Sono incappato in un’impresa poco seria che, dopo aver iniziato i lavori di ristrutturazione del condominio in cui vivo, ha ben pensato di abbandonare il cantiere rendendosi irreperibile. Anche il tecnico incaricato ha fatto altrettanto. Ci troviamo quindi con due SAL Superbonus (entrambi datati 2024), con i lavori parzialmente eseguiti e senza un SAL finale. Fortunatamente noi condomini siamo riusciti a trovare un accordo in assemblea e abbiamo deciso di incaricare un’altra impresa per tamponare i lavori lasciati a metà (pur senza completarli) e un nuovo tecnico per regolarizzare la pratica edilizia attraverso una variante.
Non riusciamo però a capire se, in caso di controlli, saremo soggetti al recupero delle quote di bonus fiscale già fruite fino al secondo SAL, in assenza di uno stato finale, oppure se possa venire in nostro soccorso il decreto “Salva SAL”.

L’esperto risponde

La domanda del lettore rappresenta uno dei tanti “casi particolari” che l’applicazione pratica dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) ha generato, molti dei quali privi di risposte certe.

Nel caso specifico sarebbero necessarie informazioni più dettagliate, proprio per la delicatezza della situazione. Anzitutto sarebbe importante sapere se i lavori erano di natura “Eco” o di natura “Sisma”. Altrettanto rilevante è la tipologia delle opere rimaste in sospeso, così come il titolo edilizio utilizzato (CILAS, SCIA o permesso di costruire).

In termini generali si può affermare che la scelta del condominio di preoccuparsi prima della parte edilizia è condivisibile, sia per garantire l’integrità dell’immobile, sia perché, se dovessero permanere difformità tra lo stato di progetto e lo stato dei luoghi, si configurerebbe un’irregolarità che, nel tempo, potrebbe generare problemi in caso di successivi interventi edilizi o di compravendite.

È chiaro però che il subentro di una nuova impresa e di un nuovo professionista deve avvenire con tutte le attenzioni del caso, sia dal punto di vista civilistico, sia sotto il profilo deontologico. Ad esempio, se i soggetti inizialmente incaricati si dimostrassero davvero irreperibili, occorrerà – tramite un legale – procedere alla risoluzione dei contratti e, per quanto riguarda il professionista, informare il Consiglio dell’Ordine di appartenenza.

Una volta messi in sicurezza gli aspetti edilizi e urbanistici, è altrettanto corretto occuparsi della questione fiscale. La domanda centrale è se i bonus maturati fino al secondo SAL siano validi, o se la mancanza del SAL finale determini la decadenza dall’agevolazione.

Cosa succede se manca il SAL finale

In linea di principio la norma primaria (art. 119, comma 13-bis, D.L. 34/2020) pone sullo stesso piano le asseverazioni a SAL e quelle di fine lavori. In particolare il comma 13-bis afferma: “L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121.”

L’uso della locuzione “o” potrebbe far intendere che possa esistere anche il caso in cui l’asseverazione da cui discendono le agevolazioni sia rilasciata soltanto “per ogni stato di avanzamento”. La formulazione letterale del comma sembra quindi porre come alternative, ai fini della spettanza dei crediti fiscali, l’asseverazione finale rispetto a quelle intermedie. Tuttavia, oltre alla norma primaria, è sempre opportuno verificare cosa dispongano i decreti attuativi che disciplinano le singole materie.

Caso del Super-ecobonus diverso dal caso del Super-sismabonus

Per il Sismabonus l’assenza del SAL finale relativo ai lavori agevolati è preclusiva ai fini dell’accesso ai benefici fiscali. Recita infatti il D.M. 28 febbraio 2017, n. 58 (art. 3): “Il deposito dei SAL avviene con le modalità di cui al comma 5, al completamento dell’intervento contestualmente all’attestazione relativa all’ultimazione dei lavori, redatta secondo i modelli di cui all’allegato B-1 e, ove previsto il collaudo statico, all’allegato B-2.” Il decreto stabilisce dunque che il deposito dei SAL avvenga alla fine dei lavori, tramite il modello B-1 e senza ulteriori specificazioni: i soli SAL intermedi non permettono di chiudere il cerchio del Sismabonus.

Per l’Ecobonus, invece, occorre fare riferimento al D.M. 6 agosto 2020 (c.d. “Decreto Asseverazioni” del MISE). L’art. 4, commi 3-5, prevede che ENEA, all’esito positivo delle verifiche sui SAL, rilasci ricevute informatiche contenenti codici identificativi, abilitanti al riconoscimento degli importi. Questo lascia intendere che anche un SAL intermedio consenta di consolidare la spettanza dei relativi crediti fiscali. Il comma 5 stabilisce tuttavia: “Nei casi in cui, trascorsi quarantotto mesi dalla trasmissione dell’asseverazione di cui al comma 3, non sia pervenuta l’asseverazione di cui al comma 4, ENEA comunica la mancata conclusione dei lavori all’Agenzia delle entrate per il seguito di competenza.” In altre parole, in assenza dell’asseverazione finale, ENEA segnala la mancata conclusione dei lavori all’Agenzia delle Entrate. Laddove però i lavori risultino conclusi e documentati, si ritiene che la posizione pur formalmente incompleta, non dovrebbe destare particolari preoccupazioni.

Il decreto “Salva SAL” non vale

Come noto, per mitigare gli effetti della cessazione del regime agevolato del Superbonus, è intervenuto il D.L. 29 dicembre 2023, n. 212 (c.d. “Decreto Salva Superbonus”), convertito con modificazioni dalla legge 13 febbraio 2024, n. 17. L’art. 1 stabilisce che non saranno oggetto di recupero le detrazioni maturate per interventi agevolati con il Superbonus 90%-110%, per i quali sia stata esercitata l’opzione dello “sconto in fattura” o della “cessione del credito” – con esclusione dei bonus minori e delle detrazioni dirette – sulla base di SAL effettuati entro il 31 dicembre 2023, anche se i lavori non sono stati ultimati e non si è raggiunto il miglioramento di due classi energetiche.

In sostanza, il decreto consente, alle condizioni indicate, di modificare o interrompere i lavori senza perdere il bonus già acquisito. Tuttavia, nel caso sottoposto dal lettore, trattandosi di lavori presumibilmente svolti nel 2024, la disciplina non trova applicazione.

Le cause di decadenza dal Superbonus

Nonostante queste premesse, dalle quali emerge come l’assenza del SAL finale sia preclusiva almeno per il Sismabonus, occorre distinguere tale ipotesi dalla vera e propria decadenza dal Superbonus. L’art. 119 del D.L. 34/2020 individua espressamente quattro cause di decadenza dall’agevolazione:

a) mancata presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al presente comma;
b) mancata indicazione, nella comunicazione di inizio lavori asseverata, degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto dell’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero della dichiarazione sostitutiva attestante la data di inizio lavori;
c) non corrispondenza al vero delle attestazioni e asseverazioni di cui al comma 13;
d) asseverazioni non veritiere o non conformi a quanto previsto dai commi da 13 a 13-bis.

Non è mai stato chiarito cosa accada al Superbonus se vengano a mancare le condizioni necessarie per i bonus ordinari sottostanti, senza però rientrare nelle quattro cause di decadenza previste dall’art. 119. La tematica resta quindi aperta e potrà essere definitivamente chiarita solo attraverso i pronunciamenti della Corte di Cassazione, quando sarà chiamata a dirimere le incertezze interpretative che la prassi e la casistica reale hanno evidenziato.