Consulente tecnico di parte (CTP) da remoto: la presenza ai sopralluoghi è un obbligo?
La diffusione degli strumenti di comunicazione digitale ha profondamente modificato il modo in cui si instaurano e si svolgono i rapporti professionali. Oggi è sempre più frequente che un committente si rivolga a un tecnico specializzato che opera a centinaia di chilometri di distanza, privilegiandone l’esperienza e le competenze rispetto alla vicinanza geografica.
Il fenomeno interessa anche le consulenze tecniche nell’ambito dei procedimenti giudiziari, nei quali il consulente tecnico di parte (CTP) può essere incaricato proprio in ragione di una particolare specializzazione, pur avendo la propria sede professionale molto lontana dal luogo degli accertamenti.
In passato, quando le possibilità di comunicazione e collaborazione a distanza erano più limitate, la prossimità territoriale del professionista assumeva inevitabilmente un peso maggiore. Oggi, invece, documenti digitali, videoconferenze e strumenti di condivisione consentono di instaurare e gestire rapporti professionali superando molti dei tradizionali vincoli geografici.
Questa evoluzione pone una questione concreta: il CTP deve necessariamente partecipare di persona a tutte le operazioni peritali oppure può concordare con il cliente un’assistenza tecnica più circoscritta, da svolgere in prevalenza da remoto?
Cosa prevede il Codice di procedura civile
Il principale riferimento normativo è l’art. 201 del Codice di procedura civile, che disciplina la nomina del consulente tecnico di parte e ne individua le prerogative processuali.
La disposizione prevede che le parti possano nominare un proprio consulente, al quale è riconosciuta la facoltà di assistere alle operazioni del CTU secondo quanto stabilito dall’art. 194 c.p.c.
Quest’ultimo consente alle parti di intervenire alle indagini personalmente, tramite i propri consulenti tecnici o mediante i difensori, presentando osservazioni e istanze.
Si tratta, dunque, di facoltà processuali, finalizzate a garantire la partecipazione al contraddittorio tecnico. Da tali disposizioni non discende un obbligo generalizzato di presenza fisica del CTP a ogni sopralluogo o riunione.
Anche l’art. 195 c.p.c., che disciplina la trasmissione della relazione del CTU e la presentazione delle osservazioni delle parti, evidenzia l’importanza del contributo critico e documentale del consulente di parte.
Il ruolo del CTP, pertanto, non si esaurisce nella partecipazione alle operazioni materiali, ma si esprime anche attraverso l’esame degli accertamenti, la valutazione della loro correttezza tecnica e la formulazione di osservazioni sulle conclusioni raggiunte dal consulente d’ufficio.
Il CTP è un consulente privato: il contenuto dell’incarico può essere concordato
A differenza del CTU, nominato dal giudice quale ausiliario dell’autorità giudiziaria, il CTP è un professionista incaricato dalla parte nell’ambito di un rapporto di natura privatistica.
Il Codice di procedura civile ne disciplina le prerogative processuali, ma non stabilisce un elenco tassativo delle prestazioni che il consulente deve garantire.
Ne consegue che il contenuto dell’incarico può essere concordato e modulato tra professionista e committente, individuando le attività comprese, le modalità di assistenza e gli eventuali limiti della prestazione.
È quindi possibile prevedere un incarico circoscritto, ad esempio, all’esame della documentazione, alla valutazione degli accertamenti del CTU, alla partecipazione alle riunioni online e alla predisposizione delle osservazioni tecniche, senza includere una presenza sistematica a tutti i sopralluoghi.
Questa possibilità assume particolare rilievo quando il CTP viene scelto per le proprie competenze specialistiche e opera a notevole distanza dal luogo degli accertamenti.
In simili circostanze, una presenza fisica continuativa potrebbe comportare costi organizzativi e di trasferta sproporzionati rispetto al contributo tecnico effettivamente richiesto, rendendo meno accessibile il ricorso a professionalità specialistiche.
Ma la delimitazione delle prestazioni concordate non comporta necessariamente una minore qualità della consulenza, purché il cliente sia consapevole del perimetro dell’incarico e le attività previste risultino adeguate alle esigenze della controversia.
Il supporto di un tecnico locale
Un’ulteriore possibilità organizzativa consiste nell’affiancare al CTP specialista, operante prevalentemente da remoto, un professionista locale incaricato di seguire le attività che richiedono una presenza sul posto.
Questa collaborazione può essere concordata con il cliente e consentire una distribuzione delle attività tra chi apporta competenze specialistiche e chi assicura un supporto operativo territoriale.
Occorre però distinguere il semplice collaboratore tecnico dalla figura del co-CTP, intesa come ulteriore consulente di parte formalmente nominato nel procedimento.
Nel primo caso, il professionista locale può svolgere attività di supporto nei limiti dell’incarico ricevuto, senza acquisire automaticamente le prerogative processuali del CTP.
Nel secondo caso, l’eventuale nomina di più consulenti per la stessa parte deve essere valutata con il difensore, verificandone l’ammissibilità e le modalità processuali.
In ogni caso, la collaborazione tra uno specialista a distanza e un tecnico locale può rappresentare una soluzione efficace, capace di coniugare competenze specifiche e presenza territoriale.
Autonomia professionale e obbligo di diligenza
La possibilità di delimitare contrattualmente l’incarico non significa, naturalmente, che il CTP possa sottrarsi agli obblighi professionali assunti.
L’art. 1176, secondo comma, del Codice civile stabilisce che la diligenza nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale deve essere valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata.
Pertanto, anche quando l’assistenza viene concordata in forma circoscritta o prevalentemente da remoto, il consulente è tenuto a svolgere le prestazioni assunte con la competenza e la diligenza richieste.
Occorre però distinguere l’obbligo di eseguire correttamente le attività affidate dall’ipotetico obbligo di svolgere qualsiasi attività astrattamente riconducibile alla funzione di CTP.
Rimane essenziale la chiarezza degli accordi: il professionista deve rappresentare correttamente il contenuto e i limiti dell’assistenza offerta, segnalando al cliente quando attività non comprese nell’incarico possano risultare rilevanti per la tutela dei suoi interessi.
Un diverso modo di intendere l’assistenza tecnica di parte
Il consulente tecnico di parte non è un semplice accompagnatore del CTU durante i sopralluoghi, né una figura incaricata di agevolare l’accesso agli immobili. È un professionista chiamato a offrire un contributo tecnico qualificato, che può esprimersi attraverso attività differenti in funzione della natura e del contenuto dell’incarico.
Non esiste un modello unico e inderogabile di assistenza tecnica di parte. Occorre invece distinguere le prerogative processuali riconosciute dalla legge, le prestazioni professionali concordate con il cliente e gli obblighi di diligenza che ne accompagnano l’esecuzione.
Quando questi elementi sono chiaramente definiti, anche una consulenza specialistica svolta prevalentemente a distanza, eventualmente integrata dal supporto di un professionista locale, può rappresentare una soluzione appropriata, consentendo al committente di accedere a competenze qualificate senza dover necessariamente sostenere i costi di una presenza fisica continuativa dello specialista.
La questione decisiva, quindi, non è quante volte il CTP partecipi ai sopralluoghi, ma quali attività si sia impegnato a svolgere e se le abbia eseguite con la competenza e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico.
