Superbonus e responsabilità penale: riflessi anche per gli amministratori di condominio
L’analisi delle prime applicazioni giurisprudenziali in materia di bonus edilizi mette in luce il ruolo centrale assunto dalle attestazioni e dalle asseverazioni tecniche, considerate sempre più come snodi decisivi nella configurazione delle responsabilità penali. Su tali profili si concentra lo studio “Superbonus 110% e prime applicazioni giurisprudenziali in tema di responsabilità penale dei tecnici attestatori e asseveratori”, pubblicato il 24 novembre 2025 dalla Fondazione Inarcassa e curato dal dott. Giulio Borella, Giudice del Tribunale di Rovigo.
Il lavoro prende le mosse dalla scelta legislativa di attribuire ai professionisti una funzione sostitutiva dei controlli pubblici, riconoscendo agli atti tecnici un valore certificativo idoneo a produrre effetti diretti nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Su questo presupposto, la più recente giurisprudenza penale ha iniziato a valorizzare il ruolo causale della documentazione tecnica nella configurazione dei reati connessi al Superbonus, dalle quali si possono ricavare utili indicazioni anche per la gestione condominiale.
Dolo, dolo eventuale e difficoltà difensive nella lettura ex post delle condotte
Uno dei passaggi più delicati dello studio riguarda la distinzione tra colpa e dolo nella valutazione della condotta dei professionisti. L’autore chiarisce che la mera negligenza, l’errore o l’imperizia non integrano di per sé una responsabilità penale per truffa aggravata, che richiede la coscienza e volontà della condotta. Tuttavia, viene richiamata con particolare attenzione la figura del dolo eventuale, che ricorre quando l’agente, pur non volendo l’evento, se lo rappresenta e ne accetta il rischio.
Nel contesto del Superbonus, il tecnico è consapevole che la propria attestazione è destinata a essere utilizzata nel meccanismo di generazione e circolazione dei crediti d’imposta e, a distanza di anni, la ricostruzione dell’atteggiamento mentale diventa particolarmente complessa.
Come osserva lo studio, il pubblico ministero deve ricostruire tale atteggiamento sulla base delle circostanze concrete, potendo anche ravvisare un’ipotesi di dolo eventuale là dove vi sia soltanto colpa grave, rendendo la difesa particolarmente difficile.
Gli spunti dello studio per il mondo del condominio e il ruolo dell’amministratore
Pur essendo dedicato alla figura del tecnico asseveratore, lo studio della Fondazione Inarcassa offre spunti di riflessione utili anche per gli amministratori di condominio, soprattutto nei casi in cui essi abbiano rilasciato o sottoscritto dichiarazioni rilevanti ai fini del Superbonus. Si pensi alle attestazioni contenute negli atti urbanistici, alla sottoscrizione di documentazione necessaria per la conclusione dell’iter edilizio o alla firma della dichiarazione di fine lavori. In tali ipotesi, l’amministratore non svolge funzioni tecniche in senso stretto, ma il suo apporto documentale può concorrere alla rappresentazione dei presupposti del beneficio fiscale.
La giurisprudenza penale richiamata nello studio tende infatti a valorizzare il ruolo causale dei documenti che consentono la nascita del credito d’imposta, richiamando l’attenzione anche su chi, pur non essendo tecnico, contribuisce alla formazione della documentazione presupposta.
Trasparenza, tracciabilità e autotutela come criteri operativi anche per gli amministratori
Particolarmente rilevante, anche per gli amministratori di condominio, è la parte finale dello studio, nella quale l’autore individua alcune linee di condotta operative volte a ridurre il rischio penale. In tale passaggio si legge testualmente che «la trasparenza e la tracciabilità delle valutazioni rappresentano la migliore forma di autotutela per escludere la responsabilità penale.
In ogni scambio di corrispondenza, posta elettronica, messaggi whatsapp, quindi, è sempre opportuno fare lo sforzo di rappresentare le ragioni, i disclaimer, le fonti, i fondamenti delle proprie valutazioni». Questo richiamo assume un significato particolare nel contesto condominiale, dove le decisioni sono spesso il risultato di un confronto tra amministratore, tecnici e assemblea.
La puntuale conservazione delle comunicazioni, la richiesta di chiarimenti scritti ai professionisti incaricati e la prudenza nella sottoscrizione di dichiarazioni prive di adeguato supporto documentale possono costituire strumenti essenziali di autotutela.
In un sistema in cui i controlli sono destinati a emergere a distanza di anni, l’adozione oggi di comportamenti improntati alla trasparenza e alla tracciabilità può ridurre significativamente il rischio che una condotta amministrativa venga letta, retrospettivamente, come accettazione consapevole di un rischio penalmente rilevante.
Le principali pronunce della Corte di Cassazione richiamate nello studio
Lo studio della Fondazione Inarcassa ricostruisce il quadro giurisprudenziale più recente attraverso il richiamo a una serie di pronunce della Corte di Cassazione che, tra il 2023 e il 2024, hanno progressivamente definito i contorni penali delle pratiche Superbonus, valorizzando il ruolo delle attestazioni e delle asseverazioni tecniche come presupposto dei reati contestati. In particolare, vengono richiamate:
- Cass. pen. n. 16728/2023, che conferma la sussistenza del fumus del reato di truffa aggravata in presenza di false attestazioni sui presupposti per l’accesso ai benefici fiscali, individuando il profitto nel vantaggio economico derivante dalla cessione di crediti d’imposta inesistenti.
- Cass. pen. n. 17796/2023, nella quale la Corte ribadisce che le asseverazioni infedeli costituiscono l’artificio o raggiro necessario per integrare la truffa aggravata e che il profitto del reato coincide con la liquidità effettivamente ottenuta dalla cessione del credito.
- Cass. pen. n. 18536/2023, relativa a un sistema fraudolento di dimensioni rilevanti, in cui la simulazione dei presupposti del beneficio fiscale, attraverso fatture per operazioni inesistenti e false attestazioni, integra non solo la truffa aggravata, ma anche reati associativi e patrimoniali, con esplicito richiamo alla responsabilità dei tecnici per l’attestazione di costi e lavori inesistenti.
- Cass. pen. n. 37128/2023, che individua il profitto del reato nella creazione stessa del credito d’imposta fittizio, affermando la sequestrabilità del credito quale bene immateriale dotato di valore economico e ribadendo il ruolo centrale dell’asseverazione infedele come elemento tecnico dell’artificio.
- Cass. pen. n. 23402/2024, che affronta il tema del momento consumativo della truffa aggravata, ritenendo che il danno patrimoniale per l’Erario si realizzi solo con l’effettiva riscossione o compensazione del credito, con conseguenze sulla quantificazione del profitto sequestrabile.
- Cass. pen. n. 45868/2024, indicata dallo studio come pronuncia di svolta, nella quale la Corte afferma, in senso opposto, che la truffa si consuma già con la creazione del credito d’imposta fittizio nel cassetto fiscale, individuando nelle attestazioni e asseverazioni non veritiere l’artificio base del reato e qualificando il tecnico come autore necessario dell’illecito.
Questo insieme di pronunce, analizzate in modo sistematico dallo studio Inarcassa, evidenzia come la giurisprudenza di legittimità abbia progressivamente rafforzato l’attenzione penale sul momento genetico del credito d’imposta e sulla documentazione che ne consente la formazione, ponendo al centro del sistema di responsabilità le figure professionali coinvolte nella certificazione dei presupposti del beneficio.
Per una disamina completa delle questioni trattate si rinvia alla lettura del testo integrale in allegato.
