Domanda – Nel 2022 ho realizzato interventi Superbonus affidandomi a un General Contractor che ha applicato lo sconto in fattura. Ho recentemente scoperto che il General Contractor, pur avendo acquisito il credito fiscale, non ha pagato alcuni professionisti e parte dell’impresa esecutrice. Ho letto che, in casi simili, l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare il credito d’imposta al committente sostenendo che il General Contractor non ha mai sostenuto i relativi costi. È davvero così? Il mio credito potrebbe essere considerato inesistente o non spettante per il solo fatto che il General Contractor non ha pagato i propri fornitori?

Il quesito affronta un tema estremamente attuale, sul quale si stanno affacciando le prime controversie, ma che, allo stato, non trova ancora risposte ufficiali né da parte dell’Agenzia delle Entrate né della giurisprudenza di legittimità.

Negli ultimi mesi si stanno moltiplicando le azioni promosse da tecnici e imprese rimasti privi del corrispettivo pattuito, i quali agiscono giudizialmente non soltanto nei confronti del General Contractor, ma anche del committente, sostenendo che il proprio credito professionale non sarebbe mai stato soddisfatto. In molti casi il General Contractor eccepisce di avere operato in regime di mandato senza rappresentanza, mentre il committente oppone di avere integralmente adempiuto ai propri obblighi mediante la sottoscrizione del contratto di General Contractor e l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura.

È proprio da queste controversie che nasce il dubbio prospettato dal lettore. Occorre tuttavia evitare di sovrapporre il piano civilistico dei rapporti tra committente, General Contractor, professionisti e imprese con quello tributario della spettanza della detrazione. Si tratta infatti di profili giuridici distinti, che possono influenzarsi reciprocamente ma che non necessariamente producono le medesime conseguenze.

Il problema tributario è ancora tutto da definire

Accanto a tali controversie civilistiche sta però emergendo un ulteriore interrogativo, probabilmente ancora più delicato: la mancata corresponsione dei compensi ai tecnici e alle imprese può incidere sulla spettanza della detrazione del committente, trasformata con lo sconto in fattura in credito d’imposta del General Contractor?

In alcune controversie è stata prospettata la tesi secondo cui il General Contractor che abbia acquisito il credito d’imposta senza avere successivamente corrisposto i compensi ai propri fornitori potrebbe aver dato origine a un credito privo di uno dei presupposti richiesti per la sua maturazione. Da questa ricostruzione deriverebbe il rischio di una successiva contestazione anche nei confronti del committente, beneficiario originario dell’agevolazione. Si tratta, tuttavia, di una tesi che presuppone l’attribuzione di rilievo tributario al mancato pagamento dei fornitori da parte del General Contractor, circostanza che, allo stato, non trova un espresso riscontro nella normativa di settore.

La questione è quindi tutt’altro che definita. La ricostruzione sopra richiamata non risulta infatti confermata né da documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate né da un orientamento consolidato della Corte di Cassazione e costituisce, allo stato, uno dei temi emergenti del dibattito tra gli operatori.

L’art. 121 del D.L. n. 34/2020 disciplina il rapporto tra il beneficiario della detrazione e il fornitore che applica lo sconto in fattura, ma non affronta espressamente gli effetti dell’eventuale mancato pagamento dei professionisti o delle imprese incaricate dal General Contractor. È proprio questo apparente vuoto normativo ad alimentare oggi interpretazioni differenti.

Non ogni inadempimento contrattuale produce automaticamente effetti fiscali

È importante evitare un equivoco. Il mancato pagamento di un professionista o di un’impresa da parte del General Contractor costituisce certamente un grave inadempimento contrattuale, dal quale possono derivare rilevanti conseguenze sul piano civilistico. Da ciò, però, non discende automaticamente che la detrazione del committente debba considerarsi non spettante o che il credito d’imposta generato dallo sconto debba ritenersi inesistente.

La qualificazione di un credito come “inesistente” o “non spettante” dipende infatti dalla ricorrenza dei presupposti previsti dalla normativa tributaria, oggetto negli ultimi anni di un intenso dibattito interpretativo e giurisprudenziale. Affermare che il semplice mancato pagamento dei fornitori determini, di per sé, la perdita del beneficio fiscale rappresenta quindi una conclusione che, allo stato, non trova un espresso fondamento normativo né un consolidato supporto interpretativo.

Resta naturalmente aperta la questione se, nell’ambito di future verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria possa attribuire rilevanza alle modalità con cui il General Contractor abbia effettivamente sostenuto – o non sostenuto – i costi delle prestazioni ribaltate nella fattura emessa al committente. Si tratta però di un profilo sul quale, ad oggi, non risultano prese di posizione ufficiali.

Cosa dovrebbe fare oggi il committente

Chi si trovi in una situazione analoga non dovrebbe lasciarsi guidare da conclusioni automatiche. Prima di tutto è opportuno ricostruire con precisione il modello contrattuale adottato, verificando se il General Contractor abbia operato quale mandatario con o senza rappresentanza, quali obblighi abbia assunto nei confronti dei professionisti e delle imprese e quale documentazione sia stata effettivamente prodotta ai fini dell’esercizio dell’opzione.

Altrettanto importante è verificare se l’eventuale mancato pagamento riguardi l’intero corrispettivo oppure soltanto una parte delle prestazioni, nonché se siano già pendenti azioni giudiziarie che possano incidere sull’assetto dei rapporti contrattuali.

Più che fornire oggi risposte definitive, il tema impone quindi di porre correttamente la domanda. Stabilire se il mancato pagamento dei fornitori da parte del General Contractor possa incidere sulla spettanza della detrazione del committente significa infatti individuare il punto di incontro tra disciplina civilistica del contratto, normativa speciale sul Superbonus e presupposti tributari di formazione del credito. Un terreno ancora in larga parte inesplorato, sul quale, con ogni probabilità, saranno chiamate a pronunciarsi sia l’Agenzia delle Entrate sia la giurisprudenza nei prossimi anni.