Amministratore di condominio, nomina solo con atto formale. In condominio non è valida la nomina tacita dell’amministratore. Ciò in quanto la normativa in vigore dalla riforma del condominio (L. 220/2012) richiede la specificazione analitica dell’importo dovuto quale compenso al soggetto incaricato, cosicché la semplice ripetuta corresponsione del pagamento non basta a considerare la nomina realizzata. A stabilirlo è il Tribunale di Genova, che con la sentenza n. 1026 dello scorso 3 aprile ha negato a un soggetto che riteneva di essere amministratore i compensi che rivendicava, facendo luce tra diversi orientamenti di Cassazione.

La vicenda sorge nel contesto di un condominio minimo composto da due proprietari, uno dei quali corrispondeva all’altro,…


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