Superbonus e false asseverazioni: la Cassazione chiarisce quando scatta la truffa
Le asseverazioni dei professionisti non sono semplici formalità nel procedimento di riconoscimento del Superbonus. Sono documenti attraverso i quali viene attestata la sussistenza dei requisiti tecnici e normativi necessari per accedere all’agevolazione e, quando contengono informazioni consapevolmente false, possono diventare strumenti di una condotta fraudolenta.
È uno degli aspetti più rilevanti della sentenza n. 36525/2026 delle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, depositata il 16 ottobre 2026, che interviene su due questioni controverse: la qualificazione penale della creazione di crediti Superbonus fittizi e il momento in cui il reato deve considerarsi consumato.
La decisione assume particolare interesse per ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti coinvolti negli interventi agevolati, perché ricostruisce il ruolo delle asseverazioni e delle attestazioni nel sistema dei controlli previsto dalla normativa.
Il caso: un credito fittizio e la falsa asseverazione di fine lavori
La vicenda nasce da un procedimento penale relativo a una presunta frode Superbonus, nell’ambito del quale era stato disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in via diretta e per equivalente, fino a 965.250 euro.
Secondo l’ipotesi accusatoria, attraverso fatture per operazioni inesistenti e la falsa asseverazione del completamento delle opere sarebbe stato creato un credito fiscale fittizio, poi ceduto a terzi con comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Il Tribunale del riesame di Palermo aveva annullato il sequestro, ritenendo che la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, prevista dagli articoli 640 e 640-bis c.p., fosse soltanto tentata e non consumata: finché il credito non viene riscosso o compensato, secondo il Tribunale, non c’è un danno effettivo per lo Stato. E poiché la confisca per equivalente è prevista solo per il reato consumato, il sequestro non poteva reggere.
Il pubblico ministero aveva impugnato l’ordinanza, sostenendo che il reato fosse già consumato: quando lo Stato riconosce un credito, anche se ottenuto illegittimamente, diventa subito debitore nei confronti di un terzo.
La Seconda sezione penale, rilevando un doppio contrasto nella giurisprudenza di legittimità, ha rimesso due questioni alle Sezioni Unite: se la condotta integri la truffa aggravata o l’indebita percezione di erogazioni pubbliche dell’articolo 316-ter c.p. e, in caso di truffa, se il reato sia consumato o soltanto tentato.
Asseverazioni e attestazioni: perché sono decisive
Per risolvere il contrasto, la Cassazione ricostruisce il funzionamento del Superbonus, con particolare attenzione alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito previste dall’articolo 121 del Decreto-Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
La Corte richiama gli adempimenti documentali richiesti per ottenere l’agevolazione, soffermandosi sull’attestato di prestazione energetica, sul visto di conformità e sulle asseverazioni dei tecnici abilitati, comprese quelle sulla congruità delle spese sostenute.
Si tratta di documenti che concorrono a dimostrare l’esistenza delle condizioni necessarie per beneficiare dell’incentivo.
La sentenza evidenzia inoltre che il procedimento comprende un sistema articolato di controlli, preventivi e successivi, affidati all’Agenzia delle Entrate e, per i rispettivi ambiti di competenza, anche ad altri soggetti istituzionali.
In questo contesto, le asseverazioni tecniche non hanno una funzione meramente accessoria: contribuiscono alla rappresentazione dei presupposti sulla base dei quali il credito fiscale viene riconosciuto.
È proprio questa funzione a dare alla loro eventuale falsità la capacità di ingannare l’Amministrazione, che sul compendio documentale fa legittimo affidamento perché proviene, o dovrebbe provenire, da professionisti terzi e qualificati.
Quando la falsa asseverazione diventa uno strumento di truffa
Il passaggio centrale della decisione riguarda la capacità della documentazione falsa di indurre in errore l’Amministrazione finanziaria.
La Corte sottolinea che fatture e asseverazioni relative a lavori inesistenti, oppure eseguiti per importi diversi da quelli effettivi, simulano il possesso dei requisiti tecnici ed economici ai quali la legge subordina l’agevolazione.
In questo modo, la documentazione fraudolenta può alterare la rappresentazione dei fatti sottoposta all’Amministrazione e risultare idonea a superare i controlli previsti dal procedimento.
La presenza di verifiche successive non esclude la truffa: il fatto che l’Amministrazione possa accertare in un secondo momento l’inesistenza dei lavori non elimina la capacità ingannatoria dei documenti utilizzati per ottenere il riconoscimento del beneficio.
Controlli preventivi esistevano già nell’impianto originario dell’articolo 121, perché la comunicazione dell’opzione può essere scartata, e l’articolo 122-bis li ha poi rafforzati. Il controllo successivo, scrive la Corte, completa il sistema di verifica ma non lo crea. Né conta che il procedimento sia telematico e in gran parte automatizzato, perché l’automazione non lo riduce a una presa d’atto.
Le Sezioni Unite ritengono quindi che la creazione di crediti fiscali fittizi, attraverso documentazione fraudolenta e successiva opzione per lo sconto in fattura o la cessione, integri la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 640 e 640-bis c.p., e non l’indebita percezione dell’articolo 316-ter.
Quali conseguenze per i professionisti?
La pronuncia è particolarmente significativa per i tecnici che hanno operato nell’ambito del Superbonus.
Le Sezioni Unite attribuiscono rilievo alla funzione delle asseverazioni e delle attestazioni nel procedimento fiscale: quando tali documenti sono falsi e vengono utilizzati per rappresentare lavori inesistenti o requisiti mai conseguiti, possono concorrere a realizzare gli artifici e raggiri necessari per la truffa.
Questo non significa, però, che ogni asseverazione inesatta determini automaticamente una responsabilità penale per truffa.
Occorre distinguere l’errore tecnico o l’irregolarità documentale dalla partecipazione consapevole a un meccanismo fraudolento.
La configurazione del reato richiede infatti l’accertamento dei suoi elementi costitutivi, tra cui l’induzione in errore, l’ingiusto profitto, il danno patrimoniale e il dolo.
La sentenza, del resto, non si occupa della posizione del professionista: non introduce una responsabilità automatica per chi sottoscrive un’asseverazione, né stabilisce che qualunque successiva contestazione del credito fiscale comporti necessariamente una truffa.
Chiarisce, invece, che la falsa attestazione tecnica può essere uno degli strumenti attraverso i quali viene realizzata la frode, assumendo rilevanza nella valutazione complessiva della condotta.
Quando si consuma la truffa Superbonus?
Il secondo principio affermato dalle Sezioni Unite riguarda il momento consumativo del reato.
Anche su questo aspetto la giurisprudenza era divisa su tre posizioni: per alcune pronunce bastava la creazione del credito fittizio, per altre occorreva il suo utilizzo in compensazione o la riscossione, per altre ancora il reato si perfezionava con la prima cessione.
La Cassazione chiarisce che la semplice creazione del credito non è sufficiente a consumare la truffa.
Le Sezioni Unite condividono l’orientamento della prima cessione, con una precisazione: la cessione deve perfezionarsi secondo la procedura speciale, che richiede la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate e l’accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario sulla Piattaforma cessione crediti.
Con tale operazione, il credito fittizio entra nella sfera patrimoniale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura oppure del terzo cessionario, diventando utilizzabile secondo le regole fiscali.
Secondo le Sezioni Unite, è in questo momento che si realizzano l’ingiusto profitto e il corrispondente danno patrimoniale per l’Amministrazione finanziaria.
Non è necessario attendere la successiva compensazione del credito, la sua riscossione o un’ulteriore cessione. In caso di utilizzo diretto da parte del contribuente, invece, la consumazione coincide con la messa a disposizione del credito nel suo cassetto fiscale.
La distinzione ha effetti pratici. Se la truffa è consumata, il profitto può essere sequestrato in vista della confisca per equivalente, che il Codice penale riserva al reato consumato. Per questo le Sezioni Unite hanno annullato l’ordinanza e rinviato al Tribunale di Palermo per un nuovo giudizio.
La decisione delle Sezioni Unite
La pronuncia fissa due principi destinati a orientare l’interpretazione delle frodi Superbonus.
Il primo riconduce alla truffa aggravata, e non all’indebita percezione, la creazione fraudolenta di crediti fiscali mediante documentazione falsa. Il secondo individua nella prima cessione del credito il momento consumativo del reato.
Per i professionisti dell’edilizia, il chiarimento più importante riguarda il valore delle asseverazioni: non sono semplici allegati alla pratica fiscale, ma documenti che concorrono a rappresentare l’esistenza dei requisiti dell’agevolazione. La loro falsificazione, quando inserita consapevolmente in un’operazione fraudolenta, può assumere un ruolo determinante nella configurazione della truffa aggravata.
