Sismabonus acquisti blindato dalla Manovra anche per il 2027
Sismabonus acquisti confermato anche per il 2027, con detrazione del 50% per gli immobili destinati ad abitazione principale e del 36% per le altre unità immobiliari. Il disegno di legge di Bilancio 2027 mantiene l’agevolazione riconosciuta agli acquirenti di immobili derivanti dalla demolizione e ricostruzione antisismica di interi edifici, salvaguardando uno strumento fiscale di particolare interesse per le imprese di costruzione e per il mercato immobiliare.
I requisiti e gli importi della detrazione
La conferma emerge dall’articolo 4 della manovra e trova esplicito riscontro nella relazione tecnica, secondo cui «restano ferme» le disposizioni concernenti il trasferimento dell’agevolazione agli acquirenti degli immobili ricostruiti. Il nuovo articolo 360-bis del testo unico delle imposte sui redditi, introdotto dalla legge di Bilancio, ripropone infatti al comma 7 la disciplina del cosiddetto sismabonus acquisti, già prevista dall’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 63/2013. Il beneficio continua a essere calcolato sul prezzo della singola unità immobiliare risultante dall’atto pubblico di compravendita, entro il limite massimo di 96 mila euro. Ne deriva una detrazione massima di 48 mila euro per l’abitazione principale e di 34.560 euro per gli altri immobili, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.
La particolarità dell’incentivo consiste nel riconoscimento del vantaggio fiscale direttamente all’acquirente, anziché all’impresa che realizza l’intervento antisismico. Restano confermate anche le condizioni per accedere all’agevolazione. Gli immobili devono derivare dalla demolizione e ricostruzione di interi edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, con conseguimento di una riduzione di almeno una classe di rischio sismico. Gli interventi devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e possono comportare anche variazioni volumetriche rispetto all’edificio preesistente, purché consentite dalle norme urbanistiche. La vendita deve avvenire entro trenta mesi dalla conclusione dei lavori, termine che la manovra lascia invariato.
Destinazione ad abitazione principale e dubbi interpretativi
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda l’applicazione dell’aliquota maggiorata del 50%. Il comma 7 del nuovo articolo 360-bis rinvia infatti alle percentuali previste dal comma 4, che riconosce il beneficio più elevato ai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per gli interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Nel sismabonus acquisti, tuttavia, il contribuente compra un immobile già ricostruito dall’impresa e non sostiene direttamente le spese per l’intervento. La formulazione della norma lascia quindi aperta una questione interpretativa: individuare il momento in cui debba sussistere la destinazione ad abitazione principale per ottenere la detrazione del 50%, soprattutto quando il trasferimento della residenza avviene successivamente al rogito. Un punto sul quale potrebbero rendersi necessari chiarimenti dell’amministrazione finanziaria.
L’impatto economico e le stime della relazione tecnica
La relazione tecnica conferma comunque espressamente la volontà di mantenere il beneficio anche per gli acquirenti, richiamando le operazioni di demolizione e ricostruzione con riduzione del rischio sismico realizzate dalle imprese. Il documento quantifica inoltre in circa 290,1 milioni di euro l’onere complessivo delle misure antisismiche, sulla base di spese agevolabili annue stimate in circa 1,3 miliardi di euro. Per le imprese immobiliari la conferma rappresenta un elemento di continuità nella programmazione delle operazioni di demolizione e ricostruzione, consentendo di mantenere un incentivo fiscale collegato direttamente al prezzo di vendita.
