Superbonus, rischio compensi doppi per tecnici e imprese
Superbonus con rischio di doppio pagamento per professionisti e imprese. Tra le numerose controversie generate dal Superbonus ne sta emergendo una, finora rimasta ai margini del dibattito, ma destinata a interessare un numero crescente di committenti, professionisti e imprese. Si tratta delle vicende nelle quali il General Contractor, dopo avere acquisito il credito d’imposta mediante sconto in fattura, non ha successivamente corrisposto i compensi dovuti ai tecnici e alle imprese esecutrici, dando origine a una complessa sovrapposizione tra rapporti contrattuali, responsabilità civilistiche e possibili riflessi sul piano tributario.
Il modello contrattuale del General Contractor
Il modello contrattuale è noto. Il committente individuava un General Contractor che assumeva il coordinamento dell’intervento, applicava lo sconto in fattura e si obbligava, in forza del contratto, a contrattualizzare o comunque a remunerare tecnici e imprese incaricati dell’esecuzione delle prestazioni. In numerosi casi, tuttavia, il General Contractor, pur avendo emesso la fattura nei confronti del committente e acquisito il corrispondente credito fiscale, non ha poi provveduto al pagamento dei propri fornitori.
È proprio da queste vicende che trae origine il nuovo contenzioso. I professionisti e le imprese, rimasti privi del corrispettivo, agiscono nei confronti non soltanto del General Contractor, ma anche del committente, sostenendo che il proprio credito professionale non sia stato validamente estinto. Dal canto suo, il committente eccepisce di avere integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni mediante lo sconto in fattura e la conseguente cessione del credito, mentre il General Contractor sostiene, in molti casi, di avere operato quale mandatario senza rappresentanza, negando così l’esistenza di un rapporto contrattuale diretto con tecnici e imprese.
L’intreccio giuridico e la disciplina tributaria
Il risultato è un intreccio di rapporti giuridici che i giudici sono oggi chiamati ad affrontare in un contesto del tutto peculiare. A differenza dell’appalto tradizionale, infatti, il sistema delineato dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020 ha consentito che il corrispettivo delle prestazioni fosse sostituito, almeno sul piano economico, dall’acquisizione di un credito fiscale destinato a circolare sul mercato. Da qui discende l’esigenza di coordinare le regole civilistiche del mandato e dell’appalto con una disciplina tributaria profondamente innovativa. Accanto ai profili strettamente civilistici emerge poi un’ulteriore questione, ancora priva di risposte ufficiali. Alcuni interpreti ritengono infatti che la mancata corresponsione dei compensi ai fornitori possa assumere rilievo anche ai fini della spettanza del credito fiscale, prospettando possibili contestazioni fondate sull’assenza di costi effettivamente sostenuti dal General Contractor. Si tratta, allo stato, di una ricostruzione interpretativa che non risulta ancora avallata da chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate né da un consolidato orientamento giurisprudenziale, ma che testimonia come il contenzioso si stia progressivamente spostando dal solo piano civilistico a quello tributario.
I possibili riflessi in sede di controllo fiscale
È proprio quest’ultimo aspetto a destare maggiore attenzione. Se le controversie tra General Contractor, professionisti e imprese sono ormai numerose, resta infatti da comprendere quali effetti possano produrre, in sede di controllo fiscale, le modalità con cui il credito è stato concretamente formato e monetizzato. Un tema destinato, con ogni probabilità, ad alimentare nei prossimi mesi nuove pronunce giurisprudenziali e, verosimilmente, ulteriori chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria.
