Superbonus esteso a fine anno per le unifamiliari. Il consiglio dei ministri n.47 dell’8 agosto, l’ultimo prima della chiusura estiva, ha corretto il “decreto cessioni” (dl 11/2023, convertito in l 38/2023) prorogando al 31 dicembre 2023 il termine ultimo per sostenere le spese inerenti agli interventi meritevoli del Superbonus 110% negli edifici unifamiliari e in quelli funzionalmente autonomi, a condizione che entro il 30 settembre 2022 sia stato completato almeno il 30% delle opere complessive.I contenuti del decreto omnibus che approderà a breve in Gazzetta Ufficiale, sono stati anticipati in un comunicato stampa dal quale si apprende che, nell’ambito delle “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti e in materia di attività economiche e investimenti strategici” è stata disposta la “la proroga dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, del termine finale entro cui le persone fisiche possono beneficiare del “superbonus 110 per cento” sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, che alla data del 30 settembre 2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30 per cento”.Una proroga ristretta dunque, che premia esclusivamente le persone fisiche che abbiano soddisfatto il requisito di avere effettuato almeno il 30% dei lavori complessivi alla data del 30 settembre 2022. La scadenza viene così allineata con quella già prevista per i condomini e per gli edifici plurifamiliari composti da 2 a 4 unità, che resta ferma al 31 dicembre 2023. I proprietari di villette che non hanno soddisfatto tale imprescindibile requisito infatti, a partire dal 1° gennaio scorso, possono beneficiare del Superbonus (e in misura ridotta al 90%) solo per i lavori eseguiti su edifici adibiti ad abitazione principale e se possiedono un reddito (calcolato con il criterio del quoziente familiare) inferiore a 15mila euro.

Tuttavia, se entro il medesimo termine i lavori cui gli acconti si riferiscono non vengono ultimati, e non viene liquidato un SAL fiscale a copertura degli stessi, fermo restando il diritto alla detrazione diretta, il committente dovrà rinunciare per essi alle modalità alternative dello sconto in fattura e della cessione del credito previste dall’art.121 del DL34/2020.

Da tutto ciò consegue che, per le eventuali spese pagate nel 2024, salvo ulteriori proroghe, saranno disponibili solo i bonus minori, a differenza di quanto avviene per i condomini, per i quali il Superbonus resterà attivo fino al 31/12/2025 con decalage delle aliquote al 70 e al 65%.