Conto termico 3.0, paletti per le imprese
Lo schema di decreto sul Conto termico 3.0, approvato il 5 agosto scorso, introduce una disciplina specifica per le imprese, contenuta negli articoli 24-27 del Titolo V. La nuova sezione stabilisce obiettivi misurabili, criteri di spesa dettagliati e un’intensità di aiuto modulata in base alla dimensione aziendale e all’impatto degli interventi. Nel regime precedente, le imprese non avevano un capitolo normativo dedicato, ma erano trattate come parte della platea generica dei soggetti privati.
Pur restando l’incentivo destinato, in via generale, alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti privati – come previsto dagli articoli 4 e 7 – questi ultimi sono ora distinti in una sottocategoria dedicata alle realtà produttive, per le quali sono fissati requisiti e limitazioni specifici per l’accesso al beneficio.
Cosa si intende per “impresa”
Lo schema di decreto introduce una definizione puntuale di “impresa” all’art. 2, nell’ambito delle definizioni:
“Impresa – qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalità di finanziamento e dal perseguimento di uno scopo di lucro. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica. Tra le imprese di cui al precedente periodo sono incluse anche quelle costituite in forma aggregata, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le associazioni temporanee di impresa, i raggruppamenti di imprese, le società di scopo e i consorzi”.
Si tratta, quindi, di una definizione molto ampia, che include anche entità familiari che esercitano attività economiche, pure in forma non professionale.
I paletti per le imprese
Il Titolo V del decreto contiene un quadro di requisiti, spese ammissibili e intensità degli incentivi specificamente calibrato per il settore produttivo, più restrittivo rispetto a quello disponibile per i soggetti privati diversi dalle imprese.
L’art. 25 stabilisce, infatti, che, per essere ammissibili, gli interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese devono garantire una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione pre-intervento, che sale al 20% nel caso di interventi combinati su più componenti (“multi-intervento”). Tale requisito deve essere certificato da un tecnico abilitato, con dichiarazione asseverata.
La verifica di questi parametri avviene tramite Attestato di prestazione energetica (APE), redatto secondo l’art. 6 del D.Lgs. 192/2005, sia ante che post-intervento.
Per le imprese non sono ammessi agli incentivi:
• Gli interventi che prevedono l’installazione di apparecchiature alimentate a combustibili fossili, incluso il gas naturale;
• Gli interventi per i quali, prima dell’avvio dei lavori, non sia stata presentata richiesta preliminare di accesso agli incentivi, comprensiva almeno di:
- nome e dimensioni dell’impresa;
- descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
- ubicazione del progetto;
- elenco dei costi del progetto;
- tipologia dell’aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico richiesto.
L’art. 26 disciplina poi le spese ammissibili, escludendo quelle non direttamente collegate al miglioramento delle prestazioni energetiche o ambientali.
Per le PMI è riconosciuta la possibilità di includere tra i costi incentivabili anche la redazione dell’APE ante e post-intervento. L’elenco dettagliato delle spese sarà definito dal GSE nelle Regole Applicative.
Solo per le aziende agricole e le imprese del settore forestale è ammessa, oltre alla sostituzione, anche l’installazione di impianti di climatizzazione invernale alimentati a biomassa, secondo quanto previsto negli allegati I e II. Sempre per esse è ammessa all’incentivo, oltre alla sostituzione, anche l’installazione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti, o per la produzione di energia termica destinata a processi produttivi o alla rete di teleriscaldamento/teleraffreddamento, con generatori alimentati a biomassa. Sono inclusi i sistemi ibridi e bivalenti a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per impianti con potenza termica utile > 200 kW.
Intensità massima degli incentivi per le imprese
Mentre, per i soggetti privati, lo schema di decreto specifica che l’incentivo può raggiungere la misura massima del 65% delle spese sostenute, per le imprese viene introdotto un meccanismo più complesso.
L’articolo 27 dello schema di decreto definisce, infatti, le intensità massime degli incentivi, specificando che, per gli interventi di cui all’articolo 5, relativi a opere di piccole dimensioni finalizzate all’incremento dell’efficienza energetica, il contributo non può superare il 25% dei costi ammissibili, percentuale che sale al 30% nel caso di interventi combinati su più componenti (“multi-intervento”). A queste percentuali possono aggiungersi alcune maggiorazioni: il 20% in più per le piccole imprese, il 10% per le medie, il 15% per interventi realizzati in zone assistite, il 5% se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, e il 15% qualora il miglioramento della prestazione energetica superi il 40%.
Ne deriva, quindi, che, nell’ambito degli interventi relativi a opere di piccole dimensioni finalizzate all’incremento dell’efficienza energetica negli edifici, nella migliore delle ipotesi l’incentivo può raggiungere la misura del 50% (caso dei multi-interventi realizzati da piccole imprese).
Per gli interventi previsti dall’articolo 8, che riguardano la produzione di energia termica da fonti rinnovabili in opere di piccole dimensioni, l’intensità massima dell’incentivo è fissata al 45%, con la possibilità di incrementarla di ulteriori 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 10 punti per le medie.
Dunque, in sintesi, in tale ambito, la misura massima dell’incentivo, pari al 65% come per i soggetti privati, può essere raggiunta solo dalle piccole imprese.
In tutti i casi, per le imprese, gli incentivi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime stabilite.
Nota: si specifica che le considerazioni riportate si riferiscono alla lettura della bozza di decreto pubblicata il 5 agosto 2025, in attesa della versione definitiva e della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
