Le certezze, quando si parla di normative sugli incentivi fiscali, sono davvero poche. Lo abbiamo imparato negli ultimi due anni, in particolare con il “decreto Superbonus”, che è stato oggetto di decine di modifiche e centinaia di interpretazioni. Nell’insieme tutte queste modifiche sembrava avessero portato a un assestamento del provvedimento e invece no. Altro decreto altre incertezze.

Infatti il testo dell’art. 9, comma 2, lettera a) del Decreto Aiuti quater (Decreto Legge n. 176/2022), quello che prevede il passaggio del Superbonus dal 110 al 90%, presenta una formulazione poco chiara. Se interpretato in modo restrittivo potrebbe addirittura determinare la decadenza del 110% per quei condomìni che non hanno presentato la CILAS entro il 24 novembre 2022.

Il testo del decreto

L’art. 9, comma 2 del Decreto Aiuti quater, recita “Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano: a) agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022”.

Il decreto prevede quindi due condizioni per salvare il 110%:

  • La presentazione della CILAS
  • La delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori.

Il dubbio è sulla data. Mentre per la delibera è chiaro che essa andava fatta entro il 24 novembre, poiché si parla esplicitamente di “data antecedente al 25…”, per la CILAS le cose sono meno chiare.

Interpretazione restrittiva

Non sappiamo da chi, quando e come verranno interpretate le norme che regolano le modalità di applicazione dei decreti sul Superbonus. I Giudici e l’Agenzia delle Entrate segneranno il passo.

Tuttavia il testo, se preso letteralmente, è preciso nell’affermare “alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata” la CILAS. Non dice quindi entro il 25 novembre come tutta la stampa specializzata ha scritto e come tutti gli operatori hanno pensato.

Usando il congiuntivo passato (“risulti effettuata”) significa che alle ore 00.01 della “data del 25 novembre” la CILAS già doveva essere comunicata al comune. In altre parole significa entro il 24 novembre.

Questa interpretazione, seppure derivante dalla lettura fedele di un testo quanto mai contorto, trova conferma logica nel fatto che non avrebbe avuto senso distanziare di un giorno i due adempimenti obbligatori. Perché imporre la data della delibera un giorno prima della presentazione della CILAS? Più logico scadenzarle tutte e due alla stessa data, ovvero entro il 24.

Interpretazione non restrittiva

È quella che finora hanno dato tutti, compresi i politici nelle varie conferenze stampa, i quali hanno confermato che la scadenza della CILAS, per beneficiare del 110%, era il 25 novembre.

In quest’ottica la locuzione “alla data del…” starebbe a significare “fino alla data del”, oppure “entro quel giorno”. In effetti nella prassi fiscale si usa spesso scrivere “alla data del…” per indicare che entro un determinato giorno è stabilito il tempo massimo per effettuare un certo adempimento o che deve risultare pervenuto un versamento.

Interpretazione ufficiale

Presso il Senato della Repubblica sono operativi dei “Servizi studi” che effettuano ricerche sulle materie oggetto dei disegni di legge, dei principali schemi di decreto legislativo o di regolamento e su altre questioni di interesse. Tali ricerche vengono pubblicate in fascicoli, destinati alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi del Senato e dei senatori.

Il Dossier illustrativo del Decreto Aiuti quater, presente nel sito del Senato, non viene in aiuto, poiché riporta letteralmente il testo normativo, ribadendo quindi che “la detrazione della percentuale della detrazione al 90 per cento… non si applica… agli interventi per i quali alla data del 25 novembre 2022 risulti effettuata… la CILAS”.

Non esistono al momento altre interpretazioni ufficiali, se non un comunicato del MEF (privo di qualunque valore legale) che recita “Per i condomini il 110% si applica per chi delibera in assemblea e presenta documenti (Cilas) entro il 25 novembre 2022, mentre diventa del 90% per coloro che non hanno deliberato in assemblea fino ad oggi, in considerazione del decreto aiuti quater”.

Le conseguenze di una interpretazione restrittiva

Se prevalesse l’interpretazione restrittiva significherebbe che tutte le CILAS presentate il giorno 25, pur rimanendo pienamente valide per il Superbonus e per effettuare i lavori, darebbero diritto alla detrazione ridotta al 90% e non al 110%. Un problema di tipo economico e finanziario se il condominio, nell’incertezza, applicasse l’aliquota ridotta, facendosi carico del 20% della spesa.

Un problema di natura fiscale e tributaria se invece l’ignaro condominio continuasse la sua corsa con il 110% e, in futuro, gli venisse contestata l’indebita fruizione di benefici non spettanti, con conseguenti sanzioni.