Chiedi una consulenza

Sismabonus ordinario e super: cosa succede se cambia l’importo indicato nel modello B?

Ing. Cristian Angeli - L'esperto risponde

L’esperto risponde: nel caso di interventi che utilizzano il sismabonus ordinario o potenziato, cosa succede se in corso d’opera aumenta il costo dei lavori?

Ho presentato una CILAS per interventi su un fabbricato residenziale in cui era previsto il rafforzamento delle pareti e alcuni interventi locali sulle travi di copertura. Ai fini dell’attestazione della congruità della spesa (mod. B allegato al progetto), non erano state prese in considerazione una serie di opere inerenti alla sicurezza che l’impresa ha ritenuto di introdurre per velocizzare i lavori.
In particolare sono stati impiegati:

  • dei ponteggi a tubi e giunti a sbalzo per evitare l’occupazione di suolo pubblico;
  • una gru a torre.

Ciò ha determinato l’incremento del costo dei lavori di oltre il 20% rispetto alla stima iniziale indicata nel modello B.
Trattandosi di modifiche che non richiedono un aggiornamento dei progetti ma che comunque incidono sull’entità dei costi detraibili, vorrei sapere se il diverso importo dei lavori afferenti al Sismabonus deve essere dichiarato mediante la presentazione di un nuovo modello B (che però non saprei come presentare in Comune), oppure quale sia la procedura corretta.

L’esperto risponde: Sismabonus, asseverazione e aumento dei costi

Il quesito descritto dal gentile lettore descrive il caso di un cantiere nel quale si è riscontrato un incremento del costo dei lavori tra la stima iniziale di progetto e il consuntivo. Una situazione molto ricorrente nella quotidianità, non solo a causa dei tanti imprevisti ma anche, ultimamente, per il continuo incremento del costo dei materiali e per l’aggiornamento dei prezzari.

Se nel modello B allegato alla CILAS o alla SCIA il progettista strutturale indica un importo e ne assevera la congruità, è evidente che questo stesso importo dovrà trovare conferma nell’asseverazione prodotta in fase di chiusura del cantiere dal Direttore dei Lavori. Se così non fosse, a meno ovviamente di piccoli scarti che rientrano nella discrezionalità del DL, una quota parte delle somme portate in detrazione risulterebbe “incerta” dal punto di vista della congruità. Nel modello B-1 di fine lavori, infatti, è richiesto al DL di asseverare che la “somma risulta congrua per il risultato conseguito” e non rispetto a un prezzario.

Se questa differenza risultasse grande allora è sicuramente opportuno “sistemare le carte”, affinché in caso di futuri controlli, il Fisco non contesti la regolarità della pratica, trattandosi di informazioni rilevanti ai fini della detrazione.

Non ci sono istruzioni ufficiali su come operare in questi casi.

L’interpello n. 410/2021

Viene in aiuto l’interpello n. 410/2021, avente ad oggetto “Superbonus – Interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus) – Presentazione attestazione della congruità delle spese entro la fine dei lavori”. Trattava il caso di un intervento edilizio nel quale il progettista, in data 27 agosto 2020, aveva prodotto l’asseverazione di riduzione del rischio sismico utilizzando il modello previgente, e non quello aggiornato a seguito della pubblicazione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. L’asseverazione risultava pertanto carente delle ulteriori dichiarazioni relative alla copertura assicurativa del tecnico abilitato sottoscrittore e alla stima preventiva dei costi da parte del progettista.

L’istante chiedeva lumi sulla “corretta procedura da seguire e, precisamente, se debba integrare il modello B con la presentazione del nuovo allegato B”.

Per l’Agenzia delle Entrate, oltre al mod. B, serve
l’attestazione di congruità della spesa

L’Agenzia delle Entrate ha premesso innanzitutto che in base alla “circolare n. 24/E del 2020, per gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche ammessi al Superbonus, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, nel rispetto della normativa di settore applicabile, attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”.

Successivamente ha richiamato il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, del 2 febbraio2021 (RU n. 0031615), con il quale è stato sancito che “l’asseverazione del progettista è formulata all’atto del progetto e quindi deve essere trasmessa nel momento in cui viene presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA o al Permesso di Costruire, allo sportello competente stabilito dalle normative regionali. Tale asseverazione deve essere prodotta prima dell’inizio dei lavori.

A fine lavori il direttore dei lavori assevera l’avvenuta riduzione di rischio sismico della costruzione, in coerenza con quanto previsto dal progetto, e il collaudatore statico, se la tipologia d’intervento ne richiede la presenza, attesta l’avvenuta riduzione del rischio sismico ai fini del “Sismabonus”.

Chiarita dunque l’inderogabilità della presentazione dell’asseverazione del progettista strutturale e di quella del direttore dei lavori, l’Agenzia delle Entrate ha concluso come segue: “considerato che l’Istante rappresenta di aver prodotto allo sportello unico insieme alla SCIA in data 27 agosto 2020, l’asseverazione in conformità all’allegato B, al fine di attestare il passaggio a due classi di rischio inferiore, si ritiene che lo stesso potrà beneficiare del “Superbonus” purché entro la fine dei lavori produca anche l’attestazione della congruità delle spese”.

Risposta al quesito

In base alla risposta a interpello n. 410/2021, laddove non sia possibile presentare un nuovo modello B, poiché ad esempio non vi sono state modifiche rilevanti dal punto di vista progettuale, si ritiene possibile produrre una separata “attestazione della congruità delle spese” (ex art. 121 comma 1-ter, lett. b) ed art. 119 comma 13 bis DL 34/2020 conv. L. 77/2020 e ss.mm.ii.).

In detta attestazione il professionista incaricato (preferibilmente il progettista strutturale), dovrà dichiarare tra l’altro:

  • di essere in possesso della necessaria qualifica professionale
  • di essere dotato di idonea copertura assicurativa ai sensi del D.L. 34/2020 convertito nella L.77/2020
  • che i lavori riguardano l’immobile individuato nella comunicazione di inizio lavori asseverata o altro titolo edilizio
  • l’importo dei lavori
  • la congruità delle spese sostenute con riferimento a un determinato prezzario.

Trattandosi di argomentazione di natura tecnico-fiscale priva di riscontri di prassi o normativi, sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

TAGS