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Muri di contenimento del terreno: né superbonus né sismabonus


La guida per le ristrutturazioni dell’Agenzia delle Entrate (ed. luglio 2019) rappresenta il principale vademecum delle detrazioni fiscali inerenti all’edilizia,

La guida per le ristrutturazioni dell’Agenzia delle Entrate (ed. luglio 2019) rappresenta il principale vademecum delle detrazioni fiscali inerenti all’edilizia, trattando dettagliatamente l’agevolazione più conosciuta e più consolidata di tutte, ovvero quella disciplinata dall’articolo 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi) che, almeno fino al 31 dicembre 2024, prevede una detrazione dall’Irpef del 50% delle spese sostenute fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
Molto utile la tabella inserita alla fine della guida che, distinguendo tra interventi che ricadono in manutenzione ordinaria e interventi che ricadono in manutenzione straordinaria, contiene l’elenco e la descrizione dei lavori ammessi.

I muri di contenimento nella guida per le ristrutturazioni dell’Agenzia delle Entrate

La guida ricomprende, tra gli interventi ammessi alla detrazione della spesa nella misura del 50%, i “muri di cinta” e i “muri esterni di contenimento”.
In particolare, nel caso dei muri esterni di contenimento:
Se sono autorizzati con un titolo di manutenzione straordinaria ne ammette la “nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte esterna o nello stesso luogo, ma modificando dimensioni, sagoma, materiali e colori”
Se rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria ne ammette soltanto la “riparazione o rifacimento con materiali e sagoma uguali a quelli preesistenti”.
Quindi indipendentemente dall’invasività dell’intervento, è sicuro che i muri di contenimento rientrano almeno nell’alveo delle detrazioni ordinarie.
Si tratta ora di comprendere se, nei casi in cui le opere di manutenzione eseguite su di essi riducono anche il rischio sismico, le relative spese possono fruire delle detrazioni maggiorate al 70, 75, 80, 85% (Sismabonus) o al 110% (Super Sismabonus).

Le opere inerenti ai muri di contenimento del terreno possono fruire di detrazioni superiori al 50%?

La risposta è negativa, in quanto sia le norme che regolano il Sismabonus, sia quelle che regolano il Superbonus, fanno riferimento al DM n. 58/2017 che, all’art. 3 comma 2, descrive la modalità di attestazione della “classe di rischio dell’edificio”. In modo del tutto analogo anche le “Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni”, allegato A al DM n.58/2017, fanno ripetutamente riferimento agli “edifici” e non a costruzioni generiche.
Ancora, a maggior conferma, il Testo unico delle imposte sui redditi, DPR del 22 dicembre 1986 n. 917, all’art. 16-bis, parla di “sicurezza statica del patrimonio edilizio” e di “adozione di misure antisismiche… sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici”.
Risulta chiaro dunque che, stando al tenore letterale dei decreti, non vi è spazio per quei manufatti (muri di contenimento e altri) che non risultano collegati strutturalmente agli edifici.

Lo strano caso dei muri di contenimento che reggono anche l’edificio

L’Agenzia delle Entrate è stata interpellata due volte in merito alla detraibilità delle spese per interventi di rinforzo o di ricostruzione con criteri antisismici di muri di sostegno.
La prima risposta pervenuta è la num. 68 del 2021, con la quale l’Amministrazione Finanziaria non si è sbilanciata, rimettendo l’incombenza di dichiarare “l’eventuale riconducibilità dell’intervento descritto dall’Istante a quelli ammessi al Superbonus” al “professionista incaricato di asseverare – in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 – l’efficacia dello stesso al fine della riduzione del rischio sismico”.
La seconda, la num. 706 del 2021, ricalca fedelmente i contenuti della prima.
Risposte possibiliste, ma riferite non a muri qualunque, bensì a muri atti a “sopportare i carichi fondazionali dell’edificio residenziale” (interpello 68/2021) e a “garantire un adeguato confinamento del terreno di fondazione ed evitarne i cedimenti” (interpello 706/2021).
In parole povere è stato lasciato intendere che è possibile fruire della detrazione fiscale maggiorata, nella misura del 110%, solo se un tecnico dimostra e dichiara che gli effetti del consolidamento del muro riducono il rischio sismico dell’edificio residenziale del quale il muro è pertinenza.
Tale dimostrazione è assai ardua per i muri di contenimento del terreno che si trovano a monte, poiché non contribuiscono in alcun modo alla stabilità del fabbricato.

Una possibile falla nella norma

La Commissione di monitoraggio del Sismabonus, con parere num. 3/2021, ha aperto a una vasta casistica di interventi ammessi alla maxi agevolazione del 110%. Tra questi ve ne sono alcuni senza dubbio marginali ai fini della pubblica incolumità, seppure non trascurabili, come ad esempio “il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti”.
Viene da chiedersi se il riferimento esplicito agli “edifici” contenuto nel testo della norma, che di fatto esclude dalle agevolazioni maggiorate la messa in sicurezza – statica e sismica – di manufatti indipendenti come i muri contenimento posti a monte dell’edificio, che in alcuni casi risultano anche molto alti e a ridosso delle abitazioni, non rappresenti una mancanza, visti i pericoli che possono derivare da eventuali crolli.
Tale orientamento è confermato anche dal parere n. 5/2021 della stessa Commissione nel quale, con riferimento all’ammissibilità ai benefici fiscali, si parla esplicitamente di “opere di sostegno di terrapieni a monte delle quali si trovino le fondazioni della costruzione…”.


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