Superbonus: asseverazioni e visto di conformità, quando risponde il direttore lavori
Quesito – Sono un ingegnere e mi trovo coinvolto in una complessa vicenda legata a un intervento Superbonus non andato a buon fine e gradirei il parere del vostro esperto ing. Cristian Angeli. Sono stato progettista e direttore dei lavori in un intervento di Super sismabonus condominiale e, in tale veste, ho adempiuto a quanto previsto dal DM 58/2017, predisponendo e depositando i modelli B e B1. Dopo aver trasmesso il modello B1 al protocollo comunale e informato l’amministratore della conclusione della mia attività, ho perso i contatti con il condominio, senza peraltro ricevere il compenso. Ho recentemente appreso che i lavori non sono stati completati a causa dell’abbandono del cantiere da parte dell’impresa. Ora ho ricevuto una richiesta risarcitoria di 700.000 euro, pari all’importo indicato nel modello B1, con l’accusa di non aver diligentemente completato il mio incarico, causando la mancata maturazione dei crediti fiscali. Mi chiedo: quali ulteriori obblighi avrei dovuto adempiere oltre alla direzione lavori, alla dichiarazione di fine lavori e al deposito del modello B1?
Inquadramento della problematica
Il quesito posto dal gentile lettore si inserisce in uno dei tantissimi risvolti applicativi che le normative sul Superbonus hanno fatto emergere a seguito dei numerosi contenziosi che si stanno sviluppando in questi mesi.
Il caso esposto non è isolato, ma ha rappresentato una casistica piuttosto diffusa: non sempre, infatti, si è riusciti a completare correttamente il complesso iter necessario per giungere allo sconto in fattura o alla cessione del credito. In tutte le situazioni in cui il processo si è interrotto, è del tutto fisiologico che l’impresa esecutrice, rimasta priva del pagamento atteso tramite credito fiscale, si rivalga oggi sul committente, generando una catena di responsabilità che finisce per coinvolgere inevitabilmente anche i tecnici.
Vicende come questa hanno dimostrato quanto fosse fondamentale, per i professionisti, mantenere un costante aggiornamento normativo e seguire con attenzione l’evoluzione delle disposizioni, che nel caso del Superbonus sono state numerose e stratificate nel tempo. Una lettura non aggiornata o parziale della normativa poteva infatti condurre a errori interpretativi anche significativi.
Gli obblighi del professionista secondo la normativa
Nel caso specifico, il lettore ritiene di aver concluso correttamente il proprio incarico con il deposito del modello B1 e con una comunicazione all’amministratore condominiale. Tuttavia, tale convinzione, pur comprensibile sotto il profilo della prassi e della buona fede, non risulta pienamente coerente con il dettato normativo.
Il DM 58/2017, come modificato dal DM 6 agosto 2020 n. 329, aveva infatti introdotto all’art. 3 comma 4-quater un obbligo ulteriore e ben preciso: “La documentazione di cui ai commi 4-bis e 4-ter è consegnata dai professionisti incaricati ai soggetti di cui all’articolo 119, comma 11, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ai fini dell’apposizione del visto di conformità ivi previsto”.
In altre parole, la documentazione tecnica (modelli B, B1 e B2, ove previsto) doveva essere consegnata dai professionisti incaricati ai soggetti deputati al rilascio del visto di conformità, cioè ai professionisti fiscalisti incaricati. Ciò implicava che non fosse sufficiente il deposito presso gli enti competenti, ma fosse necessaria anche una trasmissione diretta ai soggetti coinvolti nella fase fiscale del procedimento.
Le criticità applicative e il tema della “consegna”
Un aspetto particolarmente delicato, spesso trascurato nella prassi, riguardava il fatto che il comma 4-quater non specificava le modalità con cui tale documentazione dovesse essere “consegnata”. Non era chiarito, ad esempio, se fosse sufficiente una consegna informale, se fosse necessaria una PEC o se potesse ritenersi valida anche una consegna a mano. In un contesto così incerto, è evidente che, nei casi più critici, tutto si gioca oggi sulla corrispondenza intercorsa tra le parti, anche in fase precontenziosa.
La possibilità di dimostrare in modo certo e documentato l’avvenuta trasmissione diventa quindi un elemento centrale nella ricostruzione dei fatti e nella ripartizione delle responsabilità. Al contrario, una gestione non formalizzata di questi passaggi rischia di lasciare il professionista esposto a contestazioni difficilmente superabili sul piano probatorio.
Possibili profili di responsabilità e insegnamenti operativi
Ne consegue che, nel caso prospettato, qualora il mancato perfezionamento dello sconto in fattura sia riconducibile alla mancata trasmissione della documentazione ai fini del visto di conformità, può configurarsi una responsabilità professionale proprio in capo al direttore dei lavori strutturali e non di altri soggetti quali, ad esempio, il direttore dei lavori generali o il committente, né tantomeno dell’impresa esecutrice.
È evidente, inoltre, che anche la fase precontenziosa ha un peso determinante: una difesa impostata sull’assunto di aver adempiuto mediante il solo deposito comunale, senza poter dimostrare una trasmissione al fiscalista, rende più complessa la costruzione di una strategia difensiva efficace.
Queste vicende evidenziano, a posteriori, l’importanza di predisporre incarichi professionali chiari, completi e ben strutturati, eventualmente con il supporto di consulenti specializzati.
Nel caso specifico una definizione puntuale delle attività, delle responsabilità e delle modalità di gestione dei flussi documentali avrebbe potuto evitare situazioni come quella descritta, che inevitabilmente portano a contenziosi lunghi e complessi. In un contesto articolato come quello del Superbonus, la prevenzione – attraverso chiarezza contrattuale, tracciabilità delle comunicazioni e aggiornamento continuo – si è rivelata il principale strumento di tutela per il professionista.
