Una delle tematiche che più frequentemente ha generato contenzioso nell’ambito dell’edilizia agevolata, e in particolare del Superbonus, è quella relativa al pagamento dei compensi professionali. Le ragioni sono molteplici.

Da un lato, esse affondano nelle ben note criticità del sistema della cessione del credito e dello sconto in fattura, che hanno determinato, in numerosi casi, il mancato pagamento degli onorari da parte dei general contractor rimasti bloccati nella gestione dei crediti fiscali.

Non è raro, dunque, che i professionisti coinvolti in tali operazioni si siano visti costretti a rivolgersi direttamente al proprietario o al condominio per ottenere il pagamento delle prestazioni rese, in assenza di corresponsione da parte del soggetto intermediario. Ma non è solo questo il profilo problematico.

Spesso il conflitto nasce anche sul piano del quantum debeatur, soprattutto nei casi in cui l’incarico non sia stato formalizzato in modo puntuale e il professionista ritenga, ex post, di poter – o dover – applicare i parametri di cui al DM 17 giugno 2016. Un simile scenario è stato recentemente esaminato dal Tribunale di Torino, con la sentenza n. 66 del 5 gennaio 2026, che offre spunti di particolare interesse.

Il decreto requisiti tecnici e il fraintendimento sui parametri professionali

Un punto di frizione ricorrente riguarda l’interpretazione del cosiddetto decreto requisiti tecnici, ossia il DM 6 agosto 2020, adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico per disciplinare l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. Il decreto, nel disciplinare le spese ammissibili al beneficio, prevede che siano portabili in detrazione anche “gli oneri per le prestazioni professionali” connessi agli interventi agevolati, precisando tuttavia che ciò avviene “secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016”. È proprio su questo inciso che si è innestato, nella prassi, un diffuso equivoco interpretativo. Il decreto del 2020, infatti, non impone l’applicazione dei parametri del DM 17/06/2016 come compensi dovuti, né li trasforma in minimi inderogabili, ma si limita a fissare un limite massimo di spesa fiscalmente agevolabile. In altri termini, il richiamo al DM 2016 opera esclusivamente sul piano fiscale, individuando il tetto oltre il quale il costo della prestazione professionale non è più detraibile, senza incidere sulla libertà negoziale delle parti nella determinazione del corrispettivo.

Il DM 17 giugno 2016 tra limite fiscale e autonomia negoziale delle parti

È proprio questo il punto centrale valorizzato dal Tribunale di Torino nella sentenza in commento. Il giudice, aderendo alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, ha chiarito che i compensi parametrati al DM 17 giugno 2016 non possono essere considerati come automaticamente dovuti in mancanza di accordo, né come criteri vincolanti per la liquidazione giudiziale del compenso. In un passaggio di particolare chiarezza, la sentenza afferma che “i compensi previsti dal suddetto DM sono in realtà quelli massimi passibili di essere beneficiati delle agevolazioni fiscali, come chiaramente statuito dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 06.08.2020”, aggiungendo che le parti possono liberamente concordare compensi inferiori e che, analogamente, il Tribunale, in assenza di accordi, può determinare il compenso discostandosi dai parametri ministeriali. La decisione si colloca, così, in linea con il principio generale di cui all’art. 2233 c.c., secondo cui il compenso del professionista è determinato innanzitutto dall’accordo tra le parti, e solo in via sussidiaria può essere liquidato dal giudice, tenendo conto dell’opera prestata e dei prezzi di mercato.

La decisione del Tribunale di Torino e le ricadute operative

Nel caso concreto, la controversia riguardava un incarico professionale conferito da un condominio nell’ambito di valutazioni e attività preliminari legate al Superbonus, per il quale il professionista aveva inizialmente formulato un preventivo e successivamente aveva tentato di riquantificare il proprio compenso applicando i parametri del DM 17/06/2016. Il Tribunale ha ritenuto tale operazione non legittima, sia perché in contrasto con le intese intercorse tra le parti, sia perché fondata su un’erronea qualificazione dei parametri ministeriali come minimi inderogabili. La sentenza assume rilievo non solo per la soluzione del caso specifico, ma anche per il messaggio di sistema che ne emerge: il Superbonus non ha reintrodotto surrettiziamente tariffe professionali obbligatorie (abrogate da tempo), né ha attribuito al DM 17 giugno 2016 una funzione diversa da quella di parametro massimo ai fini fiscali. Ne deriva che il professionista non può invocare il decreto del 2020 per giustificare importi spropositati del compenso, così come il committente non può ritenersi automaticamente tenuto a corrispondere importi parametrati ai massimali ministeriali in assenza di un accordo espresso. Una conclusione che contribuisce a riportare equilibrio in un settore segnato da forti tensioni applicative e che offre un utile riferimento interpretativo per futuri contenziosi in materia di edilizia agevolata.