Conto Termico, errori e responsabilità: società condannata, tecnico salvo a metà
Il Tribunale di Firenze chiarisce i confini della diligenza professionale nella gestione delle pratiche GSE: chi cura la domanda deve vigilare su ogni fase del procedimento.
Uno dei temi più delicati e discussi nel panorama degli incentivi per l’efficientamento energetico è certamente quello del Conto Termico, prossimo ad evolversi nella nuova versione “3.0” prevista per il prossimo 25 dicembre.
Pur trattandosi di un incentivo aggiornato, la sua applicazione concreta si innesta sulla prassi del precedente Conto Termico 2.0, da cui discendono importanti indicazioni anche sul piano della responsabilità dei soggetti coinvolti.
In questo senso risulta particolarmente significativa la sentenza n. 2655/2025 del Tribunale di Firenze (R.G. 3728/2022, pubblicata il 28 luglio 2025), che affronta il tema – sempre più ricorrente nelle controversie tra committenti e operatori del settore energetico – della responsabilità di chi assiste privati e imprese nelle pratiche di accesso agli incentivi GSE.
La decisione fornisce spunti rilevanti sulla diligenza professionale richiesta a chi gestisce tali procedure e sul confine delle responsabilità tra società e singoli tecnici.
Il caso: un incentivo GSE sfumato per errore nella pratica
Un’impresa agricola aveva incaricato una società di consulenza energetica di predisporre la domanda per accedere agli incentivi “Conto Termico” del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), relativi alla sostituzione di un impianto termico a biomassa.
La lettera d’incarico, sottoscritta nel gennaio 2018, prevedeva la gestione completa della pratica, compresa la presentazione della documentazione al GSE e la cura dell’intera fase istruttoria.
L’attività veniva seguita da un ingegnere collaboratore interno della società, designato come “responsabile delle prestazioni e interfaccia tecnica”.
Nel corso della pratica, tuttavia, si verificava un errore determinante: il committente aveva effettuato il cosiddetto bonifico parlante con una causale errata, priva del riferimento al D.M. 16 febbraio 2016, normativa di riferimento del Conto Termico. L’errore non veniva segnalato tempestivamente né corretto.
Il GSE respingeva la domanda di incentivo, ritenendo il pagamento non conforme ai requisiti formali.
La società assicurava di aver inoltrato una “istanza di riesame”, ma l’impresa agricola – dopo accesso agli atti – scopriva che tale istanza non era mai stata presentata.
Il mancato ottenimento dell’incentivo portava la committente a citare in giudizio sia la società sia l’ingegnere, chiedendo il risarcimento del danno per inadempimento professionale.
Le difese: la società nega la colpa, il tecnico contesta la legittimazione
La società convenuta negava ogni addebito, sostenendo che l’errore nel bonifico fosse imputabile al cliente e che la gestione diretta della pratica GSE non rientrasse pienamente nell’incarico.
A suo dire, la domanda era stata respinta anche per motivi ulteriori, non collegati alla causale del pagamento.
L’ingegnere, invece, eccepiva la carenza di legittimazione passiva, affermando di aver agito esclusivamente per conto della società e non come professionista autonomo.
Dalla documentazione contrattuale emergeva che il rapporto era intercorso solo tra la Fattoria e la società e che il compenso era dovuto unicamente a quest’ultima.
La decisione del Tribunale: condanna della società per negligenza professionale
Il Tribunale ha ricostruito con precisione il quadro contrattuale e le condotte successive, evidenziando che la società aveva assunto un vero e proprio obbligo di risultato “documentale”: fornire assistenza completa per l’ottenimento dell’incentivo e vigilare sulla regolarità della procedura.
In tale prospettiva, l’attività non si esauriva nella semplice consulenza tecnica, ma comprendeva anche una responsabilità amministrativa e procedurale nei confronti del GSE.
La decisione individua due principali profili di inadempimento:
- la mancata comunicazione chiara al cliente circa la corretta formulazione del bonifico parlante, elemento essenziale per la validità della domanda;
- la mancata presentazione dell’istanza di riesame e la conseguente omissione informativa sui rimedi esperibili, compreso il possibile ricorso al TAR.
Secondo il giudice, tali condotte integrano violazione della diligenza professionale qualificata prevista dall’art. 1176, comma 2, del Codice Civile, applicabile alle attività tecniche specialistiche.
La perdita dell’incentivo rappresenta, quindi, danno diretto e immediato, quantificato nell’importo non percepito dal GSE.
La società è stata pertanto condannata al pagamento dell’importo che sarebbe derivato al committente tramite il Conto termico, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il tecnico escluso per difetto di legittimazione passiva
Sul piano soggettivo, il Tribunale ha accolto l’eccezione dell’ingegnere, rilevando che il contratto di incarico era stato stipulato esclusivamente con la società.
Il tecnico, sebbene indicato come “responsabile tecnico” nella lettera di incarico, operava come collaboratore interno e non come libero professionista incaricato direttamente dal cliente.
Il giudice ha quindi dichiarato il difetto di legittimazione passiva del tecnico rispetto alla domanda principale: non poteva essere condannato verso l’attore, non essendo parte del contratto d’appalto o di consulenza.
Tuttavia, la società convenuta aveva proposto domanda riconvenzionale di regresso nei suoi confronti, sostenendo che le negligenze operative fossero imputabili all’ingegnere.
Il Tribunale ha accolto tale domanda, ritenendo che, nel rapporto interno, il professionista avesse violato i doveri di diligenza e controllo, non verificando la correttezza dei pagamenti né curando l’invio dell’istanza di riesame.
Per questo, il giudice ha condannato l’ingegnere a rimborsare alla società la somma che quest’ultima deve corrispondere all’attore.
Le implicazioni: diligenza e responsabilità nel settore energetico
La sentenza assume rilievo perché qualifica la gestione del Conto Termico come attività professionale a elevato contenuto tecnico e procedurale, soggetta a responsabilità contrattuale in caso di omissioni o negligenze.
Chi accetta di curare la presentazione di una pratica GSE non può limitarsi a un ruolo formale: deve monitorare ogni fase del procedimento, verificare la completezza della documentazione e la conformità dei pagamenti alla normativa di riferimento.
La decisione distingue inoltre con chiarezza la posizione della società di consulenza da quella dei collaboratori tecnici: i primi rispondono direttamente verso il cliente, i secondi solo nei rapporti interni, salvo un incarico personale formalizzato.
Si tratta, quindi, di un precedente di rilievo per il settore dell’efficienza energetica, che richiama gli operatori alla massima chiarezza nei ruoli contrattuali, all’istruzione accurata dei clienti e alla puntuale documentazione delle attività svolte.
Un errore apparentemente marginale – come una causale errata in un bonifico – o la mancata trasmissione di un’istanza possono infatti tradursi nella perdita totale dell’incentivo, con conseguente responsabilità economica per chi ha assunto l’incarico.