La mancata partenza dei lavori e il fallimento della cessione del credito non cancellano il diritto del professionista al compenso per l’attività tecnica svolta, almeno nei casi in cui il contratto non subordini espressamente il pagamento all’effettivo ottenimento del beneficio fiscale o all’avvio dei lavori.

Il tema è di particolare interesse per tecnici, amministratori di condominio e operatori del settore perché affronta uno degli equivoci che più frequentemente hanno caratterizzato la stagione delle agevolazioni fiscali: la convinzione che, in assenza di lavori eseguiti o di credito fiscale monetizzato, nessun compenso fosse dovuto ai professionisti incaricati della progettazione.

La sentenza n. 251 del 5 maggio 2026 del Tribunale di Terni riporta invece la questione entro i principi civilistici ordinari, riaffermando che la prestazione professionale mantiene una propria autonomia rispetto sia all’esecuzione delle opere sia al buon esito dell’operazione finanziaria collegata alla cessione del credito.

Il caso nasce dall’opposizione proposta da un condominio contro un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società di progettazione per il pagamento di oltre 84 mila euro relativi ad attività professionali svolte nell’ambito di un intervento di efficientamento energetico con Superbonus 110%. I lavori, tuttavia, non erano mai partiti a causa dell’impossibilità di perfezionare la cessione del credito.

La CILAS diventa prova dell’attività progettuale

Uno dei profili più interessanti della decisione riguarda il valore attribuito dal giudice alla documentazione tecnica prodotta dal professionista.

Nel corso del giudizio il condominio sosteneva infatti che il progettista avesse predisposto soltanto una documentazione preliminare, contestando l’effettiva esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva.

Il Tribunale, però, ricostruisce in modo puntuale l’attività svolta valorizzando una pluralità di elementi documentali: elaborati progettuali, computo metrico estimativo, allegati contrattuali, documentazione depositata presso il Comune e soprattutto la CILAS.

Secondo il giudice, la pratica edilizia risultava completa, correttamente depositata e conclusa positivamente sotto il profilo amministrativo. Proprio la presenza della CILAS e degli elaborati allegati viene considerata prova concreta dell’avvenuta esecuzione della prestazione professionale.

La CILAS, quindi, diventa anche uno strumento capace di attestare in giudizio l’esistenza e la consistenza della prestazione professionale resa.

Il compenso professionale resta autonomo rispetto ai lavori

Il principio centrale affermato dalla sentenza riguarda l’autonomia del rapporto professionale rispetto all’effettiva esecuzione dell’intervento.

Secondo il Tribunale, il contratto stipulato con il progettista aveva ad oggetto specificamente le attività tecniche di progettazione e non risultava subordinato, in modo espresso, né all’avvio dei lavori né al perfezionamento della cessione del credito.

Proprio questo aspetto risulta decisivo nella motivazione della sentenza, lasciando intendere che una diversa pattuizione contrattuale, tale da subordinare espressamente il compenso all’effettivo ottenimento del beneficio fiscale o alla monetizzazione del credito, avrebbe potuto portare a conclusioni differenti.

Questo aspetto assume particolare importanza perché durante gli anni del Superbonus si è spesso diffusa l’idea che il pagamento dei professionisti fosse “automaticamente” legato al buon esito complessivo dell’operazione fiscale e finanziaria.

La decisione chiarisce invece che la prestazione intellettuale del progettista è distinta:

  • dall’esecuzione materiale delle opere;
  • dall’attività dell’impresa esecutrice;
  • dalla monetizzazione del credito fiscale.

In altri termini, il tecnico non assume un’obbligazione “di risultato fiscale”, ma un’obbligazione professionale consistente nello svolgimento dell’attività progettuale richiesta dal committente.

Il Tribunale sottolinea inoltre che il condominio aveva espressamente approvato gli elaborati progettuali e il computo metrico, circostanza che rendeva ancora più evidente l’avvenuta esecuzione dell’incarico professionale.

Le delibere assembleari diventano prova contro il condominio

Particolarmente significativo è anche il ruolo assunto dalle delibere assembleari nel ragionamento sviluppato dal giudice.

Nel corso del giudizio, infatti, le stesse delibere prodotte dal condominio sono state utilizzate dal Tribunale per dimostrare:

  • l’esistenza dell’incarico professionale;
  • l’approvazione della progettazione;
  • la consapevolezza, da parte dei condomini, dell’esistenza di obblighi economici anche in caso di mancato perfezionamento della cessione del credito.

La sentenza richiama in particolare le delibere nelle quali il computo metrico veniva approvato e si dava atto che, in caso di mancato trasferimento del credito d’imposta, il condominio avrebbe comunque dovuto corrispondere i compensi all’impresa e ai professionisti incaricati.

Il progettista non garantisce il successo della cessione del credito

Un ulteriore aspetto affrontato dalla sentenza riguarda il rapporto tra attività tecnica e operazione finanziaria.

Nel caso concreto, il condominio tentava di attribuire al progettista una responsabilità anche per il mancato reperimento della banca disponibile all’acquisto del credito fiscale e, più in generale, per il fallimento dell’intera operazione Superbonus.

Il Tribunale respinge però questa impostazione con argomentazioni molto nette.

Secondo il giudice, la società incaricata della progettazione non aveva assunto alcun obbligo di natura finanziaria e l’eventuale attività svolta nella ricerca di un general contractor o di soggetti interessati alla cessione del credito costituiva soltanto un’attività accessoria.

La sentenza chiarisce quindi che non può essere trasferito sul progettista il rischio economico derivante dal blocco del mercato della cessione del credito, anche perché il professionista non è una società finanziaria né un intermediario bancario.

Si tratta di un chiarimento particolarmente importante perché durante gli anni del Superbonus si è spesso verificata una forte sovrapposizione tra ruoli tecnici, fiscali e finanziari.

Molti committenti hanno finito per percepire progettisti, general contractor, advisor fiscali e intermediari come componenti di un unico sistema responsabile del risultato finale dell’operazione.

La decisione del Tribunale di Terni separa invece nettamente i diversi ambiti di responsabilità e riporta il rapporto professionale entro confini più coerenti con la natura dell’attività tecnica svolta.