Fare il cappotto termico ad esempio è pressochè impossibile e di conseguenza bisogna spesso rinunciare al super pacchetto degli incentivi Eco, data la difficoltà di ottenere il doppio salto di classe energetica intervenendo solo sugli impianti, sui serramenti e sul tetto.
Per gli interventi antisismici (e per i lavori di manutenzione e di completamento ad essi correlati) le cose vanno un po’ meglio e, in taluni casi, è persino possibile accedere alle detrazioni fiscali del 110%.

L’intervento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Si tratta di una conquista recente, che consegue al parere num. 4 di luglio 2021 della Commissione di Monitoraggio del Sismabonus istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che ha proposto una rilettura dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 comma 1 lett. i).
Tale decreto, con un approccio un pò primitivo, a proposito delle condizioni previste per l’accesso alle agevolazioni fiscali relative ad interventi di adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica prevedeva, nel caso dei centri storici, “l’esecuzione di tali interventi sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.
In tal senso si era espressa anche la Direzione regionale emiliana delle Entrate, con risposta all’istanza di interpello n. 909-1222/2021, confermando la necessità di un approccio progettuale “unitario”, da piazza a piazza. Infattibile.
Un bel problema perché attuarlo significa svolgere verifiche strutturali, con tanto di sondaggi e ispezioni in tutte le unità immobiliari “strutturalmente connesse” a quella realmente interessata dagli interventi, estendendo così l’analisi di fattibilità per centinaia di metri, coinvolgendo decine di proprietari, confinanti ma non sempre organizzati in condominio, fermandosi solo nel punto in cui è presente una interruzione fisica dell’aggregato edilizio (strade, giunti o altro).
Infattibile non solo sul piano tecnico, ma anche perché, al giorno d’oggi, non è mai semplice entrare in casa altrui.
La Commissione, preso atto della difficoltà di intervenire sugli aggregati in maniera organica, anche in considerazione del frazionamento delle proprietà che interessano tali realtà, con conseguenti limiti applicativi degli interventi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico, ha ritenuto di concedere una deroga.
Si legge infatti nel parere n.4/2021 “La commissione… è del parere che quanto riportato all’interno del testo normativo prima citato, debba essere riletto e interpretato, attualizzandolo e rendendolo aderente alle definizioni contenute all’interno della Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 punto 8.7.1. e punto C8.7.1.3.2 della Circolare n. 7 C.S.LL.PP. 21/01/2019”.
In estrema sintesi è stata introdotta la possibilità di mettere in atto i cosiddetti “interventi locali” sulle singole unità immobiliari bypassando l’analisi e la verifica degli interi aggregati edilizi, ovvero limitandole alle parti di proprietà esclusiva del singolo condòmino interessato dai lavori.
Prosegue infatti la Commissione “la messa in atto di interventi locali, se ben realizzati, consente di raggiungere, senza dover espletare la verifica sismica complessiva dell’intero aggregato o delle singole Unità Strutturali in cui occorrerebbe tener conto anche delle interazioni con le unità strutturali adiacenti, una riduzione del rischio sismico”.

Un caso pratico

Tradotto in pratica significa che, ad esempio, il proprietario di una unità immobiliare cielo terra ubicata in una via del centro storico di una città italiana, può eseguire opere di rifacimento dei solai interni e della sua parte di tetto (magari in legno e in cattivo stato di conservazione).
Deve farlo con analoga tipologia costruttiva, ma mettendo in atto tutta una serie di presidi antisismici previsti dalle Norme Tecniche per le costruzioni (DM17/01/2018) nell’ambito dei cosiddetti “interventi locali”.
Lo stesso proprietario, con la “scusa” del rifacimento delle parti strutturali dei solai, potrà rifare anche i massetti, gli impianti, i pavimenti, le tramezzature interne, fino anche alle tinteggiature, ovvero potrà rimettere a nuovo l’intero appartamento.
I costi di tutte queste opere secondarie, oltre a quelli inerenti all’intervento principale, potranno rientrare nel Super Sismabonus 110%, entro il massimale di 96.000euro iva compresa per ogni unità immobiliare.
È una conseguenza del cosiddetto “principio assorbente”, in base al quale gli interventi di categoria superiore (e i relativi massimali di spesa) inglobano quelli di categoria inferiore ad essi correlati.