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Installazione o sostituzione di tende, tapparelle, persiane e veneziane

Bonus tapparelle o veneziane

Le condizioni per beneficiare delle agevolazioni fiscali per le “schermature solari” e per le “chiusure oscuranti”.

Come ogni anno l’arrivo della primavera, ormai imminente, risveglia nei proprietari degli immobili l’idea delle calure estive e, di conseguenza, induce tutti noi a ragionare sui possibili sistemi di raffrescamento.

Fino a pochi anni fa la risposta “standard” era rappresentata dalla climatizzazione artificiale che tuttavia, è noto, comporta consumi energetici notevolissimi.

Per questo, sempre più spesso, viene valutata l’installazione di sistemi “fisici” di protezione dai raggi solari come, appunto, le schermature solari e le chiusure oscuranti, che per fortuna possono beneficiare di importanti detrazioni fiscali.

Le schermature solari e le chiusure oscuranti

Le schermature sono dei sistemi che, applicati all’esterno, o integrate all’ interno di una superficie vetrata trasparente, permettono una riduzione dei parametri energetici e ottico-luminosi indotti dai raggi solari.

Una soluzione semplice ma efficace per risparmiare energia.

Possedere schermature solari ben installate e soprattutto di alta qualità, significa massimizzare i guadagni termici in inverno e rinfrescare in estate, in particolare modo se gli ambienti sono dotati di vetrate ampie.

Esistono in commercio varie tipologie di schermature solari:

  • tenda interna;
  • schermo nel vetro;
  • tapparelle o persiane (cieche e semicieche);
  • veneziane, tende plisettate, lamelle orientabili;
  • tende da sole parallele al vetro o in generale;
  • tettoie;

I bonus per le schermature solari

Sono agevolabili l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata.

Per essere definiti “schermature”, e quindi per essere agevolati, i dispositivi devono essere:

– capaci di adeguarsi al variare della luce e della temperatura;

– combinati a un infisso o vetrata;

– capaci di regolare flussi luminosi e termici;

Inoltre devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35.

Le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

Le “chiusure oscuranti” possono essere applicate in combinazione con vetrate oppure in modo autonomo (ad esempio mediante sistemi aggettanti). Nel caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti, la nuova installazione deve possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente installazione affinché venga conseguito un risparmio energetico.

Nella Circolare 30/E/2020, risposta 4.5.7, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, “come si evince dall’Allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020, nel caso in cui le chiusure oscuranti (ad esempio, tapparella, persiana, scuro, avvolgibili) siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento l’intervento è da considerarsi in maniera unitaria.

La sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e l’installazione delle schermature solari costituiscono, invece, interventi autonomi a fronte dei quali è possibile fruire dell’ecobonus di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013“.

Pertanto, le chiusure oscuranti installate congiuntamente agli infissi non possono essere considerate schermature solari. In questo caso, infatti, nella definizione di infissi vanno comprese anche le strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore, quali, ad esempio, le chiusure oscuranti (tapparella, persiana, scuro, avvolgibili), oppure che risultino strutturalmente accorpate al manufatto, quali, ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso.

Al contrario, la sostituzione delle chiusure oscuranti «disgiunta dalla sostituzione dei serramenti» può rientrare nella definizione delle schermature solari. Occorre sottolineare che per gli oscuranti (e, in generale, per le schermature solari) non occorre obbligatoriamente la sostituzione per usufruire delle agevolazioni, in quanto queste ultime spettano anche in caso di nuova installazione.

Pertanto, nel caso in cui gli oscuranti vengano sostituiti o installati come nuovi senza, per esempio, l’installazione degli infissi, si ha diritto alle agevolazioni.

Le spese ammissibili

Possono essere portate in detrazione le spese per:

– fornitura e posa in opera di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti;

– eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;

– opere provvisiopere provvisionali e accessorie;

– le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi.

Massimali di detrazione

E’ possibile detrarre il 50% delle spese totali sostenute fino a un massimo di 60.000 € per unità immobiliare. Inoltre, l’installazione di schermature e oscuranti è un intervento trainato nel caso di Superbonus al 110%.

Le unità su cui verranno installate le schermature, alla data d’inizio dei lavori, dovranno essere “esistenti”, ossia accatastate o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi.

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