La mera attestazione tecnica dell’avvenuta esecuzione dei lavori non è sufficiente a dimostrare quale impresa li abbia concretamente realizzati, ove non sia accompagnata da elementi documentali idonei a collegare l’esecuzione delle opere allo specifico operatore economico indicato nelle fatture, con conseguente inidoneità della perizia a superare le contestazioni dell’Amministrazione finanziaria.

È questo il principio che emerge dall’ordinanza n. 14593 del 17 maggio 2026 della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi nell’ambito di una controversia tributaria relativa all’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. La decisione merita particolare attenzione da parte di direttori dei lavori, collaudatori e consulenti tecnici perché affronta, sia pure indirettamente, un tema di grande interesse professionale: quale debba essere il contenuto di una perizia affinché essa possa costituire un efficace strumento probatorio non soltanto dell’esistenza delle opere, ma anche dell’identità del soggetto che le ha eseguite.

Fatture inesistenti e perizia tecnica: il principio affermato dalla Cassazione

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva contestato a un contribuente l’utilizzo di fatture emesse da una società ritenuta priva della necessaria struttura organizzativa e produttiva per svolgere le prestazioni fatturate.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’impresa presentava una serie di anomalie significative: incremento dei ricavi non accompagnato da un corrispondente aumento del personale e dei costi, assenza di contratti di subappalto, incompatibilità tra le lavorazioni fatturate e i mezzi disponibili, mancanza di acquisti di materiali coerenti con le opere dichiarate e ulteriori elementi sintomatici di una struttura meramente interposta.

Per contrastare tale ricostruzione il contribuente aveva prodotto, tra l’altro, un verbale di regolare esecuzione e una perizia redatta dal direttore dei lavori. Dalla sentenza emerge che il professionista aveva ricostruito in modo dettagliato le opere realizzate, indicando quantità di materiali, lavorazioni effettuate e percentuali di intervento attribuibili alla società contestata, evidenziando inoltre di avere seguito direttamente il cantiere in qualità di direttore dei lavori.

Perché la perizia non è stata ritenuta decisiva

L’aspetto più interessante della pronuncia è che i giudici non contestano la correttezza tecnica della relazione né la realtà delle opere eseguite. Al contrario, l’esecuzione dell’intervento appare sostanzialmente pacifica.

Ciò che viene messo in discussione è invece l’identità del soggetto che ha materialmente realizzato quelle opere. La Corte di giustizia tributaria regionale prima e la Cassazione poi hanno ritenuto che la perizia e il verbale di regolare esecuzione fossero idonei a dimostrare che i lavori erano stati eseguiti, ma non sufficienti a provare in maniera univoca che essi fossero stati eseguiti proprio dalla società che aveva emesso le fatture.

La distinzione è particolarmente rilevante: una cosa è accertare l’esistenza del manufatto e delle lavorazioni, altra cosa è individuare con certezza l’impresa esecutrice. Secondo i giudici, la documentazione prodotta non consentiva di compiere con certezza questo secondo passaggio.

Il tema della completezza dell’elaborato tecnico

La sentenza non afferma espressamente che la perizia fosse lacunosa o poco analitica. Anzi, dalla ricostruzione contenuta nel ricorso emerge che il documento era piuttosto dettagliato sotto il profilo tecnico. Tuttavia proprio questo aspetto rende la decisione particolarmente interessante. Il problema non sembra essere stato il livello di dettaglio con cui venivano descritte le opere, bensì l’assenza di elementi oggettivi idonei a collegare quelle opere alla specifica impresa fatturante.

La pronuncia suggerisce quindi una riflessione più ampia sul concetto di completezza della perizia tecnica. Un elaborato può essere impeccabile nella ricostruzione quantitativa e qualitativa delle lavorazioni, ma risultare comunque insufficiente sotto il profilo probatorio se non documenta adeguatamente la riconducibilità delle attività eseguite a un determinato operatore economico.

In altre parole, quando la questione controversa riguarda l’identificazione dell’esecutore, l’analiticità tecnica potrebbe non bastare se non accompagnata da elementi documentali che attestino la presenza e l’operatività dell’impresa in cantiere.

Le indicazioni operative per professionisti e direttori dei lavori

La decisione offre quindi un’indicazione pratica di notevole interesse per i professionisti del settore. Nei casi in cui possa assumere rilievo l’individuazione dell’impresa esecutrice, la perizia dovrebbe essere supportata da un corredo documentale il più possibile completo: giornali dei lavori, ordini di servizio, verbali di coordinamento, documentazione fotografica con data certa, documenti di trasporto dei materiali, registrazioni degli accessi al cantiere, contratti di subappalto, stati di avanzamento e ogni altro elemento idoneo a ricostruire il concreto svolgimento delle attività.

La Cassazione non detta regole formali sulla struttura delle perizie, ma la vicenda dimostra come, soprattutto nelle controversie fiscali e nei contenziosi che emergono a distanza di anni dall’esecuzione delle opere, il valore dell’elaborato tecnico dipenda non soltanto dalla qualità dell’analisi svolta, ma anche dalla sua capacità di integrarsi con un sistema documentale che consenta di dimostrare non solo che cosa sia stato realizzato, ma anche chi lo abbia effettivamente realizzato.