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Intervento da inquadrare correttamente nella CILAS per non perdere i bonus


Il progettista deve dichiarare se le opere sono di efficientamento energetico, strutturali o entrambi, ma per farlo servono accertamenti specifici.

Per accedere al superbonus, è necessario presentare la CILAS, la comunicazione di inizio lavori asseverata specifica per gli interventi di cui all’art. 119 comma 13-ter del DL 34/2020 (come modificato dall’art. 33 del DL 77/2021. In tal senso la circ. Agenzia delle Entrate 13 giugno 2023 n. 13, § 1.1.1).

Un modello standardizzato è disponibile nei siti web governativi, e si compone di una parte iniziale da compilarsi sotto la responsabilità del soggetto avente titolo per la presentazione della pratica edilizia (proprietario, comproprietario, usufruttuario, amministratore di condominio, condòmino delegato, ecc.).
Tra le varie cose, tale soggetto deve dichiarare: se le opere riguardano parti comuni o parti di proprietà esclusiva, se oltre alla CILAS sono necessari altri atti di assenso, segnalazioni o comunicazioni, la data di inizio lavori e il riferimento al titolo che ha legittimato la costruzione dell’immobile.

Il modello CILAS prevede anche dichiarazioni di natura tecnica, aggiuntive rispetto a quelle appena esposte: il titolare della pratica deve infatti confermare di aver nominato un progettista, il quale, a pag. 5 del medesimo modello, è tenuto a dichiarare che “le opere in progetto […] rientrano tra quelle previste dall’art. 119 del D.L. n. 34 del 2020”, specificando se costituiscono “1.1 interventi per l’efficientamento energetico; 1.2 interventi strutturali disciplinati dalle “Norme tecniche per le costruzioni”, barrando la casella corrispondente e fornendo poi una breve descrizione dei lavori.
Si tratta di una dichiarazione molto importante che il tecnico asseveratore rilascia “preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale”. Pertanto, è opportuno, prima di classificare l’intervento in una categoria piuttosto che nell’altra, svolgere tutte le relative valutazioni tecniche.

Poniamo il caso di un intervento di coibentazione di un edificio preesistente mediante cappotto termico. Questo può essere realizzato con vari sistemi e materiali, di caratteristiche diversificate. In alcuni casi si utilizzano materiali molto leggeri, come il polistirolo, mentre in altri si opta per materiali con densità elevata, come pannelli di lana minerale, che oltre a ridurre le dispersioni termiche, contribuiscono ad aumentare la c.d. “inerzia termica” della parete, rallentando cioè l’ingresso del calore nel periodo estivo. Un cappotto realizzato con pannelli di questo tipo può arrivare a pesare 40kg/mq, incrementando il peso della parete preesistente (che normalmente, se in laterizio, pesa fra i 300 e i 500kg/mq), di circa il 10%.

Un simile intervento, dunque, deve essere oggetto di valutazioni anche di carattere statico/strutturale, poiché un simile aumento di peso può avere effetti negativi dal punto di vista della sicurezza sismica, rendendo ad esempio possibile localmente il ribaltamento delle pareti di tamponamento. Senza escludere possibili effetti di incremento della vulnerabilità complessiva, frequenti quando l’edificio risulti in origine non progettato sulla base di criteri antisismici.

Ciò non significa che ogni qual volta si realizzi un cappotto bisogna ricorrere a opere di rinforzo strutturale. Significa però che l’eventualità deve essere presa in considerazione da un professionista che, svolte le opportune analisi, sia in grado di valutare gli effetti di un tale incremento di peso, che possono risultare “privi di rilevanza” o “rilevanti”.
In altre parole, un intervento di efficientamento energetico, se realizzato con materiali di peso non trascurabile, rientra tra quelli “disciplinati dalle Norme Tecniche per le costruzioni” e quindi, in quanto tale, il comune deve esserne informato, ricevendo la dichiarazione di cui al p.to 1.2 della pag. 5 della CILAS.

Determinante il corretto inquadramento dell’intervento

Analogamente, un intervento di matrice prettamente strutturale, come la realizzazione di un intonaco armato con funzione “antiribaltamento” delle pareti di tompagno in un edificio a struttura di travi e pilastri in cemento armato, potrebbe modificare l’equilibrio igrometrico delle stesse e quindi essere causa di formazione di muffe o annerimenti negli ambienti. In tal caso, le opere potrebbero assumere connotati anche in chiave energetica, e servirà una valutazione accurata per comprendere se è necessario spuntare la casella 1.1.

L’erroneo inquadramento dell’intervento, in assenza di valutazioni tecniche, non solo potrebbe esser causa di difetti costruttivi o problematiche strutturali, ma potrebbe anche esser letto, in caso di controlli, come un “intervento realizzato in difformità dalla CILAS”, fattispecie che rientra fra le cause di decadenza dai benefici fiscali dell’art. 119 comma 13-ter lett. b) del DL 34/2020.

Pertanto, è opportuno verificare che vi sia piena rispondenza tra la tipologia di intervento dichiarata nel riquadro 1 della CILAS e le opere effettivamente realizzate, desumibili dagli elaborati di progetto e della descrizione sintetica riportata nel medesimo riquadro.

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