Bonus facciate con lavori eseguiti dopo il 2021, perché restituire il beneficio non è la scelta più sicura
Quesito – Nel 2021/2022 ho eseguito interventi agevolati con Bonus facciate. Ho letto su varie fonti, tra cui anche lavoripubblici.it, che tali interventi avrebbero dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2021. Nel mio caso ho usufruito dello sconto in fattura 10/90% applicato dall’impresa, mentre i lavori sono stati eseguiti materialmente soltanto nei mesi successivi. Ho quindi compreso di non essere in regola e che, in caso di controlli, potrei andare incontro a problemi rilevanti. Poiché non voglio avere problemi di natura fiscale, stavo valutando di restituire spontaneamente all’Erario gli importi di cui ho beneficiato, anche se maggiorati di sanzioni. Non mi è però chiaro se ciò sia possibile e, soprattutto, se rappresenti davvero la scelta più conveniente.
L’esperto risponde: sconto in fattura e lavori ultimati dopo il 31 dicembre 2021
La preoccupazione del lettore è comprensibile, ma la risposta non può essere formulata in termini assoluti. Situazioni come quella descritta richiedono inevitabilmente un’analisi della documentazione tecnica, fiscale e contrattuale: occorre ricostruire la cronologia dell’intervento, verificare il contenuto delle fatture, le modalità di esercizio dell’opzione e lo stato effettivo dei lavori alla data dello sconto in fattura.
Conviene intanto sgombrare il campo da un equivoco ricorrente. Il bonus facciate, disciplinato dall’art. 1, commi da 219 a 224, della Legge n. 160/2019, spettava nella misura del 90% per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 e in quella ridotta del 60% per le spese sostenute nel 2022. Il termine del 31 dicembre 2021 riguardava quindi il sostenimento della spesa e non l’ultimazione del cantiere, che ben poteva proseguire nell’anno successivo. Il nodo, semmai, è un altro, perché quando la spesa è stata sostenuta mediante sconto in fattura occorre stabilire se al momento dell’opzione esistesse già il presupposto che genera il credito.
Va inoltre precisato che, nei casi di sconto in fattura o cessione del credito, la “semplice” restituzione delle somme (ove possibile) non è di per sé sufficiente a considerare definita la vicenda, poiché il recupero segue le regole dell’art. 121, commi da 4 a 6, del Decreto-Legge n. 34/2020, che lo indirizzano verso il beneficiario della detrazione e, in presenza di dolo o colpa grave nel concorso alla violazione, chiamano a rispondere in solido anche il fornitore che ha applicato lo sconto e i cessionari del credito. Il credito, in altre parole, ha una vita propria che non si estingue con la restituzione delle somme da parte del committente. Proprio per questo motivo, la restituzione spontanea del beneficio non rappresenta, almeno in linea generale, la scelta più “conveniente” e potrebbe anzi rivelarsi quella economicamente più onerosa, comportando la rinuncia a un’agevolazione che, all’esito di un’analisi tecnica e giuridica, potrebbe risultare in tutto o in parte difendibile.
Prima di assumere decisioni irreversibili è quindi opportuno comprendere quale sia il corretto inquadramento giuridico della fattispecie e quali strumenti difensivi possano essere concretamente utilizzati.
Sconto in fattura e lavori non eseguiti: cosa dicono Cassazione, circolare 16/E e MEF
È indubbio che, negli ultimi anni, la Corte di Cassazione – sentenze penali n. 8573 del 4 marzo 2026, n. 20669 del 4 giugno 2026 e n. 22844 del 22 giugno 2026 – abbia progressivamente consolidato un orientamento piuttosto rigoroso. Le più recenti pronunce affermano infatti che anche per i bonus edilizi ordinari la cessione del credito e lo sconto in fattura non possono riguardare prestazioni ancora da eseguire e che il credito fiscale deve trovare corrispondenza in opere effettivamente realizzate al momento dell’esercizio dell’opzione.
Tuttavia, il quadro non appare così univoco se ci si sposta dal piano giurisprudenziale a quello amministrativo. La stessa Agenzia delle Entrate, attraverso la Direzione Regionale Liguria (interpello n. 903-521/2021), aveva ritenuto legittima, per gli interventi avviati ma non ancora ultimati entro il 31 dicembre 2021, l’applicazione dello sconto in fattura purché il committente avesse sostenuto la spesa entro l’anno e i lavori fossero poi completati. Il perimetro di quella risposta va però letto con attenzione, perché riguarda un cantiere già aperto alla fine del 2021 e non copre l’ipotesi delle lavorazioni ancora da iniziare a quella data. Si tratta inoltre di una risposta di Direzione Regionale, che vincola l’Amministrazione nei soli confronti dell’istante e per la fattispecie rappresentata. Analoga impostazione emerge anche dalle interrogazioni parlamentari n. 5-06307, n. 5-06751 e n. 5-07055, nelle quali il Ministero dell’Economia ha chiarito che, per i bonus diversi dal Superbonus, l’esercizio dell’opzione non è subordinato al raggiungimento di specifici stati di avanzamento. Nelle stesse risposte, però, il Ministero ha ribadito che resta ferma la necessità che gli interventi agevolati siano effettivamente realizzati e che la loro mancata effettuazione comporta il recupero della detrazione indebitamente fruita, maggiorata di interessi e sanzioni. È un inciso che oggi pesa, perché proprio su quel presupposto sostanziale si è innestato l’orientamento della Suprema Corte.
Sul versante opposto va però registrata la circolare n. 16/E del 29 novembre 2021, con la quale l’Agenzia, commentando le misure antifrode del Decreto-Legge n. 157/2021, ha affermato che l’attestazione di congruità della spesa richiesta per l’esercizio delle opzioni non può che riferirsi a interventi almeno iniziati. È il passaggio su cui si è poi appoggiata la giurisprudenza di legittimità, che ha disatteso l’obiezione difensiva secondo cui quel requisito, non essendo previsto da una norma di legge, sarebbe rimasto confinato in un documento privo di natura normativa. Va però ricordato che gli obblighi di visto e asseverazione riguardano le comunicazioni trasmesse a partire dal 12 novembre 2021, con salvaguardia dell’affidamento di chi, prima di quella data, avesse già pagato ed esercitato l’opzione. È un discrimine temporale che, nelle situazioni di confine, può pesare più di molte considerazioni di principio.
SAL non obbligatori per i bonus ordinari, ma il credito nasce dai lavori eseguiti
A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di rilievo. L’art. 2-ter del D.L. n. 11/2023, introdotto quale norma di interpretazione autentica, ha precisato che, per i bonus edilizi ordinari, la liquidazione mediante SAL costituisce una mera facoltà e non un requisito necessario. Secondo parte della dottrina, questa disposizione confermerebbe che il legislatore non ha mai inteso subordinare la maturazione del beneficio al raggiungimento di determinate percentuali di avanzamento, come invece previsto espressamente per il Superbonus. Su questo argomento, però, la Suprema Corte si è già espressa, osservando che l’assenza di un obbligo di stati di avanzamento riguarda le modalità di liquidazione del corrispettivo e non il presupposto sostanziale del credito, che resta l’effettiva esecuzione delle opere. Chi imposta la difesa su quella norma deve quindi farsi carico anche di questa replica, senza darla per superata.
È proprio da questa diversa impostazione che trae origine l’attuale dibattito. Se la Cassazione tende a valorizzare il principio dell’effettiva esecuzione delle opere quale presupposto sostanziale del credito, parte degli interpreti ritiene invece che, per i bonus ordinari, il principio di cassa e la successiva ultimazione dell’intervento possano assumere un rilievo determinante ai fini della spettanza dell’agevolazione. Non si tratta, quindi, di negare il peso delle pronunce della Suprema Corte, bensì di prendere atto che sul piano tributario esistono argomentazioni difensive tutt’altro che trascurabili. Il punto è che, dopo la circolare n. 16/E del 2021 e le pronunce del 2026, quelle argomentazioni non possono più poggiare sul solo richiamo alla prassi favorevole della prima ora. Devono misurarsi con i fatti, ovvero con lo stato del cantiere alla data dell’opzione, con il momento in cui la comunicazione è stata trasmessa e con la documentazione che consente di ricostruire l’una e l’altra circostanza
Credito inesistente o non spettante? Come cambia il rischio dopo il D.Lgs. n. 87/2024
Ciò non significa, naturalmente, che ogni posizione possa ritenersi automaticamente al riparo da contestazioni. Al contrario, le verifiche dell’Amministrazione finanziaria continueranno con ogni probabilità a confrontarsi con gli orientamenti della giurisprudenza penale, la quale ha più volte ricondotto alla categoria dei crediti inesistenti quelli generati in assenza del necessario presupposto sostanziale.
Su questo terreno il quadro è però cambiato. Il D.Lgs. n. 87/2024 ha riscritto le definizioni di credito inesistente e di credito non spettante, oggi contenute nelle lettere g-quater) e g-quinquies) dell’art. 1 del D.Lgs. n. 74/2000, differenziando in modo netto le conseguenze sanzionatorie, con il 70% per gli inesistenti e il 25% per i non spettanti, oltre alle diverse ricadute sui termini di recupero e sulla rilevanza penale. L’atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° luglio 2025 ha poi precisato i criteri di qualificazione. Ne discende che la scelta tra difesa e regolarizzazione non può prescindere dalla qualificazione del credito, perché è proprio lì che si misura il costo effettivo dell’una e dell’altra strada.
Occorre però osservare che molte delle pronunce finora intervenute riguardavano fattispecie caratterizzate da lavori mai avviati, da interventi fittizi o da situazioni marcatamente fraudolente. Diversa è invece la posizione di chi si trovi a dover dimostrare che il cantiere fosse realmente esistente, che le opere siano state effettivamente ultimate e che la documentazione tecnica consenta di ricostruire l’evoluzione dell’intervento. È proprio in queste situazioni che assumono particolare rilevanza gli elaborati progettuali, la documentazione fotografica, i computi metrici, i libretti delle misure, le forniture, le opere provvisionali e ogni altro elemento idoneo a dimostrare la reale consistenza del cantiere.
In conclusione, anche chi intenda “eliminare ogni rischio” deve evitare decisioni affrettate. La restituzione spontanea del beneficio potrebbe apparire, a prima vista, la soluzione più rassicurante; in realtà potrebbe rivelarsi quella più costosa senza essere necessariamente la più corretta sotto il profilo giuridico. Al tempo stesso, sarebbe altrettanto imprudente sottovalutare i possibili riflessi di natura penale che, in casi specifici, potrebbero derivare dalle modalità con cui il credito è stato generato e monetizzato. La scelta più ragionevole resta quindi quella di sottoporre la propria posizione a un’attenta valutazione tecnica e legale, verificando caso per caso se sussistano gli elementi per sostenere la legittimità del beneficio oppure se, al contrario, sia opportuno intraprendere percorsi di regolarizzazione. È proprio nell’analisi delle singole fattispecie, più che nelle affermazioni di principio, che si giocherà gran parte del contenzioso ancora aperto.
