Conto Termico 3.0 e sicurezza sul lavoro: quando le violazioni fanno perdere l’incentivo
Il decreto ministeriale 7 agosto 2025, che ha introdotto il Conto Termico 3.0, ha segnato un deciso cambio di passo rispetto al precedente Conto Termico 2.0, collocandosi come un testo normativo strutturalmente più “maturo”, coerente e allineato ai principi che oggi regolano l’accesso agli incentivi pubblici.
Tra le novità di maggior rilievo introdotte dal nuovo decreto vi è senza dubbio l’esplicita previsione della decadenza dal beneficio in presenza di irregolarità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta di un’innovazione di assoluto rilievo, che richiede una particolare attenzione sul piano operativo.
In molti casi, infatti, soprattutto per interventi realizzati da soggetti privati, le opere che accedono al conto termico sono di modesta entità – si pensi alla sostituzione di un generatore di calore – e vengono eseguite nell’ambito dell’edilizia libera, in assenza di un titolo edilizio formale e spesso senza la nomina di un direttore dei lavori. In tali contesti, il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro) può facilmente essere sottovalutato o, peggio, ignorato.
La criticità, tuttavia, non è meramente teorica: in caso di controlli, o ancor più in presenza di infortuni, potrebbe trovare applicazione l’art. 12 del DM 7 agosto 2025, che preclude l’accesso agli incentivi in presenza di specifiche violazioni, tra cui quelle in materia di sicurezza.
L’art. 12 del DM 7 agosto 2025
L’art. 12 del decreto istitutivo del Conto Termico 3.0, rubricato “Soggetti non ammessi”, stabilisce che non è consentito l’accesso agli incentivi ai soggetti richiedenti per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).
Occorre quindi richiamare il contenuto dell’art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale include, tra le numerose cause di esclusione, le gravi infrazioni, debitamente accertate “con qualunque mezzo adeguato”, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ne deriva che violazioni delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008, possono determinare la non ammissibilità al contributo del soggetto che ha commesso la violazione, che nella maggior parte dei casi coincide con il committente dei lavori, anche quando l’intervento sia di limitata entità e realizzato nell’ambito dell’edilizia libera.
Nel Conto Termico 2.0, disciplinato dal DM 16 febbraio 2016, non era presente alcuna disposizione analoga.
Il decreto non conteneva un articolo dedicato ai “soggetti non ammessi” e l’accesso agli incentivi era fondato prevalentemente su autodichiarazioni del soggetto responsabile e su controlli successivi da parte del GSE.
Non vi erano, invece, richiami espressi a cause di esclusione di natura soggettiva, né a profili di regolarità in materia di sicurezza sul lavoro, né a interdittive antimafia, oggi invece espressamente tipizzate nel Conto Termico 3.0.
Conto termico ed ecobonus: l’allineamento sulla sicurezza
La scelta del legislatore di introdurre una causa di decadenza legata alla sicurezza non è isolata. Un principio analogo è infatti da tempo presente nella disciplina delle detrazioni fiscali.
L’art. 4 del DM 18 febbraio 1998 n. 41, emanato in attuazione dell’art. 1 della legge n. 449/1997 – disciplina successivamente stabilizzata nell’art. 16-bis del TUIR – prevede espressamente la decadenza dall’agevolazione in caso di violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Conto Termico 3.0 si colloca quindi in una linea di coerenza sistematica con gli altri strumenti di incentivazione pubblica, superando l’impostazione più “neutra” e meramente tecnica del Conto Termico 2.0.
Come si traduce tutto questo in pratica
Le ricadute operative di questa nuova causa di esclusione possono essere rilevanti.
Come accennato, soprattutto nel settore privato, gli interventi incentivati sono spesso limitati alla sostituzione di impianti; ciò non esonera tuttavia il committente dal rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. Anche nei casi di edilizia libera, la presenza di più imprese esecutrici comporta, ad esempio:
- l’obbligo di notifica preliminare;
- la nomina del coordinatore per la sicurezza;
- la redazione del PSC, ove previsto.
Si tratta di adempimenti che possono essere verificati con estrema facilità dagli enti di controllo, anche a distanza di anni, semplicemente consultando gli archivi della pubblica amministrazione. L’assenza della notifica preliminare, laddove obbligatoria, costituisce una violazione immediatamente e oggettivamente accertabile. In tali casi, l’art. 12 del DM 7 agosto 2025 può condurre alla perdita integrale dell’incentivo.
Un caso pratico
Si immagini che Tizio, proprietario di un appartamento, decida di effettuare un intervento per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ad esempio sostituendo uno scaldacqua tradizionale con uno a pompa di calor ed incaricando a tal fine una ditta impiantistica per l’esecuzione delle opere idrauliche. Durante o dopo l’installazione emerge la necessità di effettuare ripristini murari, anche di modesta entità, ad esempio per la realizzazione o la chiusura delle forometrie necessarie.
Interviene quindi una seconda impresa edile, che emette regolare fattura, insieme a quella dell’impresa impiantistica, entrambe utilizzate ai fini dell’accesso al conto termico. In questo scenario, la presenza di due imprese esecutrici fa scattare in capo al committente gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, tra cui la notifica preliminare, indipendentemente dall’assenza di una CILA e dalla mancata nomina formale di un tecnico.
Se tale adempimento non è stato effettuato e la violazione viene accertata, il soggetto beneficiario rischia non solo le sanzioni previste dalla normativa sulla sicurezza, ma anche la decadenza dal Conto Termico 3.0, con conseguente perdita dell’incentivo.
Conclusioni
Il Conto Termico 3.0 impone dunque un cambio di approccio significativo rispetto al previgente Conto Termico 2.0.
Per i professionisti che operano in qualità di consulenti tecnici, spesso con un ruolo di supporto complessivo al committente nella scelta e nella gestione dell’agevolazione, ciò comporta la necessità di una maggiore attenzione già in fase di conferimento dell’incarico. In particolare, laddove l’attività professionale si estenda a una consulenza “a 360 gradi” sull’intervento incentivato, l’omessa informazione sugli obblighi derivanti dalla normativa sulla sicurezza può esporre il professionista a rilevanti profili di responsabilità, anche di natura risarcitoria.
Il Conto Termico 3.0, in definitiva, conferma una tendenza ormai consolidata: l’accesso agli incentivi pubblici è sempre più subordinato non solo al rispetto dei requisiti tecnici ed energetici degli interventi, ma anche alla piena conformità dell’intero processo realizzativo al quadro normativo vigente, a partire dalla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
