Se poi il condominio è grande si può anche valutare di costituire una “comunità energetica rinnovabile”, un soggetto giuridico che permette ai partecipanti di consumare direttamente energia “a kilometro 0” riducendo il proprio impatto ambientale e la dipendenza dalla rete elettrica nazionale.
In più ora è intervenuto il Governo con il “decreto bollette (Decreto -legge 1 marzo 2022, n.17), che prevede un pacchetto di nuove misure semplificative per far fronte all’impennata dei prezzi dell’energia. All’art. 9 comma 1, il decreto prevede infatti che “l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici … o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati”.
Dunque la semplificazione burocratica riguarda tutti gli impianti, tranne quelli realizzati su immobili vincolati, per i quali l’installazione resta subordinata al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del codice dei beni culturali e paesaggistici.

Come realizzare una struttura fotovoltaica sul lastrico solare

Per montare una tettoia fotovoltaica su un tetto piano, una volta che l’assemblea dei condòmini abbia deliberato in tal senso e una volta definita la geometria, l’estensione e l’orientamento dei pannelli, è sempre necessario rivolgersi ad un tecnico abilitato (ingegnere, architetto o geometra) che dovrà effettuare le verifiche di carattere edilizio ed urbanistico.
Poi sarà opportuno valutare le caratteristiche costruttive del lastrico solare, effettuando dei saggi per capire come collegare la nuova struttura di sostegno in metallo a quella in cemento armato del palazzo.
Solitamente, vista l’esiguità dei sovraccarichi, è sufficiente scoprire la soletta preesistente ed effettuare dei collegamenti tramite tasselli e staffe di ancoraggio, andando poi a richiudere il tutto e a ripristinare il pavimento e l’impermeabilizzazione.

I bonus fiscali

L’installazione di un impianto fotovoltaico può beneficiare di un limite di spesa di 48mila euro iva compresa per ogni unità immobiliare che costituisce l’edificio, con il sotto limite di 2.400 euro per ogni kwh di potenza nominale installata, compresi i sistemi di accumulo integrati.
Si tratta di plafond molto elevati, che si aggiungono a quelli di eco e sismabonus, da cui il fotovoltaico può essere trainato per fruire del 110% ai sensi dell’articolo 119, comma 5, del Dl 34/2020 (decreto Rilancio).
Ad esempio nel caso di un condominio costituito da 20 appartamenti sul quale si intenda eseguire un intervento antisismico, il plafond complessivo (al 110%) sarà pari a:

– 96.000*20=1.920.000euro per gli interventi antisismici trainanti

– 48.000*20=960.000euro per installare il fotovoltaico.
Per un totale di 2.880.000euro iva compresa.

Quindi tutto semplice?

Stando alle semplificazioni introdotte dal Governo e sfruttando i bonus fiscali sembrerebbe proprio di si, anche perché, come abbiamo visto, il montaggio dei telai di sostegno è molto rapido. Non bisogna tuttavia illudersi perché, nel nostro Paese, esiste anche il DM17/01/2018 (“Norme tecniche per le costruzioni”) che, al par. 8.4.3, per le costruzioni esistenti prevede che, qualora si intenda:

a) sopraelevare la costruzione;

b) ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta;

è obbligatorio eseguire l’adeguamento sismico, con tanto di progetto che “dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura post-intervento”.
Per essere in regola, e non correre il rischio di sanzioni anche di carattere penale, oltre che della revoca dei benefici fiscali, sarà pertanto necessario incaricare un ingegnere strutturista che dovrà valutare se la nuova tettoia fotovoltaica, in funzione dell’estensione e dei carichi, è tale da alterare “significativamente” la risposta sismica della struttura preesistente.
Non è una operazione semplice, soprattutto nel caso di grandi edifici realizzati prima degli anni ’80, quando non sempre era richiesto il deposito in comune o al Genio Civile dei progetti.
Gran parte delle norme regionali, che dovranno essere verificate caso per caso, inquadrano gli interventi di realizzazione delle tettoie fotovoltaiche come “interventi locali”, e quindi con possibilità di verifiche statiche semplificate, solo nel caso in cui la superficie interessata dal nuovo intervento risulti minore del 15-20% di quella preesistente e purché “il peso non ecceda 0,20 kilo newton per metro quadro, purché ciò non renda necessarie opere di rinforzo locale o di miglioramento” (rif. Regolamento regione Lazio 26 ottobre 2020, n. 26).
Qualora ciò non avvenga e qualora non sia possibile dimostrare che non vi è alterazione della risposta sismica, potrebbe essere necessario eseguire l’adeguamento sismico del palazzo, con necessità di complesse opere di rinforzo strutturale anche ai piani sottostanti e anche all’interno delle abitazioni, fino in fondazione.