Superbonus, il fisco setaccia gli hard disk
Negli accertamenti fiscali su Superbonus e bonus edilizi, file, fotografie, video, e-mail e documenti rinvenuti nelle memorie informatiche del contribuente, dei professionisti o dell’impresa possono diventare elementi di particolare rilievo per stabilire se le opere fossero realmente eseguite alla data indicata nelle asseverazioni e negli stati di avanzamento. Il confronto non è più, quindi, soltanto tra quanto dichiarato dal professionista e quanto successivamente rilevato dall’Amministrazione finanziaria: la ricostruzione può essere effettuata a ritroso attraverso le tracce digitali lasciate durante l’esecuzione dei lavori. Una possibilità che assume particolare importanza quando, a distanza di anni, occorre stabilire quale fosse l’effettivo stato di un cantiere a una determinata data.
I controlli della Guardia di finanza
È quanto emerge da casi pratici noti a ItaliaOggi, nei quali, nell’ambito di verifiche fiscali riguardanti interventi edilizi agevolati, l’attività di controllo non si è fermata alla documentazione fiscale, alle pratiche edilizie e alle asseverazioni dei professionisti. La Guardia di finanza ha acquisito ed esaminato anche memorie informatiche, ricercando al loro interno elementi utili a ricostruire lo stato effettivo dei cantieri alle date fiscalmente rilevanti.
Nelle memorie digitali sono stati così rinvenuti elaborati tecnici, fotografie e filmati di cantiere, e-mail con i relativi allegati, cartelle di lavoro e altra documentazione formatasi durante l’esecuzione degli interventi. Elementi che, collocati cronologicamente e confrontati con fatture, documenti di trasporto e contabilità di cantiere, sono entrati nella ricostruzione utilizzata dall’Amministrazione per verificare la compatibilità tra quanto asseverato e ciò che risultava materialmente realizzato.
La ricostruzione temporale dello stato del cantiere
Il passaggio è rilevante soprattutto perché l’accertamento interviene normalmente a distanza di tempo. Se il tecnico ha attestato che a una determinata data le lavorazioni avevano raggiunto una certa consistenza, difficilmente il verificatore disporrà di un proprio sopralluogo effettuato proprio quel giorno. Lo stato del cantiere può però essere ricostruito attraverso una sequenza di evidenze anteriori e successive: fotografie e video, una e-mail con i relativi allegati, un elaborato rinvenuto in una cartella informatica, un documento tecnico o altri dati suscettibili di essere collocati temporalmente.
L’hard disk diventa così una sorta di archivio storico del cantiere. In uno dei casi esaminati, ad esempio, nelle memorie informatiche erano presenti fotografie e filmati trasmessi via e-mail che rappresentavano lo stato delle opere in un determinato momento. In un altro erano stati rinvenuti documenti tecnici la cui datazione è stata utilizzata, insieme agli altri elementi raccolti, per ricostruire la successione temporale delle lavorazioni.
La valutazione e la prudenza nella datazione dei file
Proprio la datazione, tuttavia, richiede cautela. Un file può infatti recare più riferimenti temporali e ciascuno può dimostrare un fatto diverso. La data riportata all’interno di un documento, quella di creazione o modifica registrata dal sistema, quella incorporata in una fotografia e quella dell’e-mail con cui il documento è stato trasmesso non sono necessariamente coincidenti.
Una fotografia allegata a un’e-mail inviata in un determinato giorno, ad esempio, consente normalmente di affermare che quell’immagine esisteva al momento della trasmissione, ma non dimostra, per ciò solo, che sia stata scattata quello stesso giorno. Analogamente, la data di creazione di un file sul computer nel quale viene rinvenuto potrebbe riferirsi alla sua copia su quel dispositivo e non alla formazione originaria del documento.
