Stretta sul Conto termico 3.0, recupero dei benefici anche dai mandatari
Il recupero degli incentivi del Conto Termico 3.0 potrà coinvolgere anche chi ha materialmente incassato le somme per conto del beneficiario, poiché, in presenza di irregolarità che comportano la restituzione del contributo, il Gestore dei servizi energetici (GSE) potrà rivolgersi non soltanto al soggetto responsabile dell’intervento, ma anche al titolare del mandato all’incasso, chiamato a rispondere in solido nei limiti degli importi effettivamente riscossi. La responsabilità restitutoria si estende così a un soggetto che potrebbe non aver commesso direttamente la violazione da cui deriva il recupero dell’agevolazione.
È quanto si apprende dalla lettura dello schema di decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che modifica il dm 7 agosto 2025, recante la disciplina del Conto Termico 3.0. La novità è contenuta nell’articolo 10 della bozza, che interviene sull’articolo 21 del decreto, dedicato a verifiche, controlli e sanzioni.
Mandato all’incasso e responsabilità in solido
La disposizione stabilisce che, quando il soggetto responsabile abbia conferito un mandato all’incasso, il GSE potrà procedere alla ripetizione delle somme indebitamente percepite e riscosse dal mandatario, o comunque oggetto di recupero, anche nei confronti di quest’ultimo, quale obbligato in solido. Il limite è rappresentato dagli importi riscossi in esecuzione del mandato.
Si tratta di una previsione espressamente introdotta dallo schema, che rafforza la tutela delle risorse pubbliche e richiama, pur nella diversità delle discipline, l’attenzione già riservata dal legislatore alla responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione delle agevolazioni edilizie e dei bonus fiscali. Nel Conto Termico, tuttavia, il presupposto individuato dalla nuova norma è l’avvenuta riscossione delle somme, senza un espresso riferimento al concorso del mandatario nell’irregolarità accertata.
Il ruolo del mandatario e l’azione di recupero del GSE
La distinzione non è secondaria. Il mandatario all’incasso può limitarsi a ricevere il contributo per conto del soggetto responsabile, sulla base di un rapporto contrattuale, senza assumere necessariamente il ruolo di autore della violazione. Eppure, secondo la formulazione proposta, la disponibilità delle somme riscosse diventa il presupposto per l’azione di recupero del GSE. Non si introduce, quindi, una nuova sanzione amministrativa a carico del mandatario, ma si amplia la platea dei soggetti nei confronti dei quali può essere esercitata la pretesa restitutoria.
Verifiche, sanzioni e rideterminazione degli incentivi
Restano invece già previsti dalla disciplina vigente gli altri effetti delle verifiche. L’articolo 21 del dm 7 agosto 2025 consente al GSE, in presenza di violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, di rigettare l’istanza o disporre la decadenza dal beneficio, recuperando le somme già corrisposte. È inoltre prevista la segnalazione delle istruttorie all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), ai fini dell’eventuale irrogazione delle sanzioni. Se le irregolarità incidono soltanto sull’esatta quantificazione dell’incentivo, il GSE procede invece alla sua rideterminazione, con recupero degli importi indebitamente erogati.
Impatto sui controlli e sui rapporti contrattuali
La modifica non riguarda dunque il sistema dei controlli in sé, ma l’individuazione dei soggetti tenuti a restituire il denaro. Del resto, il decreto vigente già contempla il coinvolgimento dei mandatari irrevocabili all’incasso nelle procedure di verifica, prevedendo che siano informati delle attività di controllo. Lo schema compie un ulteriore passaggio, attribuendo rilievo alla loro posizione anche nella fase del recupero.
Le conseguenze potrebbero riflettersi sui rapporti contrattuali tra beneficiari, imprese e operatori che gestiscono l’incasso degli incentivi, comprese le ESCO quando operano in tale veste.
