Superbonus, SAL e forniture a piè d’opera: quando possono essere conteggiate
Tra i numerosi aspetti che hanno caratterizzato la stagione del Superbonus, uno dei più dibattuti riguarda la corretta formazione degli stati di avanzamento lavori (SAL). La questione è tutt’altro che teorica, perché dal raggiungimento delle percentuali previste dalla normativa dipendeva la possibilità di esercitare le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura.
In molti interventi condominiali, soprattutto quelli relativi a impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e pompe di calore, il valore economico delle apparecchiature risultava spesso superiore rispetto a quello delle attività di installazione. Da qui il dubbio che ha accompagnato professionisti e imprese per anni: le forniture già consegnate in cantiere, ma non ancora installate, possono essere considerate ai fini del SAL?
Sul tema è tornata a pronunciarsi la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11608 del 05/03/2026, offrendo alcune indicazioni che meritano attenzione da parte di amministratori di condominio, geometri e tecnici asseveratori.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La vicenda trae origine da un procedimento penale nel quale veniva contestata la maturazione di crediti fiscali ritenuti non spettanti nell’ambito di interventi agevolati con il Superbonus. Secondo l’accusa, alcune asseverazioni relative agli stati di avanzamento lavori e alle dichiarazioni di fine lavori non avrebbero rappresentato correttamente la situazione effettiva dei cantieri.
Nel corso del giudizio, la difesa ha sostenuto che gli interventi contestati non dovessero essere considerati come semplici appalti di lavori, ma come contratti caratterizzati dalla fornitura e posa in opera di impianti tecnologici. In questa prospettiva, il raggiungimento delle soglie richieste per i SAL avrebbe dovuto tenere conto anche delle forniture già eseguite e destinate al cantiere, indipendentemente dall’avvenuta installazione.
Si tratta di una tesi che molti operatori del settore hanno sostenuto negli anni, soprattutto nei casi in cui i componenti impiantistici rappresentavano la parte economicamente prevalente dell’intervento.
Il riferimento alle forniture “a piè d’opera”
La difesa ha richiamato l’articolo 14 del D.M. n. 49/2018, secondo cui lo stato di avanzamento lavori è il documento che riassume “tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite” dall’inizio dell’appalto.
Proprio il riferimento alle “somministrazioni” è stato utilizzato per sostenere che il SAL non dovrebbe limitarsi alle sole opere già materialmente realizzate, ma potrebbe comprendere anche le forniture già effettuate.
La Cassazione non esclude in modo assoluto questa interpretazione. Anzi, richiama un precedente nel quale era stato affermato che possono essere contabilizzate le forniture di beni “a piè d’opera”, cioè già presenti nel cantiere e destinate all’esecuzione dell’intervento.
Si tratta di un passaggio importante perché conferma come il dibattito non possa essere risolto con l’affermazione semplicistica secondo cui solo ciò che è già installato può essere considerato nel SAL.
Il punto decisivo: la prova della presenza in cantiere
L’aspetto più interessante della sentenza riguarda però il profilo probatorio.
La Corte afferma infatti che, anche volendo ammettere la rilevanza delle forniture a piè d’opera, è comunque necessario dimostrare che tali beni fossero effettivamente presenti nel cantiere al momento dell’asseverazione.
Secondo i giudici, non basta quindi dimostrare l’acquisto dei materiali o la loro disponibilità presso il fornitore. Occorre provare che i beni fossero stati concretamente consegnati e fossero effettivamente riferibili a quello specifico intervento.
Nel caso esaminato, la Cassazione rileva che la presenza dei materiali veniva sostanzialmente presupposta dalla difesa, mentre dagli atti emergevano elementi che sembravano escluderla in diversi cantieri. Per questo motivo le doglianze dei ricorrenti sono state respinte.
Il messaggio che emerge dalla decisione è chiaro: il tema non riguarda soltanto la possibilità teorica di valorizzare una fornitura all’interno del SAL, ma la concreta dimostrazione della sua presenza nel cantiere alla data rilevante.
Le conseguenze operative per i professionisti
La sentenza offre un’indicazione pratica che va ben oltre il caso specifico.
Qualora si intenda attribuire rilevanza, ai fini del SAL, a impianti o componenti tecnologici non ancora installati, diventa essenziale conservare documentazione idonea a dimostrare la loro effettiva presenza in cantiere. Documenti di trasporto, verbali di consegna, report fotografici, registrazioni di magazzino e ogni altro elemento utile possono assumere un ruolo decisivo in caso di controlli successivi.
Per tecnici asseveratori e direttori dei lavori la pronuncia rappresenta quindi un invito alla massima attenzione nella verifica documentale. Per gli amministratori di condominio, invece, costituisce un ulteriore promemoria dell’importanza di una gestione rigorosa delle pratiche e dell’archiviazione della documentazione relativa agli interventi agevolati.
La Cassazione non chiude definitivamente il dibattito sulla rilevanza delle forniture a piè d’opera nei SAL, ma chiarisce un punto fondamentale: anche laddove tali forniture possano essere considerate, la loro effettiva presenza in cantiere deve essere dimostrata in modo rigoroso. E, come spesso accade nelle vicende legate al Superbonus, la differenza tra una pratica corretta e una contestazione futura può dipendere proprio dalla qualità della documentazione conservata.
