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Bonus casa green e Sismabonus-acquisti: si possono cumulare?

Ing. Cristian Angeli - L'esperto risponde

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la detrazione IRPEF per acquisto di case ad alta efficienza energetica, che può essere cumulata con altri bonus fiscali. Vediamo quali.

Con i prezzi che corrono, quando si pianifica l’acquisto di un appartamento da una impresa, è importante fare un check-up dei benefici fiscali spettanti che, se cumulati, possono raggiungere importi considerevoli.

Finora la più attraente fra le detrazioni dedicate agli acquirenti, e anche la più conosciuta, era il Sismabonus acquisti. Tuttavia, con l’entrata in vigore del decreto cessioni, il Sismabonus-acquisti ha perso in parte il suo appeal poiché il relativo sconto in fattura è ora limitato alle sole compravendite con preliminare registrato entro il 16 febbraio o con effettuazione del rogito entro la medesima data.

Diviene quindi importante fare una valutazione complessiva, tenendo conto delle caratteristiche dell’intervento edilizio, della destinazione d’uso e delle prestazioni (energetiche e antisismiche) dell’immobile.

Solo così è possibile individuare i bonus spettanti e capire se possono essere cumulati tra loro.

Bonus per l’acquisto del box auto pertinenziale

L’art. 16-bis, comma 1, lett. d), del TUIR riconosce una detrazione, attualmente pari al 50%, per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice, per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione che tali spese siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.

In estrema sintesi, ai fini di questa detrazione:

  • l’intervento edilizio deve essere classificato in “nuova costruzione” ai sensi dell’art. 3 del DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia). La detrazione, pertanto, non spetta se l’intervento è di “ristrutturazione”;
  • vi sia un vincolo di pertinenzialità con un’unità abitativa di proprietà del contribuente;
  • siano documentati dall’impresa costruttrice i costi imputabili alla sola realizzazione dei box auto;
  • il pagamento sia effettuato con bonifico “parlante”.

Nell’ipotesi di acquisto effettuato unitamente all’abitazione, la detrazione:

  • spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato;
  • può essere riconosciuta anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell’atto notarile o in assenza di un preliminare d’acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, ma a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione;
  • spetta anche se il pagamento è effettuato con mezzi diversi dal bonifico, nel presupposto che tale pagamento avvenga in presenza del notaio e a condizione che il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.

Questa detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute (e documentate) dall’impresa per la realizzazione del box auto, ed è fruibile dal contribuente in 10 rate annuali di pari importo.

In astratto, le due detrazioni “box auto pertinenziale” e “sismabonus acquisti” possono convivere, entro il limite di 96.000 euro di massimale di spesa agevolabile prevista dall’art. 16-bis TUIR (rif. interpelli ADE 515/2020 e 558/2020).

In concreto, tuttavia, quasi sempre il più conveniente “sismabonus acquisti” consuma l’intero plafond di 96.000 euro, per cui non si potrà ulteriormente beneficiare della detrazione “box auto pertinenziale”.

Laddove il “sismabonus acquisti” non spetti – e il plafond di 96.000 euro di cui all’art. 16-bis TUIR non sia stato in altro modo consumato – allora il contribuente potrà fruire della detrazione in esame.

Bonus “acquisto casa green” sul 50% dell’iva pagata

La Legge di Bilancio 2023 ha reintrodotto per il solo anno 2023 la detrazione IRPEF per acquisto case ad alta efficienza energetica, con le stesse regole e modalità viste per gli anni 2016 e 2017.

Più in dettaglio, ai fini IRPEF si detrae il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese che le hanno costruite.

La detrazione è pari al 50% dell’IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in 10 quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d’imposta successivi.

L’immobile acquistato deve essere:

  • “nuovo” cioè venduto dall’impresa costruttrice del medesimo, senza che sia intervenuto un acquisto intermedio;
  • a destinazione residenziale (non rileva invece se “prima” o “seconda” casa, né se trattasi di abitazione di lusso);
  • di classe energetica A o B, come provato dalla certificazione energetica (per cui la detrazione non spetta in caso di acquisto al grezzo).

La detrazione in esame è cumulabile con i seguenti bonus di tipo “acquisti”:

  1. detrazione per acquisto di unità immobiliare facente parte di immobile interamente ristrutturato, ai sensi dell’art. 16-bis, terzo comma, DPR 917/1986;
  2. detrazione “sismabonus acquisti” ai sensi dell’art. 16, comma 1-septies, DL 63/2013.

In tal caso, tuttavia, tali detrazioni di tipo “acquisti” non possono essere applicate alla quota di IVA per cui il contribuente si sia avvalso del bonus “acquisto casa green” (Circolare 20/E/2016, par. 10.2)

Acquisto di “prima casa” effettuato da soggetto under36 con ISEE fino a 40.000 euro

La Legge di Bilancio 2023 ha prorogato al 31/12/2023 l’agevolazione in oggetto, introdotta nel 2022, applicabile agli acquisti di “prima casa” (ad eccezione delle abitazioni di lusso, in categoria catastale A/1-A/8-A/9) effettuati da soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Qualora la compravendita sia soggetta ad IVA, all’acquirente spetta un credito di imposta pari all’IVA corrisposta sull’acquisto.

Detto credito di imposta può essere:

  • utilizzato in dichiarazione dei redditi a scomputo dell’IRPEF dovuta;
  • oppure portato in diminuzione delle imposte d’atto (registro, ipocatastali, successioni e donazioni) dovute dopo la data di acquisizione del credito;
  • oppure utilizzato in compensazione F24;
  • non può essere chiesto a rimborso.

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