Chiedi una consulenza

È necessario controllare il marchio CE dei prodotti da costruzione?

Marchio CE

l giorno d’oggi tutti i materiali da costruzione, in un modo o nell’altro, devono essere qualificati e i soggetti che li utilizzano sono tenuti a richiedere e a verificare le relative certificazioni, eventualmente tramite professionisti di fiducia.

L’obbligo di qualificazione dei prodotti è sancito da molteplici normative, alcune nazionali ed altre comunitarie.
Nel caso in cui per una certa categoria merceologica esista una cosiddetta “norma armonizzata”, ovvero una specifica norma europea “di prodotto” elaborata su mandato della stessa Commissione Europea, la marcatura CE rappresenta un requisito obbligatorio.

Cos’è la marcatura e il marchio CE

La marcatura CE è una attestazione rilasciata da appositi Organismi notificati, che permette di dimostrare la conformità di un prodotto a una norma europea e ai dati dichiarati dal fabbricante nella relativa Dichiarazione di Prestazione (Declaration of Performance, o DoP).
La marcatura CE, quando è presente, bypassa tutti gli obblighi di certificazioni richieste a livello nazionale dai singoli Stati e consente la libera circolazione di un prodotto nel mercato dei 27 Stati membri dello Spazio Economico Europeo.
Per sapere se è obbligatoria la marcatura CE (per un determinato pavimento, impianto, materiale, etc) occorre consultare la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e cercare se esiste una norma armonizzata relativa allo specifico prodotto e all’uso che se ne deve fare. È disponibile a tale proposito un apposito strumento di ricerca nel sito web del CEN (Comitato Europeo di Normazione).
La marcatura CE si sostanzia dunque in una “procedura” che si conclude con il rilascio di una certificazione e si distingue dal “marchio” CE che invece è costituito da un simbolo grafico, un contrassegno, che deve essere obbligatoriamente apposto in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto che ha superato il processo di “marcatura”.
Il marchio CE deve comprendere una serie di riferimenti che permettono di identificare univocamente il prodotto e i riferimenti normativi (nome e indirizzo ufficiale del fabbricante, usi previsti, riferimento alla specifica tecnica armonizzata, etc).
Il Dlgs 106/2017 ha introdotto, per l’omessa marcatura CE, pesanti sanzioni in capo al venditore e all’appaltatore nei confronti dell’acquirente e del committente.

Sono da ritenersi totalmente inidonei all’uso i prodotti privi di marcatura CE

I prodotti incorporati o assemblati in modo permanente negli edifici, privi di marchio CE, sono da considerarsi incommerciabili e quindi totalmente inidonei all’utilizzo e alla distribuzione.
È giunto a questa conclusione il Tribunale di Trento (sentenza del 5 ottobre 2017) dichiarando risolto un contratto di appalto relativo a prodotti privi di marcatura CE, poiché ritenuti inadatti alla loro destinazione, ai sensi dell’articolo 1668 del Codice civile.
Lo stesso principio era stato precedentemente espresso dal Tribunale di Monza, con sentenza del 21 aprile 2015 che aveva risolto un contratto di compravendita poiché giudicato “aliud pro alio”, ovvero come vendita “di una cosa per un’altra”.
Tale fattispecie si configura non solo quando il bene è completamente difforme da quello dedotto in contratto, ma anche quando è privo delle caratteristiche funzionali che hanno costituito elemento determinante per l’offerta di acquisto.
Queste due sentenze, entrambe relative al caso di serramenti, hanno confermato che il difetto di marcatura CE è sufficiente a far ritenere un prodotto del tutto inidoneo all’uso per il quale era stato destinato, con conseguenze rilevanti sul piano civilistico-contrattuale.

La norma di riferimento

Il decreto legislativo n. 106 del 16 giugno 2017 dal titolo “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, del 9 marzo 2011 … “decreto sui materiali da costruzione”, ha adeguato la normativa italiana esistente sui materiali da costruzione alle disposizioni europee contenute nel regolamento UE n. 305/2011, con l’introduzione di specifiche responsabilità e sanzioni nei confronti di chi, a vario titolo, permette l’impiego di prodotti non conformi al Regolamento UE.
I materiali interessati dal suddetto Regolamento sono i più svariati, ad esempio:
– prodotti metallici per impiego strutturale e loro accessori
– cementi, calci da costruzione e altri leganti idraulici
– pannelli e prodotti di legno per costruzione e loro accessori (solo prove al fuoco)
– pavimentazioni
– rivestimenti/finiture interne ed esterne di pareti e soffitti
– coperture, lucernari, abbaini e prodotti accessori
– prodotti di vetro piano/profilato, loro seconde lavorazioni e vetro in blocchi
– prodotti e sistemi per l’isolamento termico
– membrane impermeabilizzanti
– murature e prodotti correlati.

Sanzioni e responsabilità

Il D.Lgs. 106/2017 ha previsto sanzioni per gli operatori economici (fabbricanti e venditori) che non ottemperano all’obbligo di apposizione del marchio CE sui prodotti da costruzione.
Ma ha previsto sanzioni anche per i professionisti che accettano o prescrivono materiali da costruzione privi di marcatura CE “Il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del presente decreto … è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio”.
Pertanto il Direttore dei Lavori, per conto del committente, dovrà sempre procedere, in fase di accettazione dei prodotti e materiali da costruzione, a verificarne la documentazione di accompagnamento e la conformità di quanto dichiarato nelle certificazioni con i requisiti richiesti dalle prescrizioni del progetto e del capitolato speciale di appalto.

Che fine fanno i bonus fiscali se manca la certificazione dei prodotti

Il diritto alle detrazioni fiscali (non solo in versione 110% ma anche in chiave “bonus casa” al 50% o “ecobonus” al 65%) presuppone la regolarità dei lavori, che a sua volta si basa sull’impiego di materiali e prodotti qualificati.
Ad esempio nel caso di prodotti per uso strutturale (anche semplici architravi, cementi, travi in legno, etc.) le Norme Tecniche per le Costruzioni (DM17/01/2018), al cap. 11, prevedono esplicitamente che i materiali siano:
– identificati univocamente a cura del fabbricante;
– qualificati sotto la responsabilità del fabbricante;
– accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione.
Le NTC2018 precisano altresì che “La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto”.
Si ritiene pertanto che, laddove dovesse emergere, ad esempio nell’ambito di contenziosi giudiziari, l’impiego di materiali o prodotti non qualificati correttamente, come nel caso di assenza della marcatura CE, si possa incorrere nella decadenza dalle detrazioni fiscali.


TAGS