’interno del condominio.

La pronuncia si colloca in un contesto nel quale, soprattutto nella fase iniziale di applicazione dell’art. 119 del D.L. 34/2020, si era diffusa l’idea che il cappotto termico, in quanto intervento di interesse generale e incentivato dal legislatore, potesse legittimamente comprimere i diritti dei singoli condomini anche oltre i limiti ordinari. Il Tribunale di Pesaro prende invece una posizione netta, chiarendo che il Superbonus non ha introdotto una “zona franca” rispetto alle regole civilistiche sulla proprietà esclusiva.

Il caso: delibere a maggioranza e interventi invasivi

La controversia trae origine da una serie di delibere assembleari con cui un condominio aveva approvato lavori di miglioramento sismico e di efficientamento energetico, finanziati tramite Sismabonus e Superbonus 110%, deliberati a maggioranza. Gli interventi prevedevano, tra l’altro, l’ispessimento dei pilastri anche all’interno dei box privati e il loro prolungamento verticale attraverso balconi di proprietà esclusiva, con una riduzione apprezzabile degli spazi.

Tali delibere erano state più volte impugnate dai condomini dissenzienti e sospese in sede cautelare, proprio in ragione dell’incidenza degli interventi sulle parti private. Nonostante ciò, l’amministratore aveva continuato a ritenere valide le deliberazioni assunte a maggioranza, fondandosi su un’interpretazione estensiva della normativa sul Superbonus e su precedenti giurisprudenziali che avevano valorizzato l’interesse collettivo al risparmio energetico.

Il Tribunale, nel ricostruire i fatti, evidenzia come l’incidenza degli interventi non potesse essere considerata minima: una riduzione di circa dieci centimetri per lato dei box e l’attraversamento dei balconi con pilastri di dimensioni rilevanti costituiscono una compromissione concreta e significativa del diritto di proprietà.

Superbonus e diritto civile: nessuna deroga implicita

Il passaggio centrale della motivazione è quello in cui il giudice chiarisce che la normativa speciale sul Superbonus non deroga ai principi civilistici in materia di proprietà esclusiva. L’art. 119 del D.L. 34/2020, pur introducendo maggioranze assembleari semplificate per l’approvazione degli interventi agevolati, non consente di sacrificare diritti dominicali individuali se non entro i limiti della tollerabilità.

Il Tribunale prende espressamente le distanze da una lettura “espansiva” del concetto di interesse pubblico al risparmio energetico, precisando che tale interesse non può automaticamente prevalere su quello del singolo condomino. Il cappotto, come ogni altro intervento sulle parti comuni, può riflettersi sulle proprietà esclusive solo quando l’incidenza sia minima, accessoria e non pregiudizievole; quando invece l’intervento è strutturale e invasivo, è necessario il consenso dei proprietari direttamente interessati.

In questo senso, la sentenza ribadisce che il Superbonus è una misura eccezionale e temporanea, che agevola sotto il profilo fiscale determinati interventi, ma non riscrive l’equilibrio tra interesse collettivo e diritti individuali tracciato dal codice civile.

Un principio destinato a incidere sulla prassi condominiale

La portata della pronuncia va oltre il singolo caso. Il Tribunale di Pesaro riafferma un principio di sistema destinato ad avere ricadute rilevanti nella prassi: l’efficientamento energetico non è un “grimaldello” per aggirare le regole sulla proprietà esclusiva. Né l’urgenza degli interventi, né la loro copertura integrale tramite incentivi fiscali possono giustificare compressioni rilevanti dei diritti dei singoli condomini senza il loro consenso.

In definitiva, la sentenza contribuisce a riportare il dibattito sul cappotto entro coordinate giuridiche più rigorose. Le maggioranze semplificate valgono per l’organizzazione dell’intervento, non per la sua invasività. Quando il cappotto – o altro intervento Superbonus – entra in modo significativo nelle parti private, il confine è tracciato: senza l’assenso dei proprietari coinvolti, la delibera non regge. Un chiarimento che arriva tardi rispetto alla stagione del Superbonus, ma che resta fondamentale per la gestione del contenzioso ancora pendente e per le future politiche di incentivazione edilizia (per un approfondimento sulla ripartizione delle spese per il cappotto termico in condominio si segnala Cappotto parziale? La spesa va suddivisa tra tutti i condomini).