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Quanti professionisti servono (concretamente) per una pratica di Superbonus 110%?

Professionisti pratica Superbonus 110%

26/05/2022 – Articolo pubblicato da condominioweb.com In un concerto, se a suonare è un solista, si sa a chi attribuire qualunque stonatura o a chi fare i complimenti per la melodia.Se invece si tratta di una banda composta da più…continua a leggere

26/05/2022 – Articolo pubblicato da condominioweb.com

In un concerto, se a suonare è un solista, si sa a chi attribuire qualunque stonatura o a chi fare i complimenti per la melodia.
Se invece si tratta di una banda composta da più musicisti, ognuno impegnato con il proprio strumento, occorre un “direttore d’orchestra” o, quantomeno, un “primo violino”, che diriga l’andamento dell’esecuzione, per evitare che qualcosa vada storto.
Anche nelle pratiche edilizie, ancor più da quando sono legate alla fiscalità, è importante che vi sia coordinamento tra i vari operatori (professionisti e non), per evitare zone d’ombra o, peggio, errori.

Quanti professionisti servono per una pratica di Superbonus 110%?

Dipende. Dipende dal tipo di lavori (se eco o se sisma), dal tipo di cantiere, dal numero di imprese, dalla presenza di vincoli normativi.
Non c’è un numero prefissato e ogni caso deve essere valutato singolarmente.
Un fatto però è certo: potrebbe anche bastarne uno.
Si proprio così, un unico professionista, se dotato delle abilitazioni e delle competenze necessarie, potrebbe seguire i lavori dalla A alla Z, occupandosi di tutto, dal progetto (architettonico, termotecnico e strutturale), alle asseverazioni, alla direzione dei lavori, all’accatastamento finale.
Un vero e proprio “solista” (eventualmente coadiuvato da un “collaudatore”) con il quale il committente avrà facilità a relazionarsi per monitorare l’andamento del cantiere e a discutere eventuali problematiche.
Questo in teoria.
In pratica il numero di professionisti tecnici che intervengono nelle pratiche edilizie, soprattutto se complesse come quelle legate ai bonus fiscali, è molto maggiore. In alcuni casi se ne possono contare una decina, tra ingegneri, architetti e geometri, suddivisi per specializzazione:

  • Professionista num.1: Progettazione architettonica
  • Professionista num.2: Progettazione strutturale (sismabonus)
  • Professionista num.3: Progettazione termotecnica (ecobonus)
  • Professionista num.4: Progettazione impianto elettrico
  • Professionista num.5: Pratica antincendio ove necessaria
  • Professionista num.6: Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
  • Professionista num.7: Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
  • Professionista num.8: Direzione dei lavori generale
  • Professionista num.9: Direzione dei lavori strutturali
  • Professionista num.10: Collaudo statico
  • Professionista num.11: Variazioni catastali

Esiste un professionista responsabile?

Quella di separare i compiti in base alla specializzazione è una prassi che, da un certo punto di vista, offre garanzie al committente che, così facendo, si attornia di una equipe di soggetti esperti nelle specifiche materie. Un po’ come avviene in una sala operatoria, dove intervengono contemporaneamente anestesisti, chirurghi e rianimatori, ciascuno con un ruolo ben preciso.
Tuttavia in ambito sanitario deve essere sempre e obbligatoriamente nominato un “capo sala” che coordini le persone e i processi per garantire il raggiungimento dell’obiettivo.
Anche nei lavori svolti per gli enti pubblici deve essere, per legge, individuato un “dominus” che abbia il controllo di tutto ciò che avviene, nell’interesse del committente (lo Stato) e quindi di noi tutti. Questa figura è denominata RUP, responsabile unico del procedimento.
Nell’edilizia privata invece, non si capisce bene il perché, questa figura non esiste, non è prevista, non è obbligatoria, e non sempre le cose vanno come dovrebbero.

I problemi più ricorrenti

In ambito privato spesso i problemi nascono proprio dalla mancanza di coordinamento tra gli operatori. Può capitare infatti che un professionista faccia benissimo la sua attività ma, non coordinandosi a sufficienza con gli altri, determini dei “buchi” progettuali o delle sovrapposizioni che, in corso d’opera, possono risultare fastidiosi.
Di esempi se ne potrebbero fare molti. Delicatissimi quelli legati ai computi metrici, soprattutto se la pratica deve accedere al Superbonus, in cui occorre asseverare preventivamente gli importi. Il ponteggio è una delle lavorazioni che si presta a errori.
Ipotizziamo che una palazzina debba essere ristrutturata, con lavori antisismici esterni (ad esempio il rinforzo dei balconi e il rifacimento del cornicione) e che, al tempo stesso, debba essere fatto il cappotto termico in facciata (ecobonus).
È chiaro che il tecnico strutturista inserirà, tra le spese ammesse al beneficio fiscale di sua competenza, anche il ponteggio, necessario per svolgere le opere previste. Ma la stessa cosa farà anche il termotecnico, poiché senza ponteggio non si può fare il cappotto.
In assenza di una figura che si occupi del coordinamento delle varie attività progettuali e appositamente responsabilizzata in tal senso dal committente, non è scontato accorgersi della duplicazione della spesa ovvero, nel caso dell’esempio, dello stesso ponteggio portato in detrazione due volte (una con il Sismabonus e un’altra con l’Ecobonus).

Una garanzia per il committente

Questa figura di coordinatore che, come abbiamo visto, non è obbligatoria nel caso dei lavori privati, offre garanzie importanti soprattutto al committente (persona fisica o condominio), soprattutto se ci sono di mezzo i bonus fiscali.
Il coordinatore del progetto, che ovviamente deve possedere competenze specifiche e trasversali, avrà infatti il compito di supervisionare il lavoro svolto dagli altri e risponderà di questa sua funzione per gli eventuali danni che il committente potrebbe subire a seguito di errori non rilevati.
Chiaramente i compiti (e i compensi) del coordinatore dovranno essere dettagliati in un apposito disciplinare d’incarico.


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