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Mancato accesso ai bonus edilizi: errori tecnici tra danno emergente e lucro cessante


La frammentazione degli incarichi rende difficile l’individuazione delle responsabilità e, in alcuni casi, le polizze non coprono i danni derivanti dalla perdita dei benefici fiscali.

I bonus edilizi, non dimentichiamolo, sono appannaggio del soggetto che effettivamente li fruisce. Il proprietario che commissiona i lavori e che può scomputare l’importo dalle tasse, quindi, si fa carico anche dei rischi connessi.

I rischi dei bonus edilizi

Rischi che, inevitabilmente, dipendono dall’operato di una ampia schiera di soggetti da lui scelti (i professionisti, le imprese e i fornitori) che hanno responsabilità dirette sull’esito delle pratiche edilizie e sulla corretta esecuzione dei lavori, indirette sull’ottenimento dei benefici fiscali, in particolare di quelli ordinari, che non richiedono le asseverazioni tipiche del Superbonus.

Se “per colpa” del tecnico non è possibile beneficiare dei bonus fiscali, quindi, non è semplice dimostrarne la responsabilità, anche se commette gravi errori progettuali o dimentica di effettuare la notifica dei lavori alla ASL. Occorre, però, suddividere il caso di mancato accesso ad un bonus fiscale dalla sua decadenza, differenza di non poco conto in termini di responsabilità come chiarisce il Tribunale di Ravenna con la recente sentenza n. 230 del 23 marzo 2023.

Una sentenza molto interessante che entra nel merito delle responsabilità nel caso di mancato accesso ai bonus edilizi, che “potrebbe” rappresentare la regola sulla quale, invero, la giurisprudenza non è ancora matura. La conseguenza è che su casi analoghi giudici diversi potrebbero non ragionare allo stesso modo.

I fatti di causa

I proprietari di un immobile in categoria D10 (destinazione agricola) chiamano in causa il geometra che avevano contattato per uno studio di fattibilità di un intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato alla sua trasformazione in un’unità abitativa, mediante l’utilizzo dei bonus edilizi a disposizione.

Prima del conferimento dell’incarico, i proprietari dell’immobile (odierni appellanti) avevano specificato alcune esigenze, tra le quali:

  • l’immobile da ristrutturare doveva essere acquistato non oltre una certa data per poter usufruire bonus prima casa;
  • l’accesso ai benefici fiscali previsti dal bonus 50% per la ristrutturazione edilizia e 65% per la riqualificazione energetica;
  • l’incarico avrebbe dovuto comprendere progettazione, direzione lavori, responsabilità della sicurezza, verifica dei contratti di appalto, nonché qualunque adempimento burocratico amministrativo necessario rispetto alle finalità già indicate;
  • l’immobile doveva essere completato entro una certa data (non sono indicati altri elementi contrattuali).

Completato lo studio di fattibilità, il geometra dà il suo parere positivo, fa firmare ai titolari dell’immobile i preventivi per imprese e fornitori e, confermato di aver ottenuto le autorizzazioni amministrative necessarie, dà inizio ai lavori.

A causa di alcuni errori progettuali, i lavori vanno a rilento e il Comune ordina una prima sospensione e ripristino dei luoghi per inammissibilità del cambio di destinazione d’uso. Il tecnico presenta una nuova SCIA e ordina di riaprire il cantiere, ma di nuovo il Comune ne impedisce nuovamente la prosecuzione per le medesime problematiche legate al cambio di destinazione d’uso.

Una situazione già di per sé problematica, alla quale si aggiunge un’altra pessima notizia per i committenti. Scoprono, infatti, che il geometra non ha notificato i lavori alla ASL, con la conseguenza di precludergli l’accesso a qualunque beneficio fiscale. Lo sollevano allora dall’incarico, contestandogli l’errore professionale con richiesta di risarcimento danni per mancato godimento dei bonus per oltre 140 mila euro, oltre ad altre spese, considerando che la procura aveva avviato un procedimento penale per irregolarità edilizie.

Il tecnico è responsabile per i “danni emergenti”

La difesa del geometra ruota attorno al fatto che i proprietari non avrebbero potuto avere accesso ai bonus a causa della natura dell’immobile e non per la mancata presentazione della notifica alla ASL. Inoltre asserisce di non aver mai garantito la fattibilità dei lavori, subordinata all’autorizzazione comunale.

Il Tribunale, però, è di un parere diverso. Un professionista, cioè, quando accetta un incarico presta automaticamente al committente la sua garanzia di fattibilità del progetto e su questo aspetto il nostro geometra è quindi inadempiente e responsabile. Infatti, spiega il giudice, egli avrebbe ben potuto informare dell’infattibilità dei lavori, e solo se i committenti avessero voluto procedere lo stesso non vi sarebbero state responsabilità in capo al tecnico.

Vittoria, dunque, per il committente, in favore del quale il Tribunale ordina il risarcimento di tutti i c.d. “danni emergenti”, cioè quelli correlati alle effettive perdite subite. Ad esempio, il geometra non aveva tenuto conto di alcuni preventivi che hanno fatto aumentare le spese e non aveva interrotto i lavori a seguito delle notifiche di irregolarità da parte del Comune (con conseguenti spese per regolarizzazione, assistenza legale, sanzioni) e su questo il giudice riconosce la responsabilità del tecnico di coprire i danni.

I bonus mancati non sono risarcibili

Purtroppo per il committente il Tribunale non giunge alle stesse conclusioni in merito ai danni collegati all’impossibilità di fruire dei benefici fiscali, considerati “lucro cessante” (danni cioè che si concretizzano in un mancato guadagno piuttosto che in un materiale esborso) e non impone al geometra di risarcirli. Secondo il Tribunale, nel caso di specie manca un nesso tra il comportamento (inadempiente) del tecnico e il non riconoscimento dei bonus, dato che anche se questo avesse adempiuto alle proprie obbligazioni, i benefici fiscali non è detto che sarebbero comunque stati ottenuti.

La detrazione prevista dall’art. 16 bis del d.P.R. n. 917/1986 sulle ristrutturazioni in genere, infatti, presuppone “la presenza di un regolare titolo abilitativo, nel caso di specie non sussistente” e non a causa dell’inadempimento del geometra. Ma non tutto è perduto, perché da questa decisione si può supporre che, per converso, se l’assenza del titolo abilitativo dipende dalla negligenza del professionista, allora si ha tutto il diritto di vedere risarcito da questo il mancato godimento dei bonus. Nel caso di specie, ciò non è avvenuto e, si legge in sentenza, “riconoscere tali benefici a titolo di danno significherebbe porre gli attori in una situazione migliore di quella in cui si sarebbero trovati in assenza dell’illecito”.

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