L’impresa esecutrice potrebbe essere chiamata a rispondere di truffa aggravata, esponendosi a importanti sequestri, mentre la situazione del beneficiario dipende da “dove si trova” il credito d’imposta.
Mancando una definizione fiscale del SAL, le fonti normative vanno intrecciate per comprendere quali voci possano confluirvi. Incertezza e decreti che menzionano solo i lavori portano ad escludere materiali non montati e i costi di progettazione.
Se il prezzo finale è più alto di quello deliberato dall’assemblea condominiale, l’impresa esecutrice non sempre può pretenderne il pagamento e il direttore dei lavori deve vigilare sulla situazione.
Un’interpretazione letterale dell’art. 119 impone un controllo sulla “congruità delle spese sostenute”, ma le contraddizioni sono molte; lo stesso modello di asseverazione sembra chiedere una cosa diversa.