
Superbonus con cessione del credito, occhio alla dichiarazione di successione
Per fruire del Superbonus con cessione del credito occorre essere formalmente proprietari e quindi avere registrato la denuncia di successione.

Come più volte osservato su queste pagine, soltanto con il tempo e con l’intervento della giurisprudenza sarà possibile sciogliere molti dei nodi interpretativi che hanno accompagnato la disciplina dei bonus fiscali in edilizia.
Superbonus, cessione del credito e successione: la sentenza del Tribunale di Pescara
La normativa primaria e quella secondaria, integrate da circolari e risposte ad interpelli, non sono infatti riuscite a fornire un quadro esaustivo e coerente delle condizioni di accesso e fruizione delle agevolazioni. È così che i tribunali si trovano ora a dover affrontare questioni non banali, a cui il legislatore e i contribuenti non avevano pensato, ma destinate ad incidere direttamente sulla sfera economica di molti operatori in buona fede.
Un esempio concreto proviene dalla sentenza n. 358 del 25 marzo 2025 del Tribunale di Pescara, che ha affrontato il tema della cessione del credito nell’ambito del Superbonus per interventi antisismici, con specifico riferimento alla posizione di alcuni condomini eredi che non avevano ancora presentato la dichiarazione di successione, adempimento per il quale sono concessi 12 mesi dal decesso del titolare del bene (art. 31 del D.Lgs. 346/1990 – Testo Unico sull’imposta di successione e donazione). La conclusione a cui è pervenuto il Tribunale, riferita nello specifico a un contenzioso civilistico, è utile poiché mette in luce come la mancata presentazione della successione non sia un mero dettaglio burocratico, ma un elemento capace di precludere del tutto il diritto al beneficio fiscale e di invalidare l’operazione di cessione del credito.
Senza successione gli eredi non sono legittimati a cedere il credito
Il giudice abruzzese ha stabilito che, in assenza di tale adempimento, gli eredi non possono essere considerati formalmente proprietari e, di conseguenza, non sono legittimati a cedere il credito d’imposta. Una pronuncia destinata a far discutere perché tocca un profilo che in concreto può essere sfuggito a molti: la stretta connessione tra adempimenti civilistici e fiscali e il diritto a godere dei bonus edilizi.
La vicenda trae origine da un fabbricato condominiale dichiarato inagibile dal Comune con ordinanza del maggio 2021. Per consentirne il recupero, l’assemblea condominiale aveva deliberato lavori di consolidamento statico per un importo complessivo di oltre 18 milioni di euro, affidati a un general contractor. Il condominio aveva aderito allo schema dello sconto in fattura e della cessione del credito fiscale all’impresa appaltatrice, accettato da quest’ultima come forma di pagamento.
Nel maggio 2024, l’assemblea approvava il consuntivo dei lavori e il relativo riparto delle spese: per la gran parte dei condomini le quote risultavano azzerate in virtù della cessione del credito, mentre per alcuni le somme venivano poste a debito, con obbligo di pagamento in denaro.
I condomini eredi – subentrati a una comproprietaria deceduta nel 2016 – non avevano mai presentato la dichiarazione di successione. Ciò comportava che l’immobile risultasse ancora intestato alla defunta. Ciononostante, nel 2022 essi avevano sottoscritto la dichiarazione di adesione alla cessione del credito, quali titolari dell’unità.
Accortisi solo a posteriori della mancata “neutralizzazione” della quota, i ricorrenti convenivano in giudizio il condominio e l’impresa appaltatrice. Nelle loro difese sostenevano, in via principale, che l’adesione ai lavori e allo sconto in fattura fosse viziata da errore, poiché si erano affidati alla certezza di poter beneficiare del bonus. In via subordinata, imputavano all’amministratore e al fiscalista della società appaltatrice la responsabilità di non averli avvertiti della necessità di presentare tempestivamente la successione, chiedendo che fossero gli stessi convenuti a porre rimedio o, in alternativa, a farsi carico della quota di spese a loro addebitata.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale, dopo aver ricostruito i fatti e analizzato la documentazione, ha respinto integralmente le domande. Nella motivazione si legge che la dichiarazione presentata dagli eredi per la cessione del credito non corrispondeva alla realtà catastale, poiché l’immobile risultava ancora intestato alla defunta. L’assenza della denuncia di successione impediva di attribuire agli attori la titolarità giuridica necessaria per accedere alla detrazione. Senza titolarità, non vi è credito cedibile e, di conseguenza, l’impresa non poteva riconoscere lo sconto in fattura.
Il giudice ha sottolineato che la presentazione della successione costituisce un adempimento rimesso esclusivamente alla volontà degli eredi, i soli legittimati a decidere se e quando provvedervi. Nessun obbligo di vigilanza o informazione poteva gravare sull’amministratore di condominio o sul fiscalista dell’impresa, non essendo loro compito verificare la corrispondenza tra la dichiarazione resa dal singolo condomino e i dati catastali. Anzi, ha osservato il Tribunale, appare singolare pretendere che l’amministratore debba controllare la titolarità di decine di dichiarazioni presentate dai vari condomini, in mancanza di specifici poteri e competenze.
Un ulteriore dato evidenziato è che gli eredi hanno provveduto alla dichiarazione di successione soltanto nel luglio 2024, quindi dopo la conclusione dei lavori e persino dopo l’approvazione del consuntivo condominiale.
Gli eredi inadempienti pagano in denaro
La conclusione è stata netta: non essendo intervenuta una valida cessione del credito, gli eredi della comproprietaria defunta sono tenuti a corrispondere in denaro la quota di spese imputabile all’unità immobiliare. La delibera assembleare di riparto, che li aveva onerati di circa 77 mila euro, è stata confermata come legittima.
Il Tribunale ha quindi fissato un principio di rilievo: per fruire del Sismabonus con cessione del credito occorre essere formalmente proprietari dell’immobile, circostanza che, in caso di successione, si realizza solo con il deposito della denuncia e la registrazione della voltura catastale. Senza questo passaggio, l’erede non ha titolo a trasferire alcun credito d’imposta.
La sentenza ha anche chiarito che l’amministratore di condominio risponde dell’eventuale perdita di benefici fiscali solo quando il danno sia riconducibile a un suo inadempimento (ad esempio, nei pagamenti effettuati in modo difforme dalle regole fiscali), ma non quando la causa dipende dal fatto personale del condomino. Nel caso di specie, la mancata fruizione del Sismabonus era dipesa unicamente dall’omissione degli eredi, non dal comportamento del condominio o dell’impresa.
La decisione evidenzia come la disciplina dei bonus edilizi non possa essere affrontata prescindendo dagli istituti civilistici che regolano la titolarità dei diritti reali. Un semplice ritardo nella presentazione della successione può determinare l’impossibilità di fruire dell’agevolazione e l’obbligo di sostenere direttamente la spesa.