Superbonus, parcella dovuta anche senza cessione del credito: le regole sui compensi
Il diritto dei professionisti al compenso non è subordinato al buon esito della cessione del credito, se tale risultato non è stato espressamente previsto nell’incarico. L’aspettativa del committente di realizzare i lavori a costo zero o ridotto grazie alla monetizzazione dei bonus fiscali, se non è stata elevata a condizione contrattuale, resta estranea al rapporto con il tecnico. Di conseguenza, la mancata cessione del credito non costituisce, di per sé, neppure un’impossibilità sopravvenuta o una causa di forza maggiore che consenta di sospendere il pagamento della parcella.
La posizione dei Tribunali sui compensi Superbonus
È quanto emerge da due recenti decisioni, depositate a pochi giorni di distanza, con le quali i Tribunali di Monza e Roma hanno affrontato il problema dei compensi professionali maturati nell’ambito di interventi Superbonus per i quali la prevista monetizzazione dei crediti fiscali non si era concretizzata. Si tratta della sentenza n. 1632 del 17 agosto 2026 del Tribunale di Monza e della sentenza n. 12255 del 25 agosto 2026 del Tribunale di Roma.
Nel caso deciso a Monza, i committenti si erano opposti ai decreti ingiuntivi ottenuti da un ingegnere e da un architetto.
Al centro della lite vi era la tesi secondo cui l’affidamento degli incarichi sarebbe stato strettamente collegato alla possibilità di realizzare l’intervento attraverso il Superbonus 110% e, soprattutto, alla cessione dei relativi crediti fiscali. Secondo i proprietari, senza l’accesso all’agevolazione e alla cessione del credito non avrebbero affidato gli incarichi e le parcelle dei professionisti avrebbero dovuto trovare copertura proprio attraverso i benefici fiscali. Da qui la contestazione dei compensi e una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per 400mila euro.
I limiti delle garanzie del professionista
Il Tribunale ha però distinto il diritto alle agevolazioni fiscali dalla modalità attraverso la quale il committente confidava di monetizzarle. Dalla documentazione non emergeva alcun impegno dei professionisti a ottenere dalle banche la cessione del credito. Il preventivo riguardava le prestazioni professionali connesse agli interventi agevolati, mentre la cessione rientrava nei rapporti intercorrenti con l’impresa appaltatrice. Deve quindi escludersi, afferma la sentenza, che il diritto al compenso, e ancor prima l’esistenza stessa di un contratto oneroso con i professionisti, fosse condizionato al positivo esito della cessione del credito.
Nessuna impossibilità sopravvenuta per il mancato incasso
Il principio trova una significativa conferma nella sentenza del Tribunale di Roma. Anche in questo caso la controversia riguardava prestazioni professionali di studio di fattibilità, progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per un intervento Superbonus. La società incaricata aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per 22.210,16 euro, mentre la committente sosteneva che il credito fosse inesigibile fino alla monetizzazione del credito fiscale.
La difesa era arrivata a sostenere che la difficoltà, se non l’impossibilità, di monetizzare il credito configurasse un’impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1256 del Codice civile o una causa di forza maggiore tale da impedire il pagamento della fattura. Il Tribunale di Roma ha respinto anche questa ricostruzione: la subordinazione del pagamento all’effettiva conclusione della cessione del credito era priva di prova e, anzi, contrastava con il tenore letterale degli accordi contrattuali.
Il principio che emerge è dunque che il venir meno della possibilità di monetizzare il bonus non determina automaticamente il venir meno dell’obbligo di pagare le prestazioni professionali commissionate ed eseguite. Perché la parcella possa dipendere dalla cessione del credito occorre che tale collegamento risulti espressamente dall’accordo stipulato tra le parti.
