Per le compensazioni illecite di crediti d’imposta, anche derivanti da bonus edilizi, la sanzione più alta scende da un massimo del 200% del credito compensato, a un massimo del 140%. È questo, in sintesi, il nuovo quadro sanzionatorio che emerge dallo schema di decreto legislativo approvato il 21 febbraio scorso dal Consiglio dei ministri. Se tali disposizioni in materia di crediti d’imposta entreranno in vigore, però, oltre alla riduzione delle sanzioni si avrà anche un aumento dei casi sanzionabili con la sanzione più alta. La categoria dei crediti d’imposta “inesistenti”, infatti, viene ampliata, ricadendo al suo interno tutti i casi in cui mancano uno o più presupposti costitutivi, anche se il fatto viene rilevato dal Fisco tramite controllo automatizzato o formale, situazione che attualmente fa invece considerare il credito solo “non spettante”, con conseguente sanzione più bassa.

Crediti consistenti

In tema di crediti d’imposta, tra i quali i più consistenti sono quelli che maturano a seguito della realizzazione di interventi edilizi, lo schema di dlgs approvato dal governo alla fine del mese scorso intende modificare sia il dlgs 471/1997 che il dlgs 74/2000, aggiornando in entrambe le fonti la distinzione tra crediti d’imposta “non spettanti” e “inesistenti”.

Si tratta di due categorie che portano a due tipi di sanzione diversa, più grave nel caso di compensazione di credito “inesistente”, più blanda nel caso dei “non spettanti”. Lo schema di dlgs riduce entrambe le sanzioni, creando poi una fattispecie a parte per i crediti fraudolenti, la cui sanzione massima (140%) è comunque più bassa di quella attuale (200%). Ad oggi, l’art. 13 del dlgs 471/1997 inquadra al suo co. 4 come “non spettanti” i crediti d’imposta esistenti, ma “utilizzati in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi”.

Errore nel calcolo del plafond

Si pensi, ad esempio, a un errore nel calcolo del plafond tale da comportare una sovrastima del bonus edilizio spettante. Ma dall’attuale definizione dei crediti “inesistenti” (co. 5) risultano esclusi quelli i cui presupposti costitutivi siano in tutto o in parte mancanti (elemento che li renderebbe, appunto, inesistenti) ma la cui mancanza viene rilevata dall’amministrazione tramite i controlli automatizzati o formali.

Ciò significa, semplificando, che il quadro attuale riserva la categoria dei crediti “inesistenti” alle vere e proprie frodi, alle finzioni, e ai casi di documentazione falsa, in cui l’assenza dei presupposti costitutivi può essere rilevata solo con controlli approfonditi. Tale quadro, però, è destinato a cambiare, sia nelle fattispecie che nelle misure sanzionatorie. Lo schema di dlgs, infatti, fa innanzitutto sparire dal citato co. 5 il riferimento ai controlli automatizzati e formali, così da rendere “inesistenti” tutti i crediti carenti di presupposto, a prescindere dalla modalità con cui sono rilevati.

Aumenta la platea dei sanzionabili

Ciò inevitabilmente aumenta la platea di crediti la cui compensazione è punita con la sanzione più grave, ma detta sanzione viene allo stesso tempo alleggerita. Infatti, questa va oggi dal 100% al 200% dell’importo del credito inesistente compensato, mentre il nuovo dlgs intende sfoltirla al 70%. Si riduce anche la sanzione per la compensazione di crediti “non spettanti”, dall’attuale 30% al 25%.

Al citato art. 13 del dlgs 471/1997, però, il dlgs aggiunge un nuovo comma successivo al quinto, interamente dedicato ai crediti inesistenti i cui fatti materiali che lo fondano “siano oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici”. In sintesi, le frodi rappresentano una fattispecie a sé, e la sanzione del 70% in questi casi aumenta “dalla metà al doppio”.