Superbonus, se la pratica è in ritardo paga il tecnico
Il professionista che ha presentato in ritardo le pratiche edilizie e ha reso impossibile al committente rispettare le scadenze per accedere al Superbonus risponde oggi della perdita dell’agevolazione, anche se l’incarico non prevedeva espressamente il conseguimento del beneficio fiscale. Il danno risarcibile, però, non coincide automaticamente con l’intero importo del bonus perduto, ma con la differenza tra l’agevolazione che il proprietario avrebbe ottenuto e quella, ridotta, di cui può ancora beneficiare. È quanto stabilito dal Tribunale di Rovigo con la sentenza n. 492/2026, pubblicata il 2 settembre 2026, in una controversia sulla responsabilità professionale di un geometra incaricato delle pratiche relative alla ristrutturazione di un’abitazione.
La proprietaria aveva acquistato l’immobile nell’ottobre 2020 e, nel gennaio 2021, si era rivolta al professionista per il progetto e le pratiche amministrative necessarie alla ristrutturazione, alla riqualificazione energetica e all’adeguamento sismico. L’obiettivo era beneficiare del Superbonus 110%, del Sismabonus e delle altre agevolazioni collegate.
Nel dicembre 2021, in occasione dell’acquisto di una cucina destinata all’immobile, era stata utilizzata documentazione che faceva apparire presentata una Scia. Quando, nel maggio successivo, la proprietaria aveva chiesto copia della pratica per gli adempimenti fiscali, era però emerso che il numero di protocollo indicato si riferiva a un altro soggetto e a un diverso immobile. Dagli uffici comunali risultava che per l’abitazione non era stata depositata alcuna Scia.
Il ritardo nelle pratiche e il mancato rispetto delle scadenze
Il professionista aveva poi attivato la pratica soltanto nel luglio 2022.
Per il giudice il ritardo è decisivo. Nell’agosto 2022 veniva sottoscritto un appalto da oltre 310 mila euro tra interventi Ecobonus e Sismabonus, ma a quel punto i tempi erano ormai incompatibili con la scadenza prevista dalla normativa: per conservare il 110% sulle spese sostenute fino alla fine del 2022 occorreva avere realizzato almeno il 30% dell’intervento entro il 30 settembre. La tardiva presentazione della pratica aveva trascinato in avanti tutti gli adempimenti successivi, dalla stipula dell’appalto all’apertura del cantiere, rendendo oggettivamente impossibile rispettare la scadenza.
Il Tribunale qualifica la responsabilità del geometra come sostanzialmente pacifica. Nelle prestazioni professionali spetta infatti al professionista dimostrare di avere adempiuto con la diligenza qualificata richiesta dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile. Nel caso esaminato l’incarico risaliva al gennaio 2021, mentre la pratica era stata presentata soltanto nel luglio 2022, quando rispettare le tempistiche del bonus era ormai impossibile.
La responsabilità professionale e la diligenza richiesta
Non salva il professionista neppure l’assenza di un disciplinare scritto che gli attribuisse espressamente il compito di garantire il conseguimento del Superbonus. Secondo il giudice, anche limitando l’incarico alla presentazione delle pratiche amministrative, diligenza professionale e buona fede imponevano di tenere conto dell’interesse della cliente a ottenere le agevolazioni. Tale interesse non costituiva un semplice motivo personale della committente, ma un elemento determinante del rapporto, conosciuto dal tecnico, che avrebbe dovuto adeguare attività e tempistiche al suo perseguimento. Il ritardo ha quindi determinato la perdita del regime agevolato e il professionista è tenuto a risponderne.
La determinazione del danno risarcibile
Il risarcimento, tuttavia, non può essere calcolato assumendo automaticamente l’intero valore nominale del Superbonus. Opera il principio della «compensatio lucri cum damno»: il pregiudizio effettivo è rappresentato dalla differenza tra il vantaggio fiscale che sarebbe stato conseguito senza l’inadempimento e quello ancora disponibile.
