SUPERBONUS 110% LAST MINUTE: INTERVENTI LOW COST SU UNIFAMILIARI ENTRO IL 30 SETTEMBRE?
Possiedo un edificio unifamiliare sul quale vorrei fare un intervento di consolidamento strutturale.
Non ho trovato un istituto bancario a cui cedere i crediti fiscali e quindi vorrei eseguire solo i lavori indispensabili, al fine di contenere la spesa, che sosterrò direttamente, e porterò in detrazione nella mia dichiarazione dei redditi. Il progetto è limitato quindi al rinforzo delle fondazioni e all’inserimento di alcune catene, che una impresa di mia conoscenza ha garantito di poter realizzare in pochi giorni (entro il 30 settembre), previo deposito di una CILAS.
Vorrei sapere se un intervento così circoscritto può accedere al Super Sismabonus 110%.
Superbonus 110% last minute: la risposta dell’esperto
I lavori descritti dal gentile lettore, nell’ipotesi che vengano eseguiti per almeno il 30% entro il 30 settembre 2022 e qualora siano rispettate tutte le condizioni previste dalle norme di settore per gli edifici unifamiliari, possono tranquillamente beneficiare del Super Sismabonus 110%.
Dal punto di vista strutturale si configurano come “interventi locali”, che la Commissione per il monitoraggio del Sismabonus, istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha ammesso alla detrazione del 110% a seguito del parere num.3/2021.
Il Superbonus e gli interventi locali
Gli interventi locali sono quelli definiti al p.to 8.4 del DM 17/01/2018 come “interventi che interessano singoli elementi strutturali” e che vengono messi in atto con il fine di risolvere criticità locali. Negli edifici esistenti spesso sono proprio queste la causa più frequente di danni a persone o cose.
La Commissione di monitoraggio ha messo in evidenza che, essendo stati eliminati i traguardi prestazionali che erano obbligatori prima dell’entrata in vigore del DM329/2020, “gli interventi di riparazione o locali, di cui al p.to 8.4 del DM 17 gennaio 2018, rientrano a pieno titolo tra quelli disciplinati dal richiamato art. 16 bis, comma 1, lett. i) del DPR 917/1986 e, pertanto, sono conformi al comma 4 dell’art. 119 del decreto legge 34/2020”.
Ma non sempre. La Commissione infatti ha posto dei paletti importanti.
Sono ammissibili nei termini sopra specificati solo gli interventi locali volti “a ridurre le condizioni di rischio” ed ha esplicitamente escluso il caso in cui le opere siano volte a “modificare un elemento o una porzione limitata della struttura”, caso quest’ultimo non ricompreso “tra gli interventi indicati alla lettera i) dell’articolo 16 bis del TUIR e quindi non beneficia degli incentivi fiscali previsti dal sismabonus”.
Un parere molto controverso che, come ricorderete, creò non poco scompiglio.
Riassumendo, e sintetizzando, gli interventi locali permettono di accedere al Sismabonus, anche in versione super, quando “migliorano”, “ripristinano”, “riparano” o “rafforzano” elementi strutturali preesistenti, come ad esempio:
- l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura
- la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne
- il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.
La Commissione ha specificato che queste tipologie di interventi sono “certamente da ritenersi ammissibili ai benefici fiscali del “Super sismabonus 110%”.
Il Superbonus e gli interventi in fondazione
L’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che l’incombenza di dichiarare “l’eventuale riconducibilità dell’intervento a quelli ammessi al Superbonus” spetta al “professionista incaricato di asseverare – in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 – l’efficacia dello stesso al fine della riduzione del rischio sismico”.
Quindi se il tecnico incaricato è in grado di attestare (e di dimostrare) che l’intervento in fondazione migliora la statica complessiva del fabbricato, le relative spese possono essere detratte nelle percentuali concesse dalle norme sul Sismabonus.
Tale posizione è stata ulteriormente chiarita con il parere n. 5/2021, con il quale la Commissione di Monitoraggio per il Sismabonus ha esteso la possibilità di beneficiare del Superbonus a tutti quegli interventi “finalizzati ad accrescere le prestazioni strutturali delle fondazioni nei confronti dell’azione sismica”.
A tale proposito la Commissione ha ribadito, nel medesimo parere, che “nel corpo delle attestazioni previste dal DM 329/2020, il Progettista, il Direttore dei lavori e, ove previsto, il Collaudatore statico, ciascuno per quanto di competenza, dovranno esplicitare il nesso di causalità tra la stabilità dell’edificio nei confronti dell’azione sismica e l’eventuale carenza da sanare”.
SI deduce quindi che in tutti i casi in cui sia possibile “attestare il rapporto causa-effetto, ex ante ed ex post”, in termini di miglioramento sismico dell’edificio, i costi relativi all’intervento progettato possono essere portati in detrazione al 110%, purché siano rispettate le condizioni, oggettive e soggettive, previste dalle norme di settore.
Risposta al quesito
Si ritiene che, in base agli elementi forniti, non vi siano ragioni ostative alla possibilità di beneficiare del Super Sismabonus nel caso di un intervento di riduzione del rischio sismico, seppur minimale in termini di opere previste e di costi, anche se messo in atto in forma di intervento locale e se terminato in pochi giorni entro il 30 settembre. È evidente tuttavia che le opere realizzate dovranno essere tali da garantire, nell’insieme, la riduzione del rischio sismico e ciò dovrà risultare dall’apposita attestazione dei professionisti chiamati a rilasciare le asseverazioni previste dal DM58/2017.
Si evidenzia che, anche nel caso in cui i lavori vengano portati a termine entro il 30 settembre, a meno che non si provveda al formale deposito del “fine lavori” in comune entro tale data, sarà comunque opportuno produrre una dichiarazione con data certa che attesti l’effettiva esecuzione del 30% dell’intervento complessivo entro il termine del 30 settembre 2022.
In assenza della suddetta dichiarazione o degli atti di formale chiusura della pratica edilizia, nonostante le opere siano fisicamente ultimate, verrebbe meno la possibilità di godere della proroga del 110% per le spese sostenute successivamente al 30 giugno 2022.