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Sì all’Ecobonus anche senza la comunicazione dei dati all’Enea
La nuova sentenza della Cassazione n. 7657 del 21 marzo sulla perdita delle agevolazioni.
![Ing.Cristian Angeli](https://www.cristianangeli.it/wp-content/themes/cristianangeli_theme/images/content-separator.png)
Il mancato rispetto del termine per inoltrare all’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) i dati dei lavori non comporta la decadenza dalla detrazione per la riqualificazione energetica (Ecobonus, dl 63/2013, art. 16).
Ciò in quanto la formulazione letterale della normativa che fissa l’obbligo di comunicazione non prevede la decadenza, non permettendo all’interprete di concludere per la perdita dell’agevolazione.
È questo il ragionamento della Corte di Cassazione, espresso nella sentenza sez. civile n. 7657 emanata lo scorso 21 marzo.
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