Solo quattro mesi di tempo per rientrare nel Superbonus con la sua aliquota massima al 110%, che scade il 31 dicembre 2023. I pagamenti devono essere effettuati entro fine anno altrimenti l’agevolazione non spetta nella misura massima, come chiarisce la circolare 17 del 26 giugno scorso dell’Agenzia delle entrate. Ma la fretta apre al rischio di affidare i lavori a imprese che non sono in grado di ultimarli entro i termini di validità dei titoli edilizi: il contribuente potrà difendersi da future contestazioni dimostrando l’inadempimento dell’appaltatore e la propria buona fede.

Per effetto del dl Omnibus (104/2023) slitta al 31 dicembre 2023 per tutti gli edifici la scadenza ultima per poter fruire della detrazione edilizia per l’efficientamento energetico e sismico nella sua misura più alta. Il decreto contempla adesso anche le villette (e le unità funzionalmente indipendenti) tra gli immobili su cui si può intervenire fruendo del 110% per le spese sostenute entro l’anno in corso, a condizione che i lavori siano eseguiti per il 30% al 30 settembre 2022 (si veda ItaliaOggi del 9/8/2023). Finite le ferie resteranno poco più di cento giorni per sostenere spese agevolabili al 110%.

Una grande chance per massimizzare il risparmio fiscale, a condizione di adoperare un buon grado di attenzione nonostante la comprensibile fretta. Andare troppo veloce, sottovalutando o saltando alcuni passaggi, può avere l’effetto opposto a quello sperato, allungando le tempistiche di realizzazione degli interventi o addirittura incagliando i lavori, con la conseguenza di esporsi al rischio di azioni di recupero per indebita fruizione della detrazione da parte dell’amministrazione finanziaria.

Infatti, la prassi dell’Agenzia è ferma nel ritenere che le detrazioni si consolidano solo quando i lavori la cui spesa è agevolata vengono ultimati. Da ultimo, l’Ade ha ribadito tale orientamento nella circolare 17 del 26 giugno 2023, cristallizzando il principio in base al quale chi utilizza un credito fiscale legato a lavori che poi non vengono conclusi (in base ai termini esplicitati nei titoli) realizza un risparmio d’imposta non spettante. A pag. 177 della citata circolare, ad esempio, Ade specifica che la detrazione spetta per le spese “sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus […] a condizione che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato”. Diversamente, anche dopo anni, il contribuente può ricevere provvedimenti di recupero con aggiunte le sanzioni previste dall’art. 13 del dlgs 472/1997, oltre agli interessi.

Per questo, la scelta dell’impresa affidataria, soprattutto se avviene a ridosso della fine dell’anno, deve essere accurata. Infatti, sebbene la Cilas non abbia una vera e propria scadenza (è una mera comunicazione allo Sportello unico), lo stesso non vale per i titoli edilizi ordinari (Scia o Pdc) che specificano entro quando iniziare e concludere i lavori. Il mancato rispetto dei termini indicati nel titolo e il contestuale utilizzo dei bonus edilizi configura dunque una fattispecie di fruizione indebita, che può essere contestata dall’Amministrazione finanziaria.

In tal caso il responsabile d’imposta può solo attivare le tutele previste dall’art. 6, co. 3 del dlgs 472/97, in base al quale esso non è punibile se dimostra “che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi”.