Bonus facciate e cessione del credito: per la Cassazione non basta aprire il cantiere
È ormai ampia la rosa dei pronunciamenti della Cassazione in materia di crediti fiscali “ordinari” – bonus facciate in primis – derivanti da fatture emesse a fronte di lavori non realizzati alla data di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
I pronunciamenti convergono tutti nel ritenere che tali crediti siano da considerarsi inesistenti quando risultino generati sulla base di opere non effettivamente eseguite al momento della loro monetizzazione. L’ultima decisione in ordine di tempo è la sentenza n. 20669/2026, che si inserisce in un percorso già tracciato dalle precedenti sentenze n. 42012/2022, n. 46354/2024 e n. 10400/2025.
La Suprema Corte sembra dunque aver consolidato un orientamento preciso: il fatto che per i bonus ordinari non siano previsti gli stati di avanzamento lavori tipici del Superbonus (minimo 30%) non autorizza la creazione e la circolazione di crediti fiscali riferiti a opere ancora da eseguire.
La Cassazione consolida l’effettività dei lavori per la cessione del credito
La sentenza n. 20669/2026 richiama espressamente il precedente costituito dalla sentenza n. 46354/2024 e ribadisce un concetto particolarmente significativo.
Secondo i giudici di legittimità, se è vero che per i bonus diversi dal Superbonus può prescindersi dalla presentazione dei SAL, ciò non significa che la cessione del credito possa essere effettuata sulla base di fatture relative a prestazioni non ancora realizzate.
La Corte afferma infatti che l’opzione per la cessione del credito non è esercitabile sulla base di fatture che non documentino spese relative a lavori o forniture effettivamente realizzati e che la comunicazione all’Agenzia delle Entrate richiede comunque che le spese ammesse al beneficio siano riferite a prestazioni eseguite.
La distinzione operata dalla Cassazione è particolarmente importante. Per i bonus ordinari non esiste un vincolo formale legato al raggiungimento di specifiche percentuali di avanzamento. Tuttavia, resta fermo il principio sostanziale secondo cui il credito deve trovare corrispondenza in opere realmente esistenti al momento dell’esercizio dell’opzione.
Cosa hanno chiarito MEF e Agenzia delle Entrate sulla cessione senza SAL
Una parte del dibattito sviluppatosi su queste tematiche ha riguardato una presunta divergenza tra la lettura data dalla Cassazione rispetto alle precedenti indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e dall’Agenzia delle Entrate.
Una analisi integrale di tali documenti sembra però condurre a conclusioni diverse.
Nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-06307 del 7 luglio 2021, successivamente richiamata dalla risposta n. 5-07055 del 17 novembre 2021, il MEF chiariva che, per i bonus diversi dal Superbonus, l’opzione poteva essere esercitata «senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi», precisando però contestualmente che restava «ferma la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati».
Ancora più significativa appare la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 2021, nella quale si afferma che l’attestazione di congruità può essere rilasciata anche in assenza di SAL o di dichiarazione di fine lavori, ma si precisa che «il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori» e che l’attestazione «non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati».
Lavori “almeno iniziati” non significa credito integralmente cedibile
Proprio quest’ultima espressione è stata spesso interpretata nel senso che fosse sufficiente l’avvio del cantiere per consentire la generazione e la monetizzazione dell’intero credito fiscale riferito all’intervento programmato.
Tale conclusione, tuttavia, non emerge chiaramente né dalle indicazioni del MEF né dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate.
Se si leggono integralmente i documenti amministrativi, il requisito dell’intervento “almeno iniziato” sembra affiancarsi, e non sostituirsi, al requisito dell’effettiva esecuzione delle opere.
Da un lato si richiede infatti che l’intervento sia stato concretamente avviato; dall’altro si precisa che la spesa trova giustificazione soltanto in presenza di una esecuzione, sia pure parziale, dei lavori.
Letti congiuntamente, i chiarimenti del MEF e dell’Agenzia delle Entrate sembrano delineare un principio piuttosto preciso. Il MEF richiede infatti che gli interventi siano “effettivamente realizzati”; l’Agenzia delle Entrate afferma che la spesa trova giustificazione soltanto in relazione ad una “esecuzione, ancorché parziale, di lavori”; la Cassazione, nelle più recenti pronunce, richiede che le spese portate a credito siano riferite a “prestazioni effettivamente eseguite”.
Il filo logico che accomuna tutte queste affermazioni appare evidente: se l’esecuzione delle opere è soltanto parziale, anche il credito fiscalmente giustificabile non può che essere quello corrispondente alla quota di lavori effettivamente realizzata alla data dell’esercizio dell’opzione.
In questa prospettiva, l’assenza di un SAL formalizzato non equivale affatto alla possibilità di fatturare e monetizzare opere ancora da realizzare. Significa piuttosto che la quota di credito ceduta non deve necessariamente essere ancorata ai SAL del 30% o del 60% previsti per il Superbonus, ma deve comunque trovare riscontro in lavorazioni effettivamente eseguite e tecnicamente verificabili.
Come determinare la quota di credito sullo stato reale dei lavori
Le sentenze che si sono succedute sembrano aver delineato un quadro – ahimè – sufficientemente chiaro che, tuttavia, non risolve tutti i casi concreti.
Molte delle situazioni oggi oggetto di verifica riguardano infatti interventi che, alla data della comunicazione dell’opzione, non erano ultimati ma risultavano comunque avviati e, almeno in parte, eseguiti. È proprio in questi casi che il dibattito si sposta inevitabilmente dal piano tributario a quello tecnico.
Se il credito può trovare giustificazione soltanto in opere effettivamente realizzate, la questione decisiva non è stabilire se il cantiere fosse stato formalmente aperto, ma determinare quale quota dell’intervento risultasse concretamente eseguita e quale quota di credito potesse quindi considerarsi maturata in quel momento.
Documentazione fotografica, computi metrici, forniture, opere provvisionali, libretti delle misure, stati di consistenza e verifiche sullo stato reale dei luoghi assumono pertanto un ruolo centrale.
Nei casi in cui emergano contestazioni di questo tipo, la strada più efficace non sembra essere quella di costruire sofisticate teorie tributarie volte a giustificare crediti riferiti ad opere future, bensì quella di accertare, con metodo tecnico e ingegneristico, quali lavorazioni fossero state realmente eseguite alla data dell’esercizio dell’opzione. È su questo terreno che, con ogni probabilità, si giocherà gran parte del contenzioso ancora aperto, anche perché gran parte della giurisprudenza richiamata si colloca in ambito penale e riguarda fattispecie caratterizzate dalla contestazione di crediti ritenuti inesistenti. Se il principio dell’effettiva esecuzione delle opere appare dunque ormai consolidato, resta affidata all’accertamento del caso concreto la determinazione della quota di credito maturata in presenza di lavorazioni soltanto parzialmente eseguite.
